Accede alla sanatoria per errori formali l’atto per indebita compensazione avvenuta nel 2017

L’articolo 31, comma 1, Dl 78/2010 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, un divieto di compensazione, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, Dlgs 241/1997, dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro, e per i quali è scaduto il termine di pagamento, prevedendo una specifica sanzione in caso di violazione del divieto. L’atto di contestazione richiamato dal quesito risulta quindi irrogato per tale motivo. Sul punto è da osservare che questa fattispecie non è espressamente prevista nei documenti di prassi dell’agenzia delle Entrate in merito alla possibile applicazione dell’agevolazione disciplinata dall’articolo 1, commi 166-173, legge 197/2022 (regolarizzazione violazioni formali). Premesso ciò si ritiene comunque che l’atto di contestazione in oggetto sia suscettibile di rientrare nella sanatoria delle violazioni formali, poiché non ha inciso né sulla determinazione dell'imponibile né sul versamento dell’imposta. A conferma di ciò vi è il fatto che l’Ufficio ha contestato la sola sanzione, senza richiedere il pagamento di imposte effettivamente non dovute.
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