I temi di NT+Modulo 24

Avvisi bonari, sanatoria anche per i contributi Inps. Ma senza sconti

La riduzione prevista dalla legge 197/22 (comma 153) si riferisce alle sole sanzioni relative a imposte non versate o versate in ritardo (tipicamente quelle ex articolo 13 del Dlgs 471/97)

di Lia Paggi e Angelo Sozzi

Il beneficio della neo introdotta sanatoria degli avvisi bonari (articolo 1, commi da 153 a 159, della legge 197/2022) consiste, per chi può farvi accesso, nella possibilità di ottenere una riduzione del carico sanzionatorio (stabilito nella misura del 3%) richiesto nelle comunicazioni di irregolarità ex articoli 36-bis del Dpr 600/73 e 54-bis del Dpr 633/72. Restano dovuti per intero: le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive.

La norma si riferisce anche ai contributi previdenziali e alle somme aggiuntive, in quanto l’articolo 1 del Dlgs 462/97 prevede che «per la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali che devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi». Pertanto, in applicazione degli articoli 36-bis del Dpr 600/73 nonché 1, 2 e 3 del Dlgs 462/97, il controllo automatizzato delle dichiarazioni ha anche ad oggetto i contributi previdenziali dichiarati e non versati (o versati in ritardo). Va rilevato che la procedura descritta (riscossione mediante l’utilizzo dell’avviso bonario) è rimasta valida, nonostante l’articolo 30 del Dl 78/2010 abbia previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, per qualsiasi tipo di contributo Inps, la riscossione mediante avviso di addebito (formato direttamente dall’ente). Ciò in quanto l’articolo 7, comma 2 lettera t) del Dl 70/2011, convertito con modificazioni dalla legge 106/2011, ha esteso la possibilità di formare in via immediata un titolo esecutivo «anche ai contributi e premi previdenziali ed assistenziali risultanti da liquidazione, controllo e accertamento effettuati dall’agenzia delle Entrate in base alle dichiarazioni dei redditi, fatto salvo quanto disposto dal numero 3) della presente lettera)».

È quindi sempre possibile per l’Inps riscuotere i contributi previdenziali direttamente con avviso di addebito, anche se gli stessi sono stati accertati dall’agenzia delle Entrate, ma resta ferma (è l’eccezione sopra richiamata di cui al n. 3 della lettera t articolo 7 del Dl 70/2011) la competenza dell’Agenzia per l’iscrizione a ruolo di somme provenienti dai controlli automatici delle dichiarazioni dei redditi. L’amministrazione finanziaria ha quindi titolo sia per emettere l’avviso bonario che, eventualmente, per procedere con la successiva iscrizione al ruolo.

Questa è la ragione per la quale la definizione degli avvisi bonari, prevista dalla legge di Bilancio 2023, ha ad oggetto anche i contributi Inps. Occorre però rilevare che sulle sanzioni Inps, la definizione non prevede alcuno sconto. Non deve infatti trarre in inganno la dicitura, poco chiara, utilizzata negli avvisi bonari. Nel caso per esempio in cui la comunicazione rilevi l’omissione e/o il tardivo versamento di contributi previdenziali da quadro RR della dichiarazione dei redditi, l’avviso riporta: nel «prospetto dei contributi che risultano dovuti» un apposito rigo denominato «somme aggiuntive» e nella tabella delle «sanzioni e interessi relativi ad acconti / versamenti omessi o tardivi», l’indicazione delle «sanzioni dovute e da versare». Ebbene, il comma 153 della legge 197/22 prevede espressamente l’integrale pagamento delle somme aggiuntive, ma, in punto sanzioni, il legislatore ha previsto, allo stesso comma, che siano dovute «nella misura del 3 per cento senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo». Il riferimento però è indubitabilmente alle sole sanzioni relative ad imposte non versate o versate in ritardo (tipicamente le sanzioni ex articolo 13 del Dlgs 471/97) e non a quelle relative ai contributi Inps non versati o versati in ritardo.

Nell’avviso bonario, in materia di Inps, l’agenzia delle Entrate si ritiene utilizzi il termine «sanzione» come sinonimo di «somme aggiuntive». Infatti, in caso di mancato o tardivo versamento di contributi previdenziali è irrogabile la sanzione civile (prevista dall’articolo 116, comma 8, della legge 388/2000) in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento (attualmente al 2,5%) maggiorato di 5,5 punti. Tale sanzione non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Oltre tale limite, qualora non si provveda all’integrale pagamento del dovuto, saranno dovuti anche gli interessi di mora (da calcolarsi sul debito contributivo, sanzioni escluse). Si tratta di una sanzione che ha la funzione di rafforzare l’obbligazione contributiva e di risarcire il danno subito dagli enti per il mancato tempestivo pagamento dei contributi.

Pertanto, le somme riferite a sanzioni Inps, riportate nell’avviso bonario, saranno da considerarsi al pari di «somme aggiuntive» e come tali da pagarsi per intero. E questo, è presumibile perché, anche in termini matematici, non sempre la riduzione al 3% potrebbe essere favorevole. Si pensi per esempio ad un saldo di 1.000 euro delle eccedenze contributive sul minimale Inps, anno 2019, pagato con 20 giorni di ritardo. La sanzione civile sarà pari a 3 euro (1.000 euro * 5,5 * 20 : 36500). Decisamente meno di euro 30 (3% di 1000 euro). Inoltre è il testo della norma a non lasciare dubbi: le sanzioni sono dovute nella misura del «3 per cento senza alcuna riduzione sulle imposte (non si parla di contributi, ndr) non versate o versate in ritardo». Il dubbio avrebbe potuto nascere anche dal fatto che non sempre il concetto di «sanzione» coincide con quello di «somme aggiuntive». Si pensi, sempre in materia contributiva, all’articolo 30 del Dl 78/2010 che, al comma 13 distingue tra le due fattispecie : «In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme richieste con l’avviso di cui al comma 2 le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le disposizioni che le regolano, fino alla data del pagamento».

Inoltre, anche l’articolo 27 Dlgs 46/1999, richiamato nella disposizione normativa relativa alla rottamazione-quater (articolo 1, comma 231, della legge 197/2022) distingue tra sanzioni e somme aggiuntive.

Questo articolo fa parte del Modulo24 Accertamento e riscossione del Gruppo 24 Ore. Leggi gli altri articoli degli autori del Comitato scientifico e scopri i dettagli di Modulo24