Ace, finanziamenti dei soci senza effetto sul calcolo
Per i
La nuova impostazione contabile è nota. In sintesi, in caso di finanziamento infruttifero o a tasso sensibilmente diverso da quello di mercato erogato a una società controllata, la differenza tra il valore attualizzato e il valore nominale del credito deve essere imputata dalla controllante ad incremento del valore della partecipazione, invece che tra gli oneri finanziari, mentre la controllata iscrive questo differenziale in una riserva da apporto, invece che tra i proventi finanziari. Parimenti, controllante e controllata imputano a conto economico interessi figurativi in contropartita dell’incremento del valore contabile del credito, con conseguente progressivo riassorbimento della differenza tra valore nominale e contabile del credito, lasciando invariata rispettivamente la partecipazione e la riserva da apporto.
Il dubbio interpretativo ha riguardato la rilevanza o meno, ai fini fiscali, della rilevazione contabile con effetti differenti ai fini dell’Ires e dell’Ace a seconda della soluzione adottata. I due recenti decreti scelgono la strada del doppio binario tra valori contabili e valori fiscali.
I prestiti
La prima scelta, nel senso prospettato, è stata adottata dall’articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto Oic del 3 agosto che aggiunge il comma 4-bis al revisionato Dm 8 giugno 2011; norma che trova applicazione sia per i soggetti Ias adopter che per quelli Oic adopter (diversi dalle microimprese). In sostanza, non rilevando la contabilizzazione al valore attuale del prestito, occorre attribuire rilevanza fiscale esclusivamente agli (eventuali) interessi risultanti dal contratto di finanziamento e, quindi, procedere alle conseguenti variazioni fiscali in dichiarazione.
La scelta, motivata da finalità perequative, si presta a criticità dal punto di vista sistematico: da più parti è stato infatti osservato che la nuova rappresentazione contabile dei finanziamenti infruttiferi, di fatto, combina nella medesima operazione un finanziamento a tasso di mercato e un apporto da parte del socio; in tal caso non si applica la derivazione mentre se i due elementi del rapporto vengono negoziati distintamente tale derivazione troverebbe applicazione.
Va, inoltre, osservato che la previsione del decreto è in controtendenza rispetto a quanto si legge nella relazione illustrativa all’emendamento alla legge di bilancio, poi confluito nell’ articolo 13-bis del Dl 244/2016 ; infatti, in tale sede veniva chiaramente attribuita rilevanza fiscale alla qualificazione di natura patrimoniale.
L’aiuto alla crescita
Anche il decreto 3 agosto sull’
Nello stesso decreto, in coerenza con tale previsione, il legislatore è intervenuto anche sulla norma antielusiva specifica (articolo 10, comma 2). Viene, infatti, esclusa tra le ipotesi di sterilizzazione dell’agevolazione, in caso di conferimenti operati a favore di altri soggetti del gruppo o che lo divengono a seguito del conferimento, l’incremento del valore delle partecipazioni registrato dal socio che pone in essere l’operazione di finanziamento in un’altra società del gruppo. Ne deriva che l’apporto (imputato ad incremento della partecipazione) iscritto dal finanziatore va considerato nel computo del finanziamento, ai fini della lettera c) del comma 3 dell’articolo 10 del medesimo decreto.
Oic - Dm Economia 3 agosto 2017
Ace - Dm Economia 3 agosto 2017