Accise, via libera delle Entrate alla compensazione con il credito Iva
La risposta a consulenza 4/2020 dell’Agenzia va nel solco di quanto affermato già dalle Dogane
Ancora chiarimenti sul fronte delle compensazioni, con una ulteriore conferma circa la possibilità di corrispondere le accise mensili compensando il relativo debito con il credito derivante da altre imposte, segnatamente l’Iva.
La possibilità di procedere in tal senso era stata da alcuni giorni ben esplicitata sul sito web dell’agenzia delle Dogane, ma trova ora la sua formale cristallizzazione da parte dell’agenzia delle Entrate nella risposta a consulenza giuridica 4/2020, che a sua volta segue l’interpello 1/2020 che indirettamente aveva già affrontato il tema.
In effetti, la possibilità di procedere alla compensazione per pagare il debito accise è da tempo ritenuta pacificamente ammissibile ma, forse anche in ragione dell’ammontare dei tributi in gioco, è sempre stata oggetto di dubbi e comunque poco praticata dal mercato.
Con la risposta 4/2020, però, le Entrate conferiscono ulteriore sicurezza al mercato, in un periodo dove il vero nodo di crisi risiede nella mancanza di liquidità per le imprese, che per molti versi è risolvibile con un accesso quanto più ampio e rapido alle pratiche di compensazione.
La norma chiave resta l’articolo 28, comma 7, della legge 388/2000, che ha esteso anche ai tributi relativi all’imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi, la modalità di pagamento mediante il modello F24, introdotto dall’articolo 17 del Dlgs 241/1997, limitatamente alle somme destinate all’Erario.
Questa pratica, come la legittimità della compensazione, del resto, era stata resa ammissibile già con la nota delle Dogane 1156/01 e tuttavia molto poco praticata, in particolar modo dai depositi fiscali, che per molti versi, ad esempio, possono facilmente risultare a credito di Iva in ragione di servizi resi in materia di bunker, forniture esenti, forniture alla Pa e altre che non generano l’applicazione ordinaria dell’imposta.
Sul punto, ciclicamente gli operatori e le associazioni di categoria, sia per questioni patologiche (criticità versamento), che per questioni fisiologiche (pagamento imposte e smaltimento crediti) si sono dunque attivate per avere conferme volte a rassicurare gli operatori proprio ora che il tema liquidità più che mai cruciale.
In questo quadro, è ora pacifico che con l’utilizzo del modello F24 è possibile assolvere l’accisa e le altre imposte indirette anche mediante compensazione con i crediti derivanti da altri tributi ma non è consentita l’operazione contraria (cioè l’utilizzo di un credito maturato nel settore accise a scomputo di debiti per altri tributi).
Quanto precede è confermato anche dalla circolare 39/D/2003 che esplicita la impossibilità per i coobbligati all’accisa di assolvere il debito in compensazione, conclusione questa per lo meno discutibile, visto la posizione di debitore solidale da questi assunta.