Controlli e liti

Accertamenti e avvisi bonari, ripartono le notifiche: il Fisco seguirà l’ordine cronologico di emissione

Il provvedimento delle Entrate fissa i criteri per l’invio degli atti emessi entro fine 2020 e tenuti in stand by per la moratoria Covid fino al 28 febbraio 2021

Ripartono le notifiche degli avvisi di accertamento e degli avvisi bonari del Fisco. Il provvedimento 6 aprile 2021 delle Entrate (88314/2021) detta i criteri che gli uffici territoriali dell’Agenzia dovranno seguire per notificare gli atti emessi entro la fine del 2020: l’invito è quello di distribuire le notifiche «possibilmente in modalità pressoché uniforme» e a seguire «prioritariamente l’ordine di emissione».

Si tratta, in particolare, di quegli avvisi i cui termini di decadenza sono scaduti tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020: per questi atti, il decreto Rilancio (articolo 157 del Dl 34/2020) prevede la “scissione” tra emissione e notifica al contribuente. In pratica, per non colpire le imprese già provate dalla pandemia, era stata data la possibilità al Fisco di emettere gli atti entro la fine dell’anno scorso, rinviando però la notifica al 2021. Un rinvio che è stato ulteriormente posticipato ai primi mesi di quest’anno e che ora chiama il Fisco a eseguire le notifiche entro il 28 febbraio 2022.

L’ordine di notifica
Il provvedimento delle Entrate di fatto non indica un ordine di priorità in base al tipo di attività economica svolta dalle imprese: così, ad esempio, un’impresa colpita dalle chiusure (come un ristorante) sarà trattata nello stesso modo di una che non ha mai chiuso (come un negozio di alimentari). Il criterio guida, infatti, è quello di notificare per primi gli atti che sono stati emessi per primi. I funzionari - dice ancora il provvedimento - dovranno tenere conto dei carichi di lavoro assegnati e degli effetti su messi e operatori postali, così da evitare di sovraccaricarli. Si potrà inoltre derogare al criterio cronologico per i casi di indifferibilità o urgenza, oppure per perfezionare adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

Conta la firma dell’atto (digitale o analoigica)
Da notare che il provvedimento non dice quando un atto si considera “emesso”. Restano dunque valide le indicazioni date nella circolare 25/E del 2020, secondo cui - in sintesi - l’atto è emesso quando è firmato in digitale. La circolare (par. 3.10.5) ricorda che l’atto è prodotto in via generale in formato digitale, sottoscritto dal responsabile o da un suo delegato con firma digitale e registrato in uscita nel sistema di gestione documentale (registro di protocollo). Solo quando non è possibile procedere con la firma in digitale il documento analogico può essere sottoscritto con firma autografa e protocollato.

Avvisi bonari con un occhio alla riscossione
Discorso leggermente diverso per gli avvisi bonari. Qui gli uffici - nell’individuare le priorità - dovranno anche tenere conto delle notificazioni degli atti, degli invii delle comunicazioni e della messa a disposizione degli inviti elaborati dopo il 31 dicembre 2020, che non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 157, oltre a tenere conto dei tempi necessari a svolgere le attività preparatorie della riscossione.

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