I temi di NT+Modulo 24

Auto aziendali, la finalità di utilizzo decide la detraibilità dell’Iva

Possibile superare la presunzione di indetraibilità dimostrando l'utilizzo solo per finalità aziendali

di Rosario Farina

La detrazione dell’Iva sugli acquisti delle autovetture e sulle spese relative è collegata sia alle loro caratteristiche che alle modalità di utilizzo. In presenza di certe condizioni si applica l’articolo 19-bis del Dpr 633/1972 che disciplina le fattispecie in cui il diritto alla detrazione, in deroga alle previsioni dell’articolo 19, è escluso parzialmente o totalmente determinando un costo aggiuntivo per l’azienda. L’articolo 19 bis 1 del Dpr 633/1972 disciplina la detrazione dell’Iva relativa all’acquisto, all’importazione e all’uso di veicoli stradali a motore.

La norma vigente dispone relativamente ai veicoli aziendali non affidati in uso promiscuo ai dipendenti, per i quali sussiste una specifica previsione, che la detrazione Iva sui veicoli stradali a motore è ammessa sempre in quota fissa e precisamente:

• al 40% se il veicolo non è utilizzato esclusivamente per le esigenze dell’attività economica d’impresa;

• al 100% se il veicolo è utilizzato esclusivamente nell’attività d’impresa.

Il limite alla detraibilità del 40% vige in quanto c’è la presunzione che l’autovettura risponda a un utilizzo promiscuo più che esclusivo, tenendo conto che molto spesso l’auto viene impiegata sia ai fini esclusivamente aziendali, che ai fini personali.

Anche l’Iva, relativa alle prestazioni di servizi collegate ai veicoli, custodia, manutenzione e riparazione, transito stradale, nonché l’acquisto di carburanti e lubrificanti, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione del veicolo. La percentuale di detraibilità è forfetaria, ovvero non è consentito dimostrare una quota di utilizzo effettivo maggiore al fine di godere di una percentuale superiore.

Dato che l’articolo 19 bis si applica solo se non si superano i limiti previsti per la massa dei veicoli e dei posti a sedere è opportuno riepilogare le diverse fattispecie di detraibilità Iva di seguito indicate.

Detrazione 100% dell’Iva

Veicoli stradali a motore per trasporto persone (per esempio, pullman) o cose (per esempio, camion) con massa superiore a 35 quintali o con più di 8 posti escluso quello del conducente. Si ricorda inoltre che, come chiarito dall’agenzia delle Entrate con la circolare 55/E/2007, restano esclusi dalla limitazione forfetaria della detrazione i veicoli oggettivamente strumentali e cioè i trattori agricoli o forestali, nonché veicoli oggetto di produzione o commercio da parte del contribuente o senza i quali non può svolgere l’attività (per esempio, taxisti, noleggiatori auto).

Detrazione limitata (40%) dell’Iva

Veicoli stradali a motore per trasporto persone o cose, con massa inferiore a 35 quintali e con max 8 posti oltre quello del conducente. La limitazione alla detrazione Iva non opera e l’Iva si detrae al 100% se l’impresa è in condizione di provare che i veicoli stradali a motore sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione (per esempio, con giornale di bordo con nominativi conducente, percorrenze e causali). Per esempio elementi concludenti che dimostrino l’utilizzo a uso esclusivo dell’azienda sono costituiti dall’esistenza di report che per ciascun mezzo riepiloga tutti gli utilizzi per finalità di servizio; la presenza di regole aziendali che escludono la possibilità di impiegare il mezzo per fini non aziendali, l’identificazione del personale alla guida al momento dell’accensione del mezzo, eccetera.

In base alla previsione normativa, anche alcuni piccoli autocarri con massa inferiore a 35 quintali per i quali prima non c’era dubbio sulla detraibilità, oggi sono catalogati in questa categoria e per essi, come sopra specificato, la detraibilità 100% dell’Iva è subordinata alla dimostrazione da parte del contribuente dell’utilizzo esclusivo nell’impresa.

Sul punto è utile ricordare la circolare Assonime 11/2008 che evidenzia come «la detraibilità dell’imposta è limitata al 40% solo se i veicoli sono utilizzati promiscuamente sia per attività d’impresa o di lavoro autonomo svolta dal soggetto passivo sia per attività a questa estranee. Consegue a tale impostazione che se i veicoli in questione sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio di impresa o di lavoro autonomo, la detrazione limitata alla suddetta misura del 40% non trova naturalmente spazio».

Indetraibilità totale (oggettiva) dell’Iva

Riguarda solo le moto superiori di 350 cc (è possibile usufruire della detrazione solo per le imprese nel caso in cui sia oggetto dell’attività commerciale tipica).

Inoltre, il dipartimento delle Finanze con la risoluzione 6/Dpf /2008 ha espressamente affermato che i veicoli concessi in «uso promiscuo» ai dipendenti a fronte del pagamento di un corrispettivo specifico sono considerati utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’attività di impresa e, quindi, con Iva detraibile nella misura integrale.

I motivi della detrazione totale delle spese Iva relative alle autovetture assegnate ai dipendenti sono collegati al fatto che l’utilizzo del veicolo possa considerarsi inerente in toto all’attività d’impresa, considerata la messa a disposizione dello stesso, per uso diverso da quello aziendale, una vera e propria prestazione di servizi resa dal datore di lavoro in favore del proprio dipendente dietro corrispettivo.

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