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Detrazione del 75% contro le barriere architettoniche anche per i lavori di completamento

Nelle ultime settimane diversi interpelli sono andati ad arricchire le indicazioni arrivate con la circolare 23/E dello scorso 23 giugno

di Cristiano Dell'Oste

Quasi nove mesi dopo la sua entrata in vigore – e a meno di 100 giorni dalla scadenza – la detrazione del 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche comincia a trovare un quadro di istruzioni chiare.

Nelle ultime settimane diversi interpelli sono andati ad arricchire le indicazioni arrivate con la circolare 23/E dello scorso 23 giugno.

La norma di legge: recupero in cinque anni

La detrazione è disciplinata all’articolo 119-ter del decreto Rilancio (Dl 34/2020) e attualmente – salvo proroghe – è previsto che si applichi alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022. È una «detrazione dall’imposta lorda» (Irpef e Ires) e riguarda gli «edifici esistenti» (nozione ampia, che le Entrate hanno sempre inteso come riferita a immobili di qualsiasi categoria catastale, sia in tema di ecobonus sia in tema di bonus facciate).

Sono possibili sia la cessione del credito d’imposta sia lo sconto in fattura, con le regole e i limiti previsti dall’articolo 121 del decreto Rilancio.

L’agevolazione è pari al 75% della spesa, si recupera in cinque rate annuali e premia la «realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche». Sono espressamente agevolati anche «gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito».

Gli interventi devono rispettare i requisiti dettati dal Dm Lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 .

La spesa massima è calcolata con un meccanismo a scalare:

a) 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;

b) 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

c) 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La circolare 23/E del 2022 ha chiarito che si applica lo stesso meccanismo a scaglioni già previsto per il 110 per cento. Ad esempio, la spesa massima in un condominio di 12 unità immobiliari sarà data dalla somma di 320.000 (8 x 40.000) e 120.000 (4 x 30.000), cioè 440.000. Questa cifra sarà il totale della spesa, mentre le singole unità – in ragione dei millesimi o dei criteri di riparto – potranno vedersi imputata anche una cifra maggiore.

Immobili e soggetti ammessi: perimetro ampio

L’interpello 444/2022 ha ammesso la detrazione sugliimmobili strumentali posseduti da una Srl e dati in locazione a terzi. «Considerato che la norma in commento non pone alcun ulteriore vincolo di natura soggettiva od oggettiva al riconoscimento del beneficio, rispetto all’esistenza degli immobili oggetto di intervento, si deve ritenere che l’ambito applicativo dell’agevolazione sia da intendersi in senso ampio», afferma l’Agenzia.

Ammessi dunque i lavori su «unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale» (interpello 456/2022). Compresi gli interventi effettuati da un’associazione di promozione sociale (Aps) su un immobile in categoria C/4 e quelli eseguiti da una associazione sportiva dilettantistica (Asd) in un palazzetto dello sport (interpello 455/2022).

Questo il catalogo dei soggetti ammessi, individuati dall’Agenzia: «Le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali)».

Lavori agevolati: sì alle opere di completamento

Tra i lavori agevolati sono stati ammessi ad esempio il «rifacimento degli impianti igienico sanitari, elettrici, citofonici» e gli «interventi mirati a garantire l’accessibilità» ai locali dell’immobile (interpello 456/2022).

Incentivate le opere «di ristrutturazione completa del bagno e di ampliamento e sostituzione delle porte», ovviamente purché rispettino le caratteristiche tecniche previste dal Dm 236/1989. In queste ipotesi il bonus spetta «anche per le spese sostenute per le opere di completamen t o dei predetti interventi, quali quelle di sistemazione della pavimentazione e di adeguamento dell’impianto elettrico nonché di sostituzione dei sanitari» (interpello 461/2022).

Demolizione e ricostruzione: niente 75%

La circolare 23/E del 2022 ha escluso la possibilità di applicare la detrazione del 75% in caso di demolizione e successiva ricostruzione dell’edificio, anche quando tale intervento è qualificabile come ristrutturazione edilizia.

Continuazione di lavori del 2021

La detrazione del 75% non è la prima misura che agevola l’abbattimento delle barriere architettoniche. Ragion per cui la circolare 23/E del 2022 prevede un meccanismo di raccordo.

In pratica, in presenza di un intervento iniziato nel 2021 e agevolato dalla detrazione del 50% (articolo 16-bis del Tuir) o dal superbonus (in quanto intervento trainato effettuato insieme a lavori di miglioramento energetico o antisismici) si può beneficiare della detrazione 75% per le spese sostenute nel 2022.