Imposte

Cfc, sul prelievo in Italia decisivi i passive income e la tassazione effettiva

Con un tax rate oltre la metà e un peso superiore a un terzo dei proventi imponibilità in base al Tuir

di Alessandro Germani

Dopo la consultazione dal 5 luglio al 6 agosto scorso, le Entrate hanno pubblicato la circolare 18/E e il provvedimento 376652/2021 sulla disciplina delle controlled foreign companies (Cfc).

Tale disciplina è contenuta nell’articolo 167 del Tuir e ha la finalità di rendere imponibili in capo ai soggetti residenti o stabiliti in Italia gli utili prodotti dalle società estere controllate (nonché le stabili organizzazioni all’estero di imprese residenti in Italia per le quali è applicabile il regime di branch exemption) che beneficiano di una tassazione ridotta nello Stato di insediamento e che, al tempo stesso, risultano titolari di determinate categorie di proventi (passive income), senza svolgere un’attività economica effettiva.

L’imposizione derivante dall’applicazione delle disposizioni previste dalla disciplina Cfc viene subita dal soggetto controllante italiano, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili e in modo separato, indipendentemente dall’effettiva percezione degli stessi utili sotto forma di dividendi. La disciplina è stata rivista integralmente dopo il recepimento della direttiva Atad con il Dlgs 142/2018. Accanto vi era una seconda disciplina per cui i Paesi a regime fiscale privilegiato erano individuati in base al livello di tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella cui la controllata estera sarebbe stata soggetta qualora residente in Italia e alla circostanza che più del 50% dei proventi della società estera fosse costituito da passive income. Post Atad, invece, vi è un’unica fattispecie che prescinde dallo Stato di residenza o di localizzazione della società estera al ricorrere di due requisiti:

1 l’assoggettamento a una tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui la controllata estera sarebbe stata soggetta se residente in Italia;

2 la riferibilità di oltre un terzo dei propri proventi ai passive income.

La decorrenza delle nuove regole Cfc è a partire dal periodo d’imposta 2019 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare.

La circolare definitiva ricalca la bozza posta in consultazione e affronta le medesime tematiche, ovvero il contesto normativo, l’ambito soggettivo, il requisito del controllo, il livello di tassazione del soggetto controllato estero, il conseguimento dei passive income, la circostanza esimente, la determinazione del reddito del soggetto estero controllato, le operazioni straordinarie, le disposizioni per gli Oicr, la distribuzione degli utili, i profili procedurali, l’interpello probatorio e la decorrenza. Utili anche gli allegati con esempi pratici di disapplicazione della disciplina.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©