Imposte

Ace con doppia penalizzazione

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di Giorgio Gavelli

Nella determinazione delle imposte dovute per il 2017, che le società di capitali stanno portando a termine per poter correttamente chiudere i bilanci dello scorso esercizio, alcuni dubbi rilevanti riguardano il calcolo dell’Ace.

Nel determinare tale agevolazione, le società stanno facendo i conti con la drastica riduzione al coefficiente di remunerazione dell’incremento netto patrimoniale impressa, da ultimo, dall’articolo 7 del Dl 50/2017: dal 4,75% del 2016 (ipotizzando un periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) scende all’1,6% del 2017 ed infine all’1,5% per i periodi successivi. Quindi, nella maggior parte dei casi, anche in presenza di un incremento del capitale proprio nel 2017, la detassazione corrispondente si sta rivelando assai inferiore a quella pregressa, effetto solo in parte controbilanciato dalla riduzione di aliquota dal 27,5 al 24 per cento.

Ipotizzando una base Ace di 500mila euro, infatti, l’imponibile sottratto a Ires nel 2016 è stato pari a 23.750 euro, che scendono a soli 8mila euro per il 2017 e a 7.500 euro dal 2018. Per mantenere invariata l’agevolazione 2016, la società dovrebbe aver incrementato il capitale proprio di oltre 984mila euro nel 2017, aggiungendovi altri 100mila euro circa nel 2018.

È evidente che ogni considerazione sulle modifiche al peso fiscale sulle imprese non deve solo riferirsi all’aliquota nominale, ma a quella sostanziale, dove pesa anche l’allargamento della base imponibile indotta dal decremento di una agevolazione preesistente. Per effetto di quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 7 del Dl 50/2017, le società di capitali dovrebbero aver già considerato la penalizzazione in sede di calcolo dell’acconto Ires 2017, ma l’effetto resta. Va comunque osservato che l’ulteriore discesa del coefficiente all’1,5% non incide sugli acconti Ires 2018, determinati su base storica.

Ma la minore detassazione è, in molti casi, anche il frutto di una riduzione della base Ace recata dal comma 6-bis dell’articolo 1 del Dl 201/2011, norma introdotta dalla legge di Bilancio 2017 ed applicata per la prima volta lo scorso anno, pur in assenza di tutti i chiarimenti del caso giunti tardivamente.

La disposizione è piuttosto semplice: se nel bilancio dell’esercizio di cui si sta calcolando l’Ace è presente un ammontare di titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni eccedente l’importo dei medesimi strumenti finanziari presenti nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2010, tale eccedenza neutralizza un pari ammontare di incremento di capitale proprio potenzialmente agevolabile. L’articolo 5 del decreto del 3 agosto 2017 ha previsto che:

• per banche e assicurazioni (vale a dire i soggetti esclusi dalla penalizzazione) si intendono i soggetti che svolgono attività finanziarie ed assicurative di cui alla sezione K dell’Atecofin 2007, ad eccezione delle holding non finanziarie, le quali ultime, quindi, sono soggette al calcolo limitativo;

• per titoli e valori mobiliari deve farsi riferimento alla nozione recata dall’articolo 1, comma 1-bis, del Dlgs 58/1998 (Tuf), includendo altresì le quote di Oicr.

Inoltre, la relazione illustrativa ha chiarito che:

• per holding non finanziarie si intendono le holding il cui attivo patrimoniale è costituito prevalentemente da partecipazioni in imprese diverse da quelle finanziarie;

• gli incrementi di titoli rilevanti devono essere misurati «anche per ragioni di semplificazione», così come emergono dal bilancio di esercizio, dando rilievo anche a fenomeni valutativi;

• la penalizzazione non può essere oggetto di disapplicazione, mediante la presentazione all’agenzia delle Entrate di apposito interpello probatorio.

Dall’incrocio tra le diverse disposizioni sembra emergere che determinano la penalizzazione:

• le obbligazioni, convertibili e non, e gli altri titoli di debito;

• le quote di fondi comuni di investimento;

• qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere valori mobiliari o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure.

Diversamente, sembrano esclusi dal perimetro applicativo:

• le azioni, le quote societarie e tutto ciò che può essere definito partecipazione;

• i depositi bancari (anche se vincolati) e i conti correnti;

• i pronti contro termine e gli acquisti operati per fini strettamente funzionali ad assicurare la compensazione e la conclusione dei contratti stipulati sui mercati regolamentati di titoli;

• le forme di finanziamento infragruppo operate mediante l’acquisto di titoli emessi da soggetti del gruppo stesso.

I punti chiave dell’Ace

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