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Ancora reverse charge per i settori elettronico ed energetico

Il decreto Semplificazioni ha previsto che il meccanismo dell’inversione contabile si continuerà ad applicare fino al 31 dicembre 2026

di Marco Magrini

L’articolo 22 del Dl 73/2022, decreto Semplificazioni fiscali,  proroga al 31 dicembre 2026 l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile facoltativa (reverse charge) Iva, in coerenza con la più recente evoluzione della normativa europea.

I settori interessati dalla proroga

Si rammenta infatti che l’articolo 199-bis della direttiva 2006/112/Ce consentiva l’applicazione del meccanismo di inversione contabile facoltativa fino al 31 dicembre 2018.

La disposizione è stata successivamente modificata dalla direttiva Ue 2018/1695 che ha inizialmente prorogato il termine per l’applicazione facoltativa del reverse charge al 30 giugno 2022. Questo termine è stato riprodotto dal legislatore nazionale del recepimento nell’articolo 17, comma 8 del Dpr 633/1972, a opera dell’articolo 2, comma 2-bis del Dl 118/2019.

La disciplina sul reverse charge interno prevista per tali settori, in Italia, è contenuta nell’articolo 17, comma 6, lettere b), c), d-bis), d-ter) e d-quater) del Dpr 633/1972.

L’articolo 199-bis della direttiva Iva è stato recentemente modificato dalla direttiva 2022/890/Ue, contenente la proroga al 31 dicembre 2026 del periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile relativo alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi sottoposti a un elevato rischio di frodi.

La modifica della direttiva Ue 2022/890, operando direttamente nella direttiva 2006/112/CE, ha consentito agli Stati membri di esercitare la facoltà di proroga fino al 31 dicembre 2026 del meccanismo del reverse charge per i settori energetico ed elettronico. Si tratta delle prestazioni di servizi e cessioni di beni, elencate nell’ex articolo 199-bis, paragrafo 1), della suddetta direttiva Iva.

Al contempo la medesima direttiva Ue 2022/890 ha anche soppresso gli obblighi di comunicazione in precedenza previsti a carico degli Stati membri che decidono di avvalersi della proroga facoltativa in questione.

Nel quadro descritto la norma del decreto Semplificazioni fiscali 2022 modifica pertanto l’articolo 17, comma 8 del Dpr 633/1972 che, nella sua previgente formulazione, disponeva che l’inversione contabile “facoltativa” Iva per alcune operazioni specifiche si applicasse fino al 30 giugno 2022 e oggi sposta il termine al 31 dicembre 2026.

Il meccanismo del reverse charge

L’adempimento dell’assolvimento dell’imposta secondo il meccanismo dell’inversione contabile interna, ai sensi dell’articolo 17, comma 5, del decreto Iva, comporta che gli obblighi relativi all’applicazione dell’Iva debbano essere adempiuti dal soggetto passivo cessionario o committente, in luogo del cedente o del prestatore.

Il reverse charge costituisce deroga alla normale procedura di applicazione dell’Iva secondo il sistema della rivalsa e mira a contrastare le frodi in particolari settori a rischio, evitando che il cessionario porti in detrazione l’imposta che il cedente potrebbe non provvedere a versare all’erario, alterando in sostanza, con evidenti danni erariali, il presupposto e principio cardine dell’imposta per cui il diritto alla detrazione dell’Iva in capo al cessionario costituisce al tempo stesso obbligo di versamento dell’imposta in capo al cedente in collegamento con il diritto dell’erario di incassarla. Tale meccanismo derogatorio è adottato dagli Stati membri in ragione della possibilità stabilita dalla direttiva 2006/69/Ce.

Proprio per le operazioni indicate nell’articolo 199 della direttiva 2006/112/Ce, l’applicazione dell’inversione contabile può essere adottata dagli Stati membri senza la necessità di un’autorizzazione preventiva, essendo sufficiente una semplice comunicazione al Comitato Iva di cui all’articolo 398 della stessa direttiva.

L’articolo 199-bis della direttiva Iva ha stabilito una serie di nuove fattispecie rispetto alle quali, per finalità antifrode, gli Stati membri possono decidere di applicare il meccanismo dell’inversione contabile informando previamente il Comitato Iva.

La norma comunitaria consente, quindi, agli Stati membri di introdurre il meccanismo dell’inversione contabile avvalendosi di una procedura semplificata (senza richiedere l’autorizzazione da parte del Consiglio Ue, previa proposta della Commissione), ovvero con la comunicazione al Comitato Iva dell’adozione della deroga.

Gli Stati devono altresì fornire informazioni relative all’ambito di applicazione della misura e al tipo e alle caratteristiche della frode, la descrizione delle misure di accompagnamento, inclusi gli obblighi di comunicazione applicabili ai soggetti passivi e qualsiasi misura di controllo.

L’articolo 17, comma 6, del Dpr 633/1972, alle lettere b), c), d-bis), d-ter) e d-quater), riporta le categorie di beni e servizi per le quali il legislatore nazionale ha mantenuto la deroga e quindi l’applicazione del reverse charge in sede di fatturazione da parte del cedente/prestatore e di assolvimento e detrazione dell’Iva da parte del cessionario/committente, fino al 31 dicembre 2026.

L’elenco in questione di riferisce nello specifico a:

• lettera b) le cessioni di telefoni cellulari (apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazione soggette alla tassa sulle concessioni governative articolo 21 Dpr 641/1972), con esclusione dei componenti e accessori per i telefoni cellulari; si tratta delle cessioni di telefoni cellulari effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio, come chiarito, tra l’altro, dall’agenzia delle Entrate con la circolare 59/E/2010;

• lettera c)  le cessioni di console da gioco, tablet, Pc e laptop nonché le cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale; da questa categoria vanno esclusi i computer quali beni completi e i loro accessori;

• lettera d-bis) i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra trasferibili (articolo 3 e 12 della direttiva 2003/87/Ce);

• lettera d-ter)  i trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/Ce e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;

• lettera d-quater)  le cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore articolo 7-bis, comma 3, lettera a) del Dpr 633/1972.

Non viene toccata dalla disposizione del decreto Semplificazioni fiscali la disciplina del meccanismo dell’inversione contabile previsto per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato per cui non è prevista la limitazione temporale di cui all’articolo 17, comma 8, Dpr 633/1972, come, per esempio, le prestazioni di servizi di pulizia e le cessioni imponibili di oro da investimento.

Questo articolo fa parte del Modulo24 Iva del Gruppo 24 Ore.

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