Accertamento per relationem impugnabile da chi è uscito
Nell’avviso all’ex socio vanno allegati i documenti che non può consultare
Il socio che, nel periodo tra l’annualità accertata e quella in cui si è svolta l’attività accertativa, è uscito dalla società, ha a disposizione un’ulteriore arma difensiva. In via generale, infatti, la Cassazione ritiene che l’accertamento in capo al socio receduto non possa contenere soltanto un mero rinvio “per relationem” all’accertamento dei maggiori redditi subìto dalla società. Ciò perché ai soli soci (ancora tali) sono concessi i poteri ex articolo 2261 del Codice civile di consultare la documentazione contabile, partecipare attivamente agli accertamenti che riguardano la società e prendere visione sia degli atti accertativi già emessi, che dell’eventuale documentazione giustificativa.
L’avviso di accertamento deve dunque avere in allegato l’integrale documentazione sull’accertamento della società, o comunque riprodurne i contenuti essenziali, non essendo ammessa la semplice motivazione “per relationem”.
La mancata allegazione dell’avviso di accertamento della società comporta l’annullamento dell’avviso emesso nei confronti dell’ex socio per violazione dell’articolo 7 della legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) e dell’articolo 42 del Dpr 600/1973.