Imposte

Crediti d’imposta su energia e gas vincolati al de minimis

La misura è stata aggiunta al decreto Aiuti nel passaggio in commissione alla Camera. È previsto un massimale limitato a 200mila euro calcolato su base triennale

di Roberto Lenzi

Il decreto Aiuti taglia, se non addirittura azzera, i crediti d’imposta su gas ed energia elettrica per le imprese più danneggiate, semplificato in parallelo il calcolo per chi si avvale dello stesso gestore dal 2019.

Le novità emergono dalla modifica, in sede di conversione, all’articolo 2 del Dl 50/2022 (per il testo si attende oggi un nuovo passaggio presso le commissioni Finanze e Bilancio della Camera prima dell’esame dell’Aula di Montecitorio).

Gli aiuti sotto forma di credito d’imposta per le spese di acquisto di gas ed energia elettrica (quest’ultimo per le imprese non energivore, da valutare cosa succederà per i crediti d’imposta a favore delle imprese energivore) diventano sottoposti alla normativa “de minimis”, scelta opinabile in un periodo in cui le imprese hanno ottenuto contributi di questo tipo sia per il fondo di garanzia, sia per gli aiuti di Simest, oltre che per gli aiuti Inail Isi e i vari aiuti regionali.

Ricordiamo che gli aiuti “de minimis”, il cui importo non è mai stato incrementato dal 2013 a oggi, prevedono un massimale ottenibile pari a 200mila euro, calcolato su base triennale considerando tutti gli aiuti concessi sotto questo regime. Inoltre, gli stessi sono soggetti alla definizione di “impresa unica”, per cui tutti il tetto di 200mila euro tiene conto di tutti gli aiuti ottenuti dalle imprese appartenenti allo stesso gruppo.

La modifica avviene con l’aggiunta del comma 3 ter che prevede semplicemente «gli aiuti sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime de minimis». Questa tipologia di regime era nata per concedere aiuti aggiuntivi in tempi “normali” a progetti di impatto minore.

Lo strumento mal si adatta a incentivi che dovrebbero essere compensativi di costi imprevedibili.

Nella pratica, ci sono imprese che avrebbero diritto a contributi che superano sensibilmente i 200mila euro a trimestre, ma che a questo punto, con l’introduzione del regime “de minimis”, potrebbero trovarsi a non avere diritto ad alcun credito d’imposta o, al massimo, a una piccola quota determinata dalla differenza tra 200 mila euro e quanto già occupato per altri aiuti “de minimis” nel periodo 2020-2022.

Il calcolo semplificato

Con l’introduzione del comma 3-bis, l’onere del calcolo del risparmio teorico previsto va a carico del venditore. La norma introduce questa semplificazione se il venditore è lo stesso che riforniva l’impresa beneficiaria nel primo trimestre dell’anno 2019.

Il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per il secondo trimestre dell’anno 2022.

Il comma 3-bis non tiene conto di quanto previsto dal comma 3-ter; infatti, il calcolo del venditore si limita a quanto spetterebbe all’impresa senza considerare il tetto degli aiuti “de minimis”.

Proprio per questo, l’impresa dovrà rifare i calcoli tenendo conto dell’articolo 3-ter, riducendo così il credito d’imposta fino al plafond disponibile sul “de miminis”.

Il calcolo da parte del venditore avviene ai fini della fruizione del credito di imposta per le imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, e per quelle che usufruiscono del credito d’imposta per l’acquisto del gas naturale per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas previste dall’articolo 4 del decreto-legge n. 21.

Rimangono fermi gli incrementi di massimali previsti inizialmente dal Dl 50/2022. Il credito d’imposta per l’acquisto del gas naturale alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas viene elevato dal 20 al 25 per cento. È confermato l’incremento del credito d’imposta, riconosciuto dal Dl 17/2022 e già elevato dal Dl 21/2022, per le imprese a forte consumo di gas naturale (gasivore), dal 20 al 25 per cento. Confermato anche l’innalzamento del credito d’imposta concesso alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica dal 12 al 15 per cento.

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