Imposte

Redditi 2023: sotto la lente il recapture della super Ace

Incrementi e decrementi del 2021 concorrono a formare la base ordinaria. I calcoli per rideterminare il credito vanno perfezionati prima di compilare i modelli

Nel modello Redditi 2023 delle società di capitali ci sono due novità in tema di Ace che meritano attenzione e hanno portato modifiche ai righi del quadro RS. La super Ace (articolo 19, commi 2 e seguenti del Dl 73/2021), caratterizzata dal coefficiente di rendimento del 15% e dalla non applicazione del ragguaglio ad anno degli incrementi derivanti da apporti e rinunce ai finanziamenti, ha avuto effetto solo per gli incrementi di capitale proprio intervenuti nel 2021, sino al limite di cinque milioni di euro e senza il “blocco” del patrimonio netto. Nel 2022 si torna alla “sola” Ace ordinaria, con il ragguaglio, il limite del patrimonio netto e, soprattutto, con il coefficiente di rendimento “ordinario” (e dall’effetto premiale assai deludente) dell’1,3 per cento.

In ossequio al meccanismo “cumulativo” alla base della disciplina Ace, gli incrementi e i decrementi che nel 2021 (modello Redditi 2022) hanno inciso sul calcolo super Ace, nel 2022 (Redditi 2023) concorrono – assieme ai movimenti precedenti al 2021 e a quelli intervenuti nel 2022 – a formare la base Ace ordinaria di periodo. Pertanto, i decrementi che nel 2021 hanno penalizzato la super Ace nel modello Redditi 2023 incideranno negativamente sull’Ace ordinaria, così come gli incrementi di capitale proprio che hanno fruito della maggiorazione 2021 contribuiranno positivamente (ma nei limiti del patrimonio netto di fine periodo) a determinare la base Ace ordinaria 2022.

La rideterminazione del credito

Occorre tenere presente anche il meccanismo di recapture della Super Ace previsto dai commi 4 e 5 del citato articolo 19: in un caso, l’agevolazione è stata (anche solo parzialmente) trasformata in credito d’imposta (tramite comunicazione alle Entrate, in base al provvedimento del 17 settembre 2021, e previa risposta positiva); nell’altro caso, il beneficio è stato fruito, in modo “tradizionale”, nel modello Redditi 2022.

Le norme prevedono che (limitandoci al 2022) qualora vi sia un decremento netto di capitale proprio rispetto a quello 2021:
● il credito d’imposta è restituito proporzionalmente a tale minor importo (sempre che sia stato usato);
● o il reddito complessivo Ires del periodo è aumentato di un ammontare pari al 15% della differenza negativa.

Premesso che si deve ritenere che il meccanismo di recapture non possa mai portare a una riduzione maggiore rispetto al beneficio fruito, dalle istruzioni ai righi RS112A e RS113 del modello si comprende come i calcoli vadano perfezionati prima di compilare la dichiarazione, in quanto:
● a colonna 6 del rigo RS112A viene chiesto di indicare direttamente l’importo del credito eccedente da riversare (le colonne successive sono da compilare solo per modifiche intervenute dopo la presentazione della dichiarazione 2022 o per gestire residui da essa emergenti);
● a colonna 16 del rigo RS113 va riportato (quando il beneficio è stato fruito in dichiarazione) l’importo dell’eccedenza a recupero già moltiplicata del 15%: importo che poi va aggiunto al reddito imponibile di periodo tramite il riporto alla colonna 3 del rigo RN3 (curiosamente, quindi, tra i crediti d’imposta). In caso di eccedenza Ace 2021 non integralmente utilizzata, quest’ultima, indicata al rigo RN6 colonna 6, verrà così indirettamente compensata.

Il recapture scatta quando, nel corso del 2022, le riduzioni di base Ace hanno superato gli eventuali incrementi. Sarà frequente l’ipotesi in cui la delibera di distribuzione dei dividendi assunta entro fine anno (per garantire ai soci qualificati il prolungamento del regime transitorio) ha avuto a oggetto un importo superiore a quello dell’eventuale utile 2021 accantonato a riserva (ricordiamo che per concretizzare il decremento è sufficiente la delibera e non occorre la materiale distribuzione). Peraltro, qualcosa di molto simile accadrà (salvo diverse istruzioni) con le assegnazioni ai soci intervenute nel 2023.

Riteniamo, in attesa di un chiarimento definitivo, che se nel 2022 gli incrementi di base Ace sono stati superiori a cinque milioni di euro, determinando quindi sia il beneficio super Ace che quello ordinario, i decrementi debbano prioritariamente essere imputati a quest’ultima eccedenza, e solo successivamente giungano a intaccare la super Ace originando il recapture.

I casi pratici

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