Controlli e liti

Accertamento, nella delega norme interpretative con effetto immediato

Stop agli accertamenti senza limiti di tempo per i componenti di reddito pluriennali

di Dario Deotto e Luigi Lovecchio

Stop agli accertamenti senza limiti di tempo per i componenti di reddito pluriennali; criteri più rigorosi per procedere agli accertamenti sui soci di società a ristretta base sociale; e ritorno alle finalità originarie della disciplina sulle società di comodo. Sono alcuni dei punti qualificanti dello schema di delega fiscale approvato dal Consiglio dei ministri, in materia di accertamento. Poiché si tratta di questioni che ruotano intorno alla corretta interpretazione della normativa già vigente, è da ritenere che – una volta divenuta definitiva la legge delega – queste previsioni abbiano un impatto immediato sui procedimenti in corso.

Società a base ristretta

Con riferimento alle rettifiche dei soci di società a ristretta base, lo schema di delega stabilisce che l’accertamento è giustificato solo nell’ipotesi in cui alla società siano imputati maggiori componenti positivi, non anche minori componenti negativi. Fa eccezione il caso dei componenti negativi inesistenti che, in effetti, ben potrebbero nascondere delle uscite di cassa destinate a beneficio dei soci. Si sconfessano così le pronunce di Cassazione che legittimano la rettifica in tutte le ipotesi in cui la contestazione del Fisco determina una modifica del reddito imponibile dichiarato dalla società, anche ad esempio in caso di errori sulla competenza o inerenza dei costi dedotti.

L’altro aspetto da segnalare è la qualifica di “reddito finanziario” assegnato al reddito imputato ai soci. Questo significa, con ogni evidenza, che l’accertamento spiccato nei confronti del socio deve avere ad oggetto sempre e comunque un reddito di capitale, e non un “finto” reddito attribuito, di fatto, per trasparenza. Si tratta, con tutta evidenza, anche in questo caso, di un monito preciso all’orientamento della giurisprudenza di vertice.

Componenti pluriennali

Passando ai componenti reddituali a carattere pluriennale, il problema, si ricorda, nasce con la sentenza 8500/2021 delle Sezioni unite della Cassazione. Secondo tale pronuncia, il termine decadenziale per la rettifica non decorre dal periodo iniziale di iscrizione della posta contabile (ad esempio, anno d’acquisto dell’immobile), ma dall’anno in cui il componente (quota di ammortamento) è “spesato” nel conto economico. Applicando questo concetto anche a casi che non sono propriamente collegati a componenti pluriennali, come ad esempio le perdite d’esercizio riportate da un anno all’altro, si arriverebbe a situazioni in cui il contribuente è sostanzialmente esposto senza limiti di tempo ai controlli del Fisco, con conseguenti obblighi di conservazione di registri e documenti del tutto irragionevoli. La bozza di delega prevede, al contrario, che proprio per evitare un tale sproporzionato aggravio di adempimenti, il termine di decadenza debba decorrere dall’anno di prima iscrizione del componente pluriennale. Si stabilisce peraltro che resta invece fermo il potere del Fisco di contestare anche oltre i termini ordinari eventuali pretese creditorie del contribuente, in linea con l’attuale orientamento di Cassazione.

Società di comodo

Con riferimento alla disciplina delle società di comodo, la delega correttamente delinea un progetto di riforma che riguardi le società senza impresa, così dimostrando di voler tornare alle origini della normativa in questione. In effetti, l’istituto delle società di comodo è sorto proprio per contrastare le società che non svolgono un’effettiva attività commerciale, limitandosi a un godimento passivo dei frutti del capitale investito, come nel caso di mera percezione di fitti o di proventi finanziari, allo scopo di beneficiare dei vantaggi della forma societaria.

Questo però deve comportare che, in caso di mancato superamento del test di operatività, la prova contraria consista semplicemente nel dimostrare l’esistenza di una ordinaria dinamica commerciale. Dunque, a prescindere dall’allegazione di oggettive situazioni che abbiano impedito il raggiungimento della soglia minima di ricavi. In questo senso, peraltro, si è orientata una parte della giurisprudenza di Cassazione più recente (ordinanza 16472/2022). Senza contare che solo così interpretata e applicata la normativa sulle società di comodo potrebbe superare le evidenti criticità in punto di compatibilità con la normativa unionale in materia di Iva (si veda l’ordinanza interlocutoria 16091/2022 della Suprema corte).

Effetti immediati

Le fattispecie ricordate hanno in comune il fatto di originare da interpretazioni spesso discutibili della Cassazione. In particolare, le vicende relative alle società a ristretta base partecipativa e ai termini decadenziali dei componenti pluriennali non derivano da una norma specifica. Questo, a maggior ragione, comporta che, una volta approvata la legge delega, non vi sia necessariamente bisogno di disposizioni attuative: si ritiene che le disposizioni abbiano un effetto utile a orientare diversamente giudici e amministrazione già a valere dai rapporti in corso (avendo, sostanzialmente, natura interpretativa).

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