Imposte

Accollo tra privati di un mutuo, sì alle agevolazioni

di Adriano Pischetola

L’accollo tra privati di un mutuo è esente da imposte di registro, ipotecaria e di bollo qualora sia inerente ad un’operazione di finanziamento la cui durata contrattuale è stabilita in più di 18 mesi e che sia stato posto in essere da uno soggetti di cui all’articolo 15 del Dpr 601/73. In luogo delle imposte ordinarie, per l’atto di accollo, pur se si tratta di negozio intercorso solo tra privati, è dovuta solo l’imposta sostitutiva di cui agli articoli 17 e seguenti del Dpr 601, già assolta sull’ammontare del finanziamento erogato. Lo statuisce la Ctp di Torino con sentenza 201/7/18.

Per i giudici piemontesi non sono conferenti le motivazioni addotte dall’amministrazione finanziaria nell’avviso di liquidazione da essa emanato e finalizzato al recupero delle imposte ordinarie, sulla base della considerazione dell’assenza di un requisito soggettivo (ritenuto) necessario per l’accesso al regime fiscale agevolato ex articolo 15 Dpr 601, e cioè la presenza in atto di un istituto di credito. Basta scorrere la formulazione dell’articolo 15 - sostengono i ricorrenti intercettando la condivisione della Ctp - per accorgersi che il regime al vaglio concerne tutti gli atti «inerenti» alle operazioni di finanziamento, tra i quali ben può essere ricompreso quello di accollo del mutuo, integrando una mera modifica soggettiva, dal lato passivo, del rapporto giuridico nascente dall’originario finanziamento. Non è possibile - affermano i giudici - «scorgere o individuare un’altra oggettiva interpretazione».

La sentenza 201/7/18 si innesta in un solco di più ampia lettura dell’articolo 15, che ha visto già nell’evoluzione normativa un primo importante step qualche anno fa quando, per effetto dell’articolo 22, comma 2, lettera a), Dl 91/2014, sono state qualificate come inerenti alle operazioni di finanziamento le «successive cessioni dei relativi contratti o crediti e i trasferimenti delle garanzie ad essi relativi».

Altro step: la decisione della Commissione tributaria provinciale di Pesaro 1367/2017, per la quale anche l’espromissione effettuata da un soggetto privato (espromittente) a favore dell’originario debitore di un finanziamento è assistita dal regime fiscale agevolato, costituendo anch’essa una mera modifica soggettiva del lato passivo del rapporto contrattuale originario intrattenuto dal debitore espromesso e dalla banca espromissaria. Anche la giurisprudenza di legittimità non ha mancato di evidenziare l’ampiezza dell’ambito applicativo dell’articolo 15, con particolare riferimento a tutti gli atti che comportino «modificazione ed estinzione» delle operazioni agevolate (Cassazione 2734/2009; 4611/2002).

L’amministrazione finanziaria stessa (risoluzione 17/E), proprio con riferimento alla novità indotta dal Dl 91/2014, ha argomentato circa la legittimità della estensione del trattamento fiscale sostitutivo all’ipotesi in cui la cessione di un credito derivante da un finanziamento a medio termine, garantito da ipoteca, sia effettuata anche a favore di soggetto cessionario diverso da azienda o istituto di credito, avvalorando così una lettura sempre più possibilista dell’articolo 15. Il che induce ad ammettere al regime premiale, in superamento di pregressi orientamenti, atti anche autonomi e distinti ma pur sempre inerenti alle operazioni finanziate.

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