Crediti ricerca e sviluppo al bivio nei bilanci 2022
Il diverso stato dell’iter per il riversamento si riflette sulla contabilità. Chi ha fatto istanza senza pagare dovrà valutare l’iscrizione al fondo rischi
Con l’avvicinarsi della chiusura della nuova stagione dei bilanci 2022 particolare rilievo assume il credito ricerca e sviluppo (R&S) e dalla relativa sanatoria, ossia la «richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo» di cui all’articolo 5, commi da 7 a 12, del Dl 146/2021.
Lo slittamento di quest’ultima procedura determina una serie di combinazioni che provocano, in termini bilancistici, effetti diversi in relazione alle casistiche che si vengono a configurare. Ricordiamo che il termine inizialmente previsto era il 30 settembre 2022 poi differito con il Dl 144/22 al 31 ottobre 2022 e in seguito alla conversione in legge 175/22 al 31 ottobre 2023 per poi subire, da ultimo, con la legge di Bilancio (legge 197/2022) un ulteriore slittamento al 30 novembre 2023.
I criteri di rilevazione
Prima di esaminare le diverse casistiche occorre rammentare che il principio contabile Oic 19, relativo ai “debiti”, nell’ambito della rilevazione iniziale del momento in cui gli stessi debbano essere iscritti, prevede testualmente che «nel caso dei debiti tributari, dei debiti verso istituti di previdenza e assistenza e degli altri debiti, l’iscrizione del debito avviene quando è sorta l’obbligazione al pagamento, da individuarsi sulla base delle norme legali e contrattuali». Nell’ambito dello stesso principio, si legge che i «debiti soggetti a condizione sospensiva sono rilevati come tali in bilancio all’avverarsi della condizione. Fino a quando la condizione non si sia avverata sono iscritti tra fondi rischi [Oic 31] se ricorrono le condizioni per la loro rilevazione».
Inoltre, occorre tener presente che l’iter della sanatoria si perfeziona con il rispetto di tre condizioni: la presentazione della domanda di riversamento spontanea; l’integrale versamento di quanto dovuto, nell’ipotesi rateale con il pagamento della terza ed ultima rata; e da ultimo, come chiarito al paragrafo 9 del provvedimento del 1° giugno 2022 (prot. 188987/2022), dall’accoglimento della stessa da parte dell’agenzia delle Entrate.
Un ulteriore elemento da tenere a mente è rappresentato dal fatto che la domanda di riversamento spontaneo non può essere integrata ma può essere sostituita, selezionando l’apposita casella, fino alla scadenza del termine di presentazione.
Le diverse situazioni
Sulla base di queste premesse, in relazione al credito R&S si possono configurare le seguenti combinazioni.
Società che ha ricevuto dall’Agenzia solo richiesta documentale. Nulla dovrà essere fatto in termini contabili se non, eventualmente, a titolo del tutto precauzionale, eseguire un accantonamento a un fondo rischi in relazione alla stima fatta dall’organo amministrativo che ovviamente sarà ripreso a tassazione in sede dichiarativa.
Società che, come nell’ipotesi precedente, ha ricevuto solo richiesta documentale ma entro il 31 dicembre 2022 ha trasmesso la richiesta di riversamento senza eseguire alcun pagamento. Il debito è soggetto a condizione sospensiva, non essendosi manifestate ancora le ulteriori due condizioni ai fini del perfezionamento. La società, perciò, non dovrà iscrivere contabilmente nulla se non eventualmente in via prudenziale, anche in questo caso, un accantonamento (tassato) a un fondo rischi. Questo anche perché – essendosi aperta la strada della certificazione “ora per allora” – potrebbe accadere che, in caso di responso favorevole, la richiesta di “sanatoria” non venga perfezionata. In teoria, a scanso di qualsiasi equivoco e di auspicabili chiarimenti, nel frattempo potrebbe essere ripresentata anche una “domanda sostitutiva” a saldo zero.
Società che diversamente dall’ipotesi precedente abbia provveduto entro il 31 dicembre 2022 anche al pagamento integrale o rateale. In questo caso manca ancora il rispetto della terza condizione (accoglimento da parte dell’ufficio). Tuttavia, trattandosi in ogni caso di debito sottoposto a condizione sospensiva, in caso di pagamento rateale si potrebbe imputare per ogni anno di versamento la singola quota, si veda l’articolo a fianco, evitando così di far gravare il costo in un unico esercizio.
Società a cui è stato notificato nel corso del 2022 un processo verbale di costatazione (Pvc). La società potrebbe prudenzialmente eseguire un accantonamento (tassato) a fondo rischi, sempre sulla base delle stime fatte dall’organo amministrativo o, invece, nell’ipotesi in cui abbia deciso di aderire alla sanatoria prevista dalla legge di Bilancio 2023 di iscrivere, ai sensi dell’Oic 25, l’importo come «imposte relative a esercizi precedenti» a «Debiti tributari» potendolo considerare un debito certo. Ad analoghe considerazioni si potrà pervenire nelle ipotesi di controversie pendenti.
Pierpaolo Ceroli, Sonia Pucci
Dossier e monografie