I temi di NT+Modulo 24

Anche per le liti tributarie il termine per il ricorso alla Cedu scende a 4 mesi

Cambiano alcune condizioni: dal principio di sussidiarietà al criterio di ammissibilità relativo allo «svantaggio significativo»

di Francesco Falcone

Scende da sei a quattro mesi il termine per potere ricorrere alla Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) dopo che la più alta istanza nazionale competente ha reso la sua decisione interna definitiva.

Il nuovo termine di quattro mesi in vigore il 1° febbraio 2022 si applica esclusivamente ai ricorsi nei quali la decisione interna definitiva pertinente sia resa a partire dal 1° febbraio 2022.

Questo è quanto si legge sul sito internet echr.coe.int ed è una delle novità introdotte a seguito dell’entrata in vigore, dal 1° agosto 2021, del protocollo n. 15 della Convenzione che modifica la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e che è stato adottato sin dal 2013.

Le altre novità, che incidono direttamente sui diritti di coloro che vogliono ricorrere a Strasburgo e sugli avvocati che li rappresentano, riguardano il cambiamento di alcune condizioni di ricevibilità quali la codificazione del principio di sussidiarietà e del margine di apprezzamento, la cessione della competenza alla Grande Camera, il criterio di ammissibilità relativo allo «svantaggio significativo».

In ambito europeo sussiste, oggi, una tutela a più livelli (assicurata dal diritto nazionale, dal diritto dell’Unione europea e dalla Cedu) dei diritti fondamentali anche con riguardo alla materia tributaria.

Ma per arrivare a questo si è dovuta superare una concezione particolarmente restrittiva del rapporto Stato-contribuente basata sulla teoria del potere di imperio che era stata abbracciata dalla Cedu.

Le limitazioni che oggi i diritti dell’uomo possono subire da parte degli Stati contraenti devono fare prima i conti con il rispetto del principio di legalità, con una motivazione rafforzata in ordine all’applicazione di una misura restrittiva, in quanto la limitazione deve perseguire l’interesse generale, e, infine, rispettare il principio di proporzionalità.

I principali motivi di ricorso in materia tributaria sono quelli che riguardano la violazione dell’articolo 1 del primo protocollo addizionale alla Cedu, che riguarda la tutela della proprietà; la violazione dell’articolo 6 della Convenzione che riguarda il diritto a un equo processo. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge. Infine, per le sanzioni amministrative tributarie, che per il loro carattere afflittivo, vengono equiparate a quelle di natura penale, particolare importanza assumono, non solo le garanzie previste dall’articolo 6 in materia «equo processo», ma anche le garanzie di cui all’articolo 7 della Convenzione relative al principio «nulla poena sine lege» e quelle di cui all’articolo 4 del settimo protocollo, relative al principio del «ne bis in idem».

Ogni ricorso è presentato mediante il formulario di ricorso rinvenibile sulla pagina web della Corte Edu https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/forms/ita&c= , salvo che la Corte decida altrimenti e deve rispettare i contenuti previsti all’articolo 47 del Regolamento della Corte.

In particolare il ricorso deve contenere tutte le informazioni richieste nelle diverse parti del predetto formulario.

I ricorsi vanno inviati per posta si considerano introdotti alla data di invio alla Corte del formulario di ricorso che soddisfi i requisiti fissati dal predetto articolo 47.

Questo articolo fa parte del nuovo Modulo24 Contenzioso Tributario del Gruppo 24 Ore. Leggi gli altri articoli degli autori del Comitato scientifico e scopri i dettagli di Modulo24 .