I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 6 al 14 maggio

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

Iva/Gruppo Iva

Risoluzione agenzia delle Entrate 7 maggio 2021, n. 30/E

Ingresso di nuovi soggetti nel Gruppo

Con riguardo alle condizioni di ingresso nel Gruppo Iva di una società già esistente alla data di costituzione del Gruppo, per la quale i vincoli finanziario, economico e organizzativo si siano instaurati successivamente, viene chiarito che il controllo di diritto deve risultare sussistente al 1° luglio dell'anno precedente.Infatti, a norma dell'articolo 70-ter, comma 1, Dpr 633/1972, affinché possa considerarsi sussistente il vincolo finanziario ai fini dell'adesione al Gruppo, devono verificarsi congiuntamente due condizioni: la sussistenza tra soggetti passivi Iva di un rapporto di controllo, diretto o indiretto, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1) del Codice civile (requisito oggettivo); la sussistenza del predetto vincolo almeno dal 1° luglio dell'anno precedente (requisito temporale).Con riguardo alle variazioni del perimetro del Gruppo, l'articolo 70-quater, comma 5, Dpr 633/1972 prevede che se il vincolo finanziario di cui all'articolo 70-ter, comma 1 si instaura nei confronti di soggetti passivi che al momento dell'opzione erano privi dei requisiti per l'adesione, questi partecipano al Gruppo a decorrere dall'anno successivo a quello in cui il vincolo si è instaurato.Da quanto sopra deriva, secondo l'agenzia, che anche l'ingresso di un nuovo partecipante al Gruppo richiede il rispetto del duplice requisito, oggettivo e temporale. Infatti, la norma citata rinvia all'articolo 70-ter, comma 1 e non al rapporto di controllo di diritto. Pertanto, è richiesto il rispetto anche del vincolo temporale.In costanza di un Gruppo Iva già costituito, qualora nel corso di un anno di validità dell'opzione (es. anno X) venga conseguito il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), Codice civile di un soggetto precedentemente non ricompreso nel perimetro soggettivo del Gruppo, il vincolo finanziario si considera instaurato nei confronti di tale soggetto nel medesimo anno (anno X) qualora tale controllo sussista almeno alla data del 1° luglio dello stesso anno solare, con l'effetto di far decorrere la sua partecipazione al Gruppo Iva dall'anno successivo (anno X+1). Qualora, invece, il controllo venga conseguito in data successiva al 1° luglio dell'anno X, il vincolo finanziario si considera instaurato nel corso dell'anno solare anno X+1, con l'effetto che la partecipazione al Gruppo Iva del nuovo soggetto decorrerà dal successivo anno X+2. Secondo l'agenzia, tale interpretazione trova fondamento sia nella volontà del legislatore di evitare che si consolidino entità legate solo da rapporti occasionali o temporanei, sia nell'esigenza di evitare che i nuovi partecipanti si trovino ad assolvere immediatamente tutti gli adempimenti connessi all'adesione al soggetto unico, con le relative ripercussioni su fornitori e clienti. Inoltre, il requisito è di tipo strutturale, non ammettendo prova contraria: non può essere disapplicato neppure qualora le circostanze di fatto lascino presumere la stabilità del rapporto di controllo o l'assenza di concreti benefici fiscali legati all'accesso al regime.Tali conclusioni non si pongono in contrasto con quanto affermato nella Cm 19/E/2018, secondo cui una società costituita dopo il 1° luglio dell'anno X può entrare a far parte del Gruppo Iva costituito dall'anno X+1 qualora abbia ricevuto in conferimento un ramo d'azienda da parte di un soggetto già in possesso dei requisiti per l'adesione al regime e sia da questo interamente partecipata. In tal caso, infatti, non si realizzerebbe una modificazione sostanziale nell'assetto del Gruppo, poiché l'operazione determina solo il mutamento della natura del controllo da diretto a indiretto (in quanto trasformatosi in controllo sulla società conferitaria del ramo d'azienda). Le conclusioni sopra esposte, inoltre, sono altresì in linea con i chiarimenti forniti col Principio di diritto 14 settembre 2020, n. 16, emesso in relazione al Gruppo Iva e concernente un'operazione di scissione, secondo cui «Coerentemente ai principi affermati in sede di prassi amministrativa a proposito della disciplina della liquidazione Iva di gruppo di cui all'articolo 73, comma 3, Dpr 633/1972, la scissione parziale della società capogruppo di un Gruppo Iva a favore di una società neocostituita che coinvolga esclusivamente soggetti già inclusi nel perimetro del Gruppo Iva, non realizzi, nella catena del controllo, l'ingresso di entità esterne e ad esso preesistenti e non determini il venir meno dei vincoli finanziario, economico ed organizzativo tra i soggetti non preclude, di per sé, la continuazione del Gruppo originariamente costituito».

Iva/E-Fatture

Risoluzione agenzia delle Entrate 11 maggio 2021, n. 31/E

Consultazione delle e-fatture: possibile l'assistenza a distanza

L'articolo 78, comma 4-septies, Dl 17 marzo 2020 n. 18, introdotto per via dell'emergenza sanitaria da Covid-19, prevede che i soggetti, che intendono presentare dichiarazioni, denunce e atti all'agenzia delle Entrate per il tramite di intermediari abilitati alla trasmissione telematica, possono inviare telematicamente agli stessi la copia per immagine della delega o del mandato all'incarico sottoscritta e della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità.La disposizione consente, in alternativa, la presentazione, in via telematica, di deleghe, mandati, dichiarazioni, modelli e domande non sottoscritti, previa autorizzazione dell'interessato.La Cm 13 aprile 2020, n. 9/E, paragrafo 9.1, in relazione all'articolo 25, Dl 23/2020 (superato dall'articolo 78, comma 4-septies citato), ha chiarito che tale autorizzazione può essere resa con strumenti informatici, come, ad esempio, un video o un messaggio di posta elettronica accompagnato da una fotografia, anche mediante deposito nel cloud dell'intermediario o attraverso sistemi di messaggistica istantanea.Viene ora chiarito che tali disposizioni in materia di assistenza fiscale a distanza sono applicabili anche in caso di conferimento o rinnovo delle deleghe per la consultazione e l'acquisizione delle fatture elettroniche, nonché per gli altri servizi indicati nel provvedimento dell'agenzia delle Entrate 5 novembre 2018, n. 291241 (così come modificato dal successivo provvedimento 21 dicembre 2018, n. 524526).La disciplina in esame è applicabile sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria. Una volta terminato tale periodo, sarà necessario procedere alla regolarizzazione delle deleghe o dei mandati.

Iva/Aliquote

Risposte Interpello, agenzia delle Entrate 11 maggio 2021, nn. 332, 333 e 334

Cessione di integratori alimentari: aliquota applicabile

Con tre risposte l'agenzia delle Entrate individua – previo ottenimento della classificazione dei prodotti operata dall'agenzia delle Dogane e dei monopoli – l'aliquota applicabile alla cessione di specifici integratori alimentari. Non esiste una specifica disposizione che fissi un'aliquota ridotta per gli integratori alimentari, non citati nelle tabelle allegate al Dpr 633/1972. L'aliquota ridotta potrà applicarsi solo nel caso in cui la composizione del prodotto lo riconduca – dopo l'analisi fatta dalle Dogane – ad uno dei prodotti indicati nella Tabella A, Parti II, II-bis o III, allegate al Dpr 633/1972, con conseguente applicazione dell'aliquota – rispettivamente – del 4%, del 5% oppure del 10%.Nei casi esaminati la classificazione dei prodotti è da farsi nell'ambito della voce di nomenclatura combinata 21.06 «Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove», come nei casi esaminati da precedenti documenti di prassi (Rm 153/E/2005; Rm 290/E/2008; Rm 383/E/2008); risulta, pertanto, corretto applicare l'aliquota del 10% di cui al numero 80) della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr 633/1972.

Iva/Aliquote

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 11 maggio 2021, n. 335

Cessione di auto destinata al disabile: applicazione dell'imposta agevolata

Si applica l'aliquota Iva nella misura del 4% alla cessione di autovettura al genitore di un disabile (una grave limitazione alla capacità di deambulare) minore di età e privo di redditi. Il figlio può considerarsi fiscalmente a carico del genitore ancorché anche quest'ultimo sia privo di redditi (in quanto disoccupato).Ai sensi del numero 31) della Tabella A, Parte II allegata al Dpr 633/1972, possono beneficiare dell'aliquota Iva al 4%, tra l'altro, le cessioni degli autoveicoli indicati nella norma, ceduti ai soggetti con ridotte o impedite capacità motorie (o con gravi limitazioni alla capacità di deambulazione) o «ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico».Già con la Rm 66/E/2006 era stato chiarito che, qualora il disabile risulti possessore di un reddito lordo non superiore a 4.000 euro, in alternativa alla presentazione della copia della dichiarazione dei redditi del familiare che ha a proprio carico il portatore di handicap, è possibile presentare un'autocertificazione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), Dpr 445/2000.Pertanto, non ci sono ostacoli alla fruizione dell'agevolazione e la vettura acquistata con aliquota agevolata può essere intestata, alternativamente, al disabile, se titolare di reddito proprio, o al soggetto di cui il disabile sia a carico (Rm 4/E/2007).

Irpef/Fondi previdenziali

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 11 maggio 2021, n. 330

Fondi di previdenza complementare: riscatto parziale alla cessazione del rapporto di lavoro

Alcuni lavoratori aderiscono all'accordo aziendale di incentivazione all'esodo per la cessazione del rapporto di lavoro (articolo 4, legge 92/2012), in eccezione al divieto di licenziamento per motivi economici sulla base della normativa emergenziale (articolo 14, comma 3, Dl 104/2020; articolo 8, Dl 41/2021). Ai fini della validità di tale accordo è sufficiente la sottoscrizione da parte anche di una sola delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché l'adesione all'accordo da parte del lavoratore (messaggio Inps 17 febbraio 2021, n. 689).Il riscatto della posizione individuale esercitato dagli iscritti a un fondo di previdenza complementare rientra tra le ipotesi di riscatto parziale di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b), Dlgs 252/2005.Per effetto degli statuti e dei regolamenti, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, è ammesso il riscatto parziale, nella misura del 50% della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.L'agenzia precisa che per i montanti maturati nel periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 si applicherà il regime di tassazione separata con l'aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il trattamento di fine rapporto, mentre per i montanti maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007 si applicherà, ai sensi del comma 4 dell'articolo 14, Dlgs 252/2005, una ritenuta a titolo d'imposta del 15%, riducibile fino al 9% in ragione della anzianità di partecipazione al fondo.Vengono fornite indicazioni anche in merito al caso in cui venga richiesto un ulteriore riscatto per la quota residua di posizione individuale contestualmente al riscatto parziale in argomento.In tali ipotesi, all'ulteriore riscatto si applicherà, per i montanti maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006, l'articolo 52, comma 1, lettera d-ter) del Tuir (nel testo vigente fino al 2006), che prevede l'applicazione del regime ordinario di tassazione per scaglioni di reddito, mentre per le somme accantonate dal 1° gennaio 2007 si applicherà il comma 5 dell'articolo 14, Dlgs 252/2005, quindi una ritenuta a titolo d'imposta del 23% nei casi di riscatto esercitati per cause diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3 del medesimo articolo.

Imu/Coefficienti

Dm 7 maggio 2021 e Comunicato Mef 10 maggio 2021

Fabbricati del gruppo catastale D: nuovi coefficienti Imu 2021

Sono stati aggiornati e diffusi i coefficienti annuali per la determinazione della base imponibile dei fabbricati classificati nel gruppo D (es. opifici, alberghi e pensioni, centrali idroelettriche, impianti fotovoltaici, centri commerciali, istituti di credito, teatri, cinematografi, ospedali con fini di lucro), non iscritti in Catasto o privi di rendita catastale, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, da utilizzare ai fini del calcolo dell'imposta municipale propria (IMU) e dell'imposta sulle piattaforme marine (IMPI) 2021. Si ricorda che ai fini IMPI, tributo introdotto dall'articolo 38, Dl 124/2019, la base imponibile è determinata con le medesime modalità previste ai fini dell'IMU.I coefficienti vengono elaborati in base ai dati Istat sull'andamento del costo di costruzione di un capannone.Per tali immobili la base imponibile è determinata applicando determinati coefficienti di aggiornamento ai costi storici di acquisto o di costruzione dell'immobile risultanti dalle scritture contabili (inventario) alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, ovvero, se successiva, alla data del loro acquisto.I costi vengono suddivisi in ragione dell'anno di formazione e rivalutati, con riferimento all'anno 2021, sulla base dei seguenti coefficienti: anno 2021 = 1,01; anno 2020 = 1,01; anno 2019 = 1,02; anno 2018 = 1,03; anno 2017 = 1,04; anno 2016 = 1,04; anno 2015 = 1,04; anno 2014 = 1,04; anno 2013 = 1,05; anno 2012 = 1,07; anno 2011 = 1,11; anno 2010 = 1,12; anno 2009 = 1,13; anno 2008 = 1,18; anno 2007 = 1,22; anno 2006 = 1,25; anno 2005 = 1,29; anno 2004 = 1,36; anno 2003 = 1,41; anno 2002 = 1,46; anno 2001 = 1,49; anno 2000 = 1,54; anno 1999 = 1,57; anno 1998 = 1,59; anno 1997 = 1,63; anno 1996 = 1,68; anno 1995 = 1,73; anno 1994 = 1,79; anno 1993 = 1,82; anno 1992= 1,84; anno 1991 = 1,87; anno 1990 = 1,96; anno 1989 = 2,05; anno 1988 = 2,14; anno 1987 = 2,32; anno 1986 = 2,50; anno 1985 = 2,68; anno 1984 = 2,86; anno 1983 = 3,04 e anno 1982 = 3,21.

Bollo/Fatture e ricevute

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 10 maggio 2021, n. 324

Fatture e ricevute di rider: imposta di bollo assolta in modo virtuale

Una Srl mette in contatto esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande con quegli utenti (consumatori finali) che fanno richiesta di ricevere prodotti tramite corrieri che operano in autonomia e indipendenza rispetto alla società; i corrieri curano il ritiro dei cibi presso gli esercenti e provvedono alla consegna degli stessi presso i consumatori finali.Alcuni rider (corrieri) operano con partita Iva in regime ordinario, procedendo autonomamente alla fatturazione (in formato elettronico mediante SdI). Altri corrieri, tra i quali coloro che aderiscono al regime forfetario (non soggetti all'obbligo della fatturazione elettronica) e soggetti che eseguono prestazioni occasionali, delegano la Srl all'emissione dei documenti fiscali.Essendo solidalmente obbligata al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 22, Dpr 642/1972, la Srl vorrebbe ottenere l'autorizzazione al pagamento in modo virtuale ai sensi dell'articolo 15, Dpr 642/1972. Tale norma stabilisce che «Per determinate categorie di atti e documenti (...), l'intendente di finanza può, su richiesta degli interessati, consentire che il pagamento dell'imposta anziché in modo ordinario o straordinario avvenga in modo virtuale». Secondo l'agenzia la Srl rientra tra i «soggetti interessati». Pertanto, la società che fornisce servizi di consegna di alimenti a domicilio («food delivery») e che si avvale di rider che siano soggetti passivi Iva aderenti al regime forfetario o prestatori di lavoro autonomo occasionale, qualora si accordi con i propri prestatori di emettere le fatture o le ricevute per conto degli stessi, potrà assolvere l'imposta di bollo in modo virtuale (articolo 15, Dpr 642/1972) in relazione ai documenti che recano importo superiore a 77,47 euro.

Bollo/Misura

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 11 maggio 2021, n. 329

Attestazioni rilasciate dalle Asl ai medici per assenza causa Covid

E' dovuta l'imposta di bollo di 16 euro su specifiche attestazioni rilasciate ai medici (documenti emessi dalle Aziende sanitarie locali, su richiesta di medici loro dipendenti, per attestare il periodo di assenza dal lavoro per isolamento domiciliare Covid) necessari per l'ottenimento dell'indennizzo previsto dalla polizza assicurativa stipulata dai medici medesimi.Il riferimento normativo va individuato nell'articolo 4 della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr 642/1972. Detti documenti, quindi, non godono dell'esenzione prevista dall'articolo 26 della Tariffa, Parte II, allegata al Dpr 642/1972 (che riguarda i «Documenti, elenchi, ruoli, matricole e simili relativi all'esercizio ai mestieri, arti o professioni»). Il motivo risiede nel fatto che l'attestazione, nel caso di specie, è richiesta per far operare l'assicurazione che il medico stesso ha volontariamente stipulato.

Agevolazioni/Adeguamento ambienti di lavoro

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 10 maggio 2021, n. 322

Organizzazione di convegni e fiere: spetta il bonus per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

Il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 120, Dl 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) spetta al soggetto che svolge attività di organizzazione di convegni e fiere e che intende realizzare: a) nuove aperture per favorire il ricambio d'aria e il deflusso dal padiglione; b) una rampa di accesso; c) un intervento di ristrutturazione (rifacimenti dei pavimenti, degli impianti nonché apertura di un nuovo ingresso) di una sala in precedenza dedicata ad altre funzioni quale locale per la registrazione dei partecipanti ai convegni che si terranno nell'ampia sala esistente all'interno della palazzina uffici, mediante opere edili e di impiantistica.L'agenzia ritiene che tali interventi ammettano al beneficio, giacché appaiono finalizzati a «favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni» e a «riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti», organizzando se possibile percorsi separati per l'entrata e l'uscita, secondo quanto prescritto dalle linee guida recepite nell'allegato 9 al Dpcm 14 gennaio 2021.Diversamente, non sono agevolabili le spese per l'intervento di ristrutturazione, in quanto risultano ulteriori rispetto a quanto espressamente prescritto dalle suddette linee guida.

Agevolazioni/Ricerca e sviluppo

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 10 maggio 2021, n. 323

Bonus ricerca e sviluppo: decorrenza delle aliquote 2021

L'agenzia precisa la decorrenza delle nuove aliquote relative al credito d'imposta per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design (articolo 1, comma 203, legge 160/2019), come previste dall'articolo 1, comma 1064, lettera f), legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021).In particolare, le nuove aliquote e i nuovi massimali si applicano per le spese sostenute – secondo il criterio di competenza di cui all'articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir – a partire dal 1° gennaio 2021.Si ricorda che la Legge di bilancio 2021 ha previsto: l'incremento del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo dal 12% al 20% e un aumento dell'ammontare massimo di beneficio spettante da 3 a 4 milioni di euro; l'incremento del credito d'imposta per investimenti in innovazione tecnologica e in design e ideazione estetica dal 6% al 10% e un aumento dell'ammontare massimo del beneficio spettante da 1,5 a 2 milioni di euro; l'incremento del credito d'imposta dal 10% al 15% della misura dell'incentivo per investimenti in innovazione tecnologica finalizzati alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 e un aumento dell'ammontare massimo del credito d'imposta spettante da 1,5 a 2 milioni di euro.Non rileva in alcun modo la circostanza che il legislatore abbia adottato, sul piano redazionale, la scelta di apportare le diverse modifiche intervenendo direttamente sul corpo della disciplina originaria (comma 203 citato): il legislatore ha inteso rafforzare le misure agevolative per il futuro, e non per il passato. Pertanto, rilevano anche le spese sostenute nel 2021 relativamente a progetti già precedentemente avviati (articoli 2 e 3, Dm 26 maggio 2020, di attuazione della disciplina introdotta con la Legge di bilancio 2020).

Immobili/Superbonus 110%

Dl 6 maggio 2021, n. 59, GU 7 maggio 2021, n. 108

DL PNRR: al 31 dicembre 2022 il Superbonus anche per le persone fisiche

Il decreto-legge sposta in avanti alcuni termini che riguardano il Superbonus del 110%, dando così maggior tempo a determinati soggetti per beneficiare dell'agevolazione: 1. per gli interventi effettuati dalle persone fisiche che, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, sostengono spese per interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, il Superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 se alla data del 30 giugno 2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo; 2. per gli interventi effettuati dai condomini, il Superbonus spetta anche per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022; 3. per gli interventi effettuati dagli IACP, il Superbonus spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 se alla data del 30 giugno 2023 sono stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo.

Immobili/Sisma bonus

Risposte Interpello, agenzia delle Entrate 10 maggio 2021, nn. 318 e 320

Sisma bonus acquisti: beneficio alle imprese edili

Il sisma bonus acquisti, di cui all'articolo 16, comma 1-septies, Dl 63/2013: 1. spetta agli acquirenti delle unità immobiliari risultanti dai lavori di demolizione e ricostruzione di immobile, anche se le stesse erano originariamente accatastate in categoria A/1 (risposta 318). Nel caso in cui gli acquirenti abbiano i requisiti per poter beneficiare del Superbonus (articolo 119, comma 9, Dl 34/2020), inoltre, l'aliquota del 110% potrà spettare soltanto agli acquirenti delle unità immobiliari residenziali che siano accatastate in categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9; 2. non spetta se l'impresa che effettua gli interventi di demolizione e ricostruzione non ha per oggetto l'attività di costruzione e/o ristrutturazione (risposta 320). La norma esplicitamente afferma che il soggetto che esegue i lavori deve: a) essere una «impresa di costruzione e ristrutturazione immobiliare» (ossia deve essere astrattamente idonea ad eseguire tali lavori, operando nell'edilizia ed essendo titolare del titolo abilitativo necessario alla realizzazione dei lavori finalizzati al miglioramento sismico, anche se i lavori sono poi affidati a terzi in appalto; cfr. risposta a interpello 14 luglio 2020, n. 213). La necessità che l'impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare sia intestataria del titolo abilitativo all'effettuazione degli interventi di demolizione e ricostruzione non è incompatibile con il fatto che il titolo autorizzativo sia stato inizialmente rilasciato al precedente proprietario dell'edificio e che l'impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare ne sia quindi divenuta intestataria in forza di apposita volturazione, anziché quale originaria richiedente (risposta a interpello 3 febbraio 2021 n. 82); b) provvedere, entro il termine stabilito dalla norma, «alla successiva alienazione dell'immobile»; quindi deve anche esserne proprietaria, visto che deve eseguire i lavori e poi alienare gli immobili.

Redditi di impresa/Cambi

Provvedimento agenzia delle Entrate 11 maggio 2021

Accertamento del cambio delle valute estere del mese di aprile 2021

Con il provvedimento è stato accertato il cambio delle valute estere per il mese di aprile 2021 (articolo 110, comma 9, del Tuir). Si tratta delle medie dei cambi delle valute estere che vengono calcolate a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato salvo che per le valute evidenziate con l'asterisco che vengono rilevate contro euro nell'ambito del Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC). Sono applicabili anche i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti, utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.I cambi indicati hanno molteplici utilizzi ai fini delle imposte sui redditi: ad esempio, il Tuir richiama i cambi per la valorizzazione di elementi espressi in valuta estera come corrispettivi, proventi, spese e oneri. I cambi si utilizzano anche per la compilazione del quadro RW per valorizzare le attività finanziarie e patrimoniali da valorizzare utilizzando i cambi medi mensili.

Redditi di impresa/Pex

Principio di diritto agenzia delle Entrate11 maggio 2021, n. 10

Partecipation exemption: delocalizzazione della holding

L'agenzia delle Entrate si esprime in ordine all'imposizione in uscita (trasferimento all'estero) di una holding, ai sensi dell'articolo 166 del Tuir.In sintesi, viene esclusa l'applicazione della Pex (partecipation exemption) di cui all'articolo 87 del Tuir. Ciò, in quanto oggetto del trasferimento non sono le partecipazioni, ma un compendio aziendale (articolo 2555 del Codice civile), ancorché costituito prevalentemente da partecipazioniIl principio trova, sul piano fiscale, specifico fondamento nelle previsioni contenute nell'articolo 86 del Tuir, laddove si fa riferimento alla plusvalenza derivante dalla cessione d'azienda come «unitariamente determinata» e laddove si fa riferimento alla permuta avente ad oggetto un complesso aziendale. Quindi le ordinarie regole di tassazione delle plusvalenze derivanti dal trasferimento di aziende trova applicazione non solo nel caso in cui la plusvalenza sia generata per effetto della cessione/trasferimento giuridico, ma più in generale in presenza di qualsiasi fattispecie realizzativa, ivi inclusi il trasferimento all'estero dell'impresa (Cm 13 febbraio 2006, n. 6/E, paragrafo 5.2).L'ordinamento tributario, nel disciplinare in maniera organica l'imposizione in uscita prevede, infatti, che nei casi in cui il collegamento col territorio dello Stato si recida in relazione ad un complesso aziendale, la plusvalenza sia «unitariamente determinata» e sia pari alla differenza tra il valore di mercato complessivo e il corrispondente costo fiscalmente riconosciuto delle attività e passività non confluite nel patrimonio di una stabile organizzazione (articolo 166 del Tuir).In altre parole, se nel compendio trasferito all'estero sono presenti partecipazioni, non è ammesso suddividere la plusvalenza realizzata in due parti: una riferita alle partecipazioni (con tassazione limitata al 5% del relativo ammontare) e l'altra riferita al resto del compendio aziendale (tassata sull'imponibile pieno).Dalla lettura del documento di prassi – che riguarda una holding, senza altro precisare – non si riesce a comprendere se il principio espresso riguardi solo le aziende operative (industriale o commerciale) che hanno nel compendio aziendale anche le partecipazioni o se l'interpretazione vada esteso anche alle holding pure (aventi il solo codice ATECO 64.20.00) e/o alle holding gestorie (aventi il solo codice ATECO 70.10.00).Si rileva che lo stesso articolo 166 citato individua alcune fattispecie (comma 1, lettere b) e d)) per le quali la tassazione del plusvalore prescinde dal trasferimento di un complesso di beni organizzato (azienda), ma riguarda il singolo bene che viene trasferito all'estero. Per cui andrebbe chiarito se il metodo di calcolo della base imponibile separata dall'azienda possa valere – perlomeno – nel caso di holding pure prive di azienda, dato che l'oggetto del trasferimento (e il suo valore) altro non è che la somma delle singole partecipazioni.

Redditi di impresa/Ammortamenti

Aidc, Norma di comportamento 212/2021

Sospensione degli ammortamenti: la deduzione è facoltativa

I soggetti che optano per non iscrivere gli ammortamenti nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 15 agosto 2020 – in forza della previsione normativa contenuta nell'articolo 60, comma 7-bis, Dl 104/2020 (cd. Decreto Agosto) – hanno la facoltà, e non l'obbligo, di dedurre fiscalmente le quote di ammortamento non imputate in conto economico.Analoga conclusione vale ai fini della determinazione del valore della produzione netta Irap.Viene osservato che l'articolo 60, comma 7-quinquies, Dl 104/2020 (secondo cui la deduzione della quota di ammortamento «è ammessa» a prescindere dall'imputazione a conto economico) si esprime in modo chiaro nel senso della ammissibilità (possibilità) della deduzione fiscale e non nel senso dell'obbligo.La stessa ratio della disposizione intende non appesantire, in caso di esercizio della facoltà di deroga e in considerazione della attuale situazione emergenziale, il carico fiscale relativo all'esercizio 2020.Tale conclusione risulterebbe altresì coerente con il documento interpretativo Oic n. 9, secondo il quale l'applicazione della deroga «può» generare fiscalità differita, che dev'essere contabilizzata secondo le disposizioni del documento Oic 25. In altre parole, le imposte differite (data la variazione temporanea in dichiarazione dei redditi) dovranno essere rilevate soltanto nel caso in cui gli ammortamenti non imputati in bilancio siano dedotti mediante una variazione in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi; se, invece, tali ammortamenti non vengono dedotti, la fiscalità differita non dev'essere rilevata.Da quanto sopra deriva che i soggetti che si avvalgono della deroga hanno la facoltà, e non l'obbligo, di dedurre fiscalmente gli ammortamenti (non rilevati in bilancio), operando una variazione in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi.La norma di comportamento affronta anche altre questioni: a) a parte la previa imputazione a conto economico (articolo 109, comma 4, del Tuir, principio derogato dall'articolo 60, comma 7-quinquies, Dl 104/2020), la norma non fa venir meno le altre condizioni per la deducibilità fiscale delle quote di ammortamento, quali i limiti massimi rappresentati dai coefficienti di ammortamento o la coerenza rispetto al piano di ammortamento in corso, fatte salve variazioni adeguatamente motivate; b) il mancato richiamo agli articoli 104 e 108 del Tuir (che disciplinano, rispettivamente, i beni gratuitamente devolvibili e gli oneri pluriennali) non sembra consentire la deducibilità fiscale delle relative quote di ammortamento laddove non siano rilevate in bilancio; c) rientrano nel campo di applicazione della norma anche i soggetti Irpef in contabilità ordinaria; infatti il comma 7-quinquies rinvia, ai fini Irap, all'articolo. 5-bis, Dlgs 446/1997, che disciplina la determinazione del valore della produzione netta delle società di persone e delle imprese individuali.

Redditi di lavoro dipendente/Rimborsi spese

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 11 maggio 2021, n. 328

Smart working: tassato il rimborso spese forfetario

Le somme rimborsate ai dipendenti che svolgono la loro attività lavorativa in modalità agile (cd. smart working) sulla base di un criterio forfetario, non supportate da elementi e parametri oggettivi, non possono essere escluse, in assenza di una precisa disposizione di legge al riguardo, dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente (in considerazione del principio di onnicomprensività di cui all'articolo 51, comma 1, del Tuir).La risposta è in linea con quanto affermato con la risposta interpello 314/2021, che ha ritenuto non imponibile il rimborso spese parametrato sull'ammontare dei costi risparmiati dall'azienda e sostenuti invece dal dipendente nell'esclusivo interesse di quest'ultima.Nel caso in esame un datore di lavoro intende effettuare un rimborso forfetario pari al 30% dei consumi effettivamente addebitati al dipendente nelle fatture periodiche, emesse a suo nome o del coniuge convivente, delle spese documentate per il costo della connessione Internet, della corrente elettrica, dell'aria condizionata/riscaldamento.L'agenzia ricorda che le spese sostenute dal lavoratore e rimborsate in modo forfetario sono escluse dalla base imponibile solo se il legislatore abbia previsto un criterio volto a determinarne la quota che, dovendosi ritenere riferibile all'uso nell'interesse del datore di lavoro, può essere esclusa dall'imposizione. Laddove il legislatore non abbia provveduto a indicare un criterio forfetario per la determinazione della quota esente da imposizione, al fine di escludere il rimborso spese dal reddito di lavoro dipendente, i costi sostenuti dal lavoratore nell'esclusivo interesse del datore di lavoro devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili (Rm 74/E/2017).

Accertamento delle imposte/Controlli

Circolare agenzia delle Entrate 7 maggio 2021, n. 4

Attività di controllo, verifica e contenzioso 2021: indirizzi operativi

L'agenzia delle Entrate fornisce le linee guida cui devono attenersi gli Uffici competenti ai fini dell'esecuzione di controlli e verifiche antievasione e di contenzioso 2021. In particolare, le istruzioni sono calibrate in modo da tener conto delle criticità indotte dalla crisi sanitaria, anche al fine di orientare le attività di analisi del rischio e di selezionare dei soggetti da sottoporre a verifica. Pertanto, particolare attenzione è posta sui controlli in merito all'utilizzo di contributi a fondo perduto e ristori riconosciuti a seguito dell'emergenza sanitaria.

Accertamento delle imposte/Tracciabilità

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 11 maggio 2021, n. 331

Riduzione dei termini di accertamento e momento di emissione della fattura in luogo del documento commerciale

L'articolo 3, Dlgs 5 agosto 2015, n. 127 riconosce la riduzione di due anni dei termini di accertamento – previsti dall'articolo 43, comma 1, Dpr 600/1973 e dall'articolo 57, comma 1, Dpr 633/1972 – per i soggetti passivi che garantiscano la tracciabilità di incassi e pagamenti di ammontare superiore a 500 euro (Dm 4 agosto 2016).La norma richiama i soggetti di cui all'articolo 1, Dlgs 127/2015, che individua i soggetti tenuti all'emissione della fattura elettronica. Pertanto, non era chiaro se il beneficio di cui all'articolo 3 potesse essere applicato anche ai soggetti non tenuti a quest'obbligo, come i commercianti al minuto, esonerati dall'obbligo di emissione della fattura (articolo 22, Dpr 633/1972).Con la risposta in esame l'agenzia chiarisce che per accedere al beneficio non è sufficiente garantire la tracciabilità dei pagamenti (incassi e pagamenti superiori a 500 euro, importo da intendersi comprensivo di eventuali imposte e oneri, anche laddove non incidenti sulla base imponibile dell'operazione), ma occorre anche documentare le operazioni tramite e-fattura via SdI e/o memorizzare e inviare telematicamente i dati dei corrispettivi. Quindi il beneficio spetta anche ai soggetti che emettono il documento commerciale.Restano esclusi, invece, i soggetti che non documentano le operazioni con le modalità indicate, compresi coloro che, essendo esonerati dalle suddette forme di certificazione, non vi ricorrono volontariamente (es. i soggetti in regime forfetario non tenuti all'obbligo di emissione della fattura elettronica).Nel caso esaminato, il contribuente fornisce ai propri dipendenti servizi di mensa aziendale, con addebito di un importo forfetario in busta paga. Secondo l'agenzia la trattenuta in busta paga consente di rispettare il requisito della tracciabilità se il pagamento della retribuzione al dipendente e la corrispondente decurtazione avvengono con i mezzi di pagamento tracciabili di cui al Dm 4 agosto 2016, ma occorre altresì che le prestazioni, pur essendo esonerate dalla certificazione, siano documentate mediante documento commerciale (da emettere all'ultimazione della prestazione indicando la cifra non riscossa e poi all'atto del pagamento) ovvero mediante fattura elettronica. Quest'ultima potrà essere emessa anticipatamente per i pasti che verranno forniti nel successivo periodo ovvero anche posticipatamente (con fattura differita, entro il giorno 15 del mese successivo all'addebito) purché la fornitura di ciascun pasto sia accompagnata da un documento commerciale.Il chiarimento fornito supera anche quanto affermato con la Cm 3/E/2020 (in cui era stato affermato che il commerciante al minuto non è tenuto a rilasciare il documento commerciale qualora emetta fattura – cd. immediata – entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione ai fini Iva), in quanto – sulla base della nuova formulazione dell'articolo 2, comma 5, Dlgs 127/2015 (il quale dispone che su richiesta del cliente la fattura è consegnata a quest'ultimo non oltre l'ultimazione dell'operazione) – la fattura (alternativa all'emissione del documento commerciale) dev'essere emessa e consegnata al momento dell'ultimazione della prestazione.

Società/Ritenute

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 10 maggio 2021, n. 317

Ritenute operate sui redditi di una società di persone tra i cui soci figura un'altra società di persone

Una società di persone (Sas) deve attribuire la quota parte delle ritenute subite nel periodo d'imposta alla società di persone socia (Snc), la quale le attribuirà a sua volta ai propri soci persone fisiche. Questi ultimi, dopo lo scomputo dall'Irpef, potranno usare il residuo secondo le indicazioni fornite con la Cm 23 dicembre 2009, n. 56/E. In pratica, possono riattribuire l'eventuale residuo di ritenute alla Snc di cui fanno parte, affinché possa utilizzarle in compensazione nel modello F24 con i propri debiti fiscali e contributivi (es. Iva, Irap, contributi previdenziali), ai sensi dell'articolo 17, Dlgs 241/1997.In particolare, la ritenuta subita è quella dell'8% sui bonifici effettuati dai contribuenti che intendono beneficiare delle detrazioni Irpef a fronte di spese sostenute per interventi edilizi o di riqualificazione energetica, prevista dall'articolo 25, Dl 78/2010.Ciò sulla base della previsione di cui all'articolo 22, comma 1, ultimo periodo del Tuir, in base al quale «le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni e imprese indicate nell'articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti». Questa disposizione si applica anche se il socio (la Snc) non è un soggetto passivo ai fini delle imposte sui redditi e, quindi, non ha una «imposta dovuta» da cui scomputare le ritenute medesime.

Crisi d'impresa/Piano di risanamento

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 10 maggio 2021, n. 319

Sopravvenienze attive escluse da tassazione se relative ad accordi di riduzione di debiti conclusi nell'esercizio di iscrizione al Registro delle imprese

In base all'articolo 88, comma 4-ter del Tuir, non si considerano sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio.La finalità della previsione normativa si rinviene nell'esigenza di riconoscere al soggetto che versa in uno stato di difficoltà un beneficio fiscale legato alla riduzione di debiti derivanti da procedure di risanamento di imprese in crisi, che esclude parzialmente dall'imposizione la sopravvenienza attiva conseguente all'attuazione del piano attestato, pubblicato nel Registro delle imprese e rivolto alla prosecuzione dell'attività.Nel caso in esame si chiedeva se fosse possibile beneficiare della detassazione per le sopravvenienze derivanti da accordi conclusi con i creditori nell'esercizio 2018, antecedente quello (2020) in cui il piano era stato attestato e pubblicato nel Registro delle imprese.Secondo l'agenzia delle Entrate, la riduzione dei debiti riconducibile ad accordi intercorsi tra la società istante e alcuni creditori nell'esercizio 2018 e l'emersione delle relative sopravvenienze attive, riguardanti in genere l'attività di risanamento operata, prescindono dagli accordi contenuti nel piano attestato. Pertanto, va esclusa l'applicazione della disciplina di cui al citato articolo 88 per le sopravvenienze attive da riduzione dei debiti contabilizzate in un periodo antecedente la pubblicazione del piano attestato di risanamento nel Registro delle imprese.

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 13 maggio 2021, n. 32/E

Incameramento del deposito cauzionale a seguito di disdetta, revoca o rinuncia relative alla gestione delle rivendite di tabacchi: codice tributo

Viene istituito il codice tributo «5480» per consentire il versamento, mediante il modello «F24 Accise», delle somme per l'incameramento del deposito cauzionale a seguito di disdetta, revoca o rinuncia relative alla gestione delle rivendite di tabacchi (legge 22 dicembre 1957, n. 1293).

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 13 maggio 2021, n. 33/E

Credito d'imposta patrimoniale: codice tributo per importi non fruiti nella dichiarazione

Viene istituito il codice tributo «6942» per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (articolo 26, comma 4, Dl 19 maggio 2020, n. 34) per l'importo non fruito nella dichiarazione dei redditi.Il credito d'imposta, si ricorda, è pari al 20% delle somme conferite, e spetta ai soggetti che hanno effettuato conferimenti in denaro in una o più società. Il comma 7 del citato articolo 26 stabilisce che il bonus «è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento, anche in compensazione». Le modalità di frizione del credito d'imposta hanno trovato le indicazioni nel Dm Mef 10 agosto 2020».L'importo del credito d'imposta spettante può essere consultato nella sezione «Cassetto fiscale», accessibile dall'area riservata del sito dell'agenzia delle Entrate, al link «Crediti IVA/Agevolazioni utilizzabili».

Riscossione/Contributi previdenziali

Messaggio Inps 13 maggio 2021, n. 1911

Contributi Inps artigiani e commercianti: rinviata la scadenza della prima rata

Viene rinviata dal 17 maggio al 20 agosto 2021 la scadenza entro cui artigiani e commercianti, iscritti alla relativa gestione previdenziale Inps, devono versare la prima rata dei contributi dovuti sul minimale di reddito. La proroga è stata decisa in quanto non è stato ancora pubblicato il decreto interministeriale che attua l'esonero contributivo parziale (fino a 3.000 euro) in favore dei lavoratori autonomi e liberi professionisti introdotto dalla Legge di bilancio 2021 (articolo 1, commi da 20 a 22-bis, legge 178/2020) e la cui dotazione finanziaria è stata potenziata da 1 a 2,5 miliardi dal Decreto Sostegni.Sebbene la bozza del Dm, firmata dal ministro del Lavoro, preveda che i contributi già pagati possano essere compensati in caso di successivo accesso all'esonero, con la proroga si evita ad artigiani e commercianti di versare e poi recuperare.Il posticipo al 20 agosto, peraltro, fa coincidere la prima e la seconda rata (circolare Inps 17/2021).Potranno richiedere l'esonero solo i soggetti che hanno avuto una contrazione del fatturato di almeno il 33% nel 2020 rispetto al 2019 e hanno conseguito, sempre nel 2019, un reddito non superiore a 50.000 euro. La proroga della scadenza, però, si applica a tutti gli artigiani e commercianti.L'esonero riguarda anche gli altri iscritti alle gestioni di lavoratori autonomi (coltivatori diretti ecc.) e alla Gestione separata Inps, nonché i liberi professionisti iscritti alle relative Casse di previdenza, non interessati dalla proroga in quanto con scadenze differenti o soggette all'autonomia dei rispettivi enti previdenziali.