Adempimenti

Contratto di comodato, esteso a 30 giorni il termine per la registrazione

L’intervento con il decreto Semplificazioni in vigore dal 22 giugno. La registrazione è obbligatoria per i contratti scritti riguardanti beni immobili e per fruire di bonus fiscali

di Gabriele Ferlito

Il Dl 73/2022 (decreto Semplificazioni) porta a 30 giorni il termine per la registrazione (anche) dei contratti di comodato su beni immobili.

La modifica normativa e la decorrenza

L’articolo 14 del Dl 73/2022 modifica l’articolo 13 del Testo unico sull’imposta di registro (Dpr 131/86) portando da 20 a 30 giorni il termine “generale” per la registrazione degli atti in termine fisso. La stessa modifica riguarda l’articolo 19 del Testo unico, con riferimento al termine per la denuncia di eventi successivi alla registrazione (ad esempio, in caso di avveramento di una condizione sospensiva prevista dal contratto).

Va però precisato che, già prima della modifica, il termine per la registrazione era di 30 giorni per gli atti di locazione immobiliare (articolo 17 del Dpr 131/1986) e per gli atti notarili registrati tramite Modello unico informatico.

Quindi, l’estensione a 30 giorni del termine per la registrazione degli atti in termine fisso opera per gli atti diversi da quelli notarili e da quelli di locazione: tra questi rientra il contratto di comodato avente ad oggetto beni immobili e redatto per scrittura privata non autenticata.

La modifica normativa non indica espressamente se il nuovo termine si applica solo agli atti stipulati successivamente all’entrata in vigore della modifica (22 giugno 2022) oppure se comporti un “allungamento” dei termini già in corso alla predetta data. L’agenzia delle Entrate non si è espressa al riguardo, ma sembra potersi attribuire alla richiamata modifica natura procedimentale, con conseguente estensione dei termini per la registrazione ancora pendenti al 22 giugno 2022.

Nozione e natura del contratto di comodato

In base all’articolo 1803, comma 1, del Codice civile, il contratto di comodato è il contratto con il quale una parte (detta comodante) consegna all’altra (detta comodatario) un bene mobile o immobile, affinché quest’ultimo se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituirlo.

Il comma 2 del medesimo articolo prevede poi che il contratto di comodato è essenzialmente (ma non necessariamente) gratuito.

Gli obblighi di registrazione del contratto di comodato

Il contratto di comodato può essere stipulato in forma verbale o scritta. Qualora il comodato sia redatto in forma scritta ed abbia ad oggetto un bene immobile, il contratto va registrato presso gli uffici dell’agenzia delle Entrate nel termine fisso indicato dalla legge (ora 30 giorni). Se invece il contratto è stipulato verbalmente, occorre registrarlo solo se il comodato viene enunciato in un altro atto sottoposto a registrazione.

La registrazione del contratto di comodato comporta il versamento dell’imposta di registro in misura fissa pari a 200 euro. Se il contratto è redatto in forma scritta, è altresì richiesto il pagamento dell’imposta di bollo (pari a 16 euro ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe).

Necessarietà della registrazione per le agevolazioni fiscali

La registrazione del contratto di comodato è necessaria, in particolare, per usufruire di determinate agevolazioni fiscali.

Ad esempio, occorre avere registrato il contratto di comodato dell’immobile affinché il comodatario possa godere dell’agevolazione prevista per le spese di ristrutturazione edilizia (articolo 16-bis del Dpr 917/1986), consistente in una detrazione ai fini Irpef pari al 50 per cento (da ripartirsi in dieci quote annuali) della spesa sostenuta fino a massimo 96mila euro per ciascuna unità immobiliare. Lo stesso principio è applicabile anche per gli altri bonus edilizi, come ad esempio l’ecobonus o il bonus facciate.

Così come occorre avere registrato il contratto di comodato per godere della riduzione del 50% dell’Imu dovuta per le unità immobiliari (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta, entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale (agevolazione introdotta dall’articolo 1, comma 10, legge 208/2015).

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