Imposte

Ace, la sterilizzazione dei derivati guarda agli utili di esercizio

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di Giosuè Manguso

Fuori dalla base per il calcolo dell'Ace (aiuto alla crescita economica) le riserve formate con utili derivanti dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati. È quanto emerge dall’articolo 5, comma 8, lettera a, del Dm 3 agosto 2017 che ha revisionato l’incentivo alla capitalizzazione. La relazione illustrativa al decreto aiuta a comprendere la ratio di tale sterilizzazione, che è quella di non agevolare utili aventi natura valutativa; pertanto, essa si applica indipendentemente dalla finalità dello strumento finanziario derivato (quindi riguarda tutti gli strumenti finanziari derivati stipulati, sia di negoziazione che di copertura), dalle modalità di contabilizzazione adottate in bilancio e dal regime di disponibilità Ace delle riserve stesse. Proprio tale ultima affermazione è alla base della volontà del legislatore di applicare il comma 8 anche agli utili derivanti dalla valutazione al fair value dei derivati stipulati dai soggetti Ias adopter.

Mentre sono comprensibili le cautele poste per i soggetti Oic adopter sugli utili derivanti dalla valutazione al fair value, il cui peso sui bilanci registrerà un incremento per effetto della “riforma contabile” varata con il Dlgs 139/2015 (tali utili, infatti, dovranno essere rilevati e accantonati in una riserva indisponibile ai sensi dell’articolo 2426, comma 1, numero 11-bis, del Codice civile), più complessa è la ricerca dei motivi per cui gli utili in questione siano stati resi irrilevanti anche per le imprese che applicano i principi contabili Ias/Ifrs. Per questi ultimi soggetti, infatti, con l’abrogato Dm 14 marzo 2012 la sterilizzazione non operava in quanto le riserve formate da detti utili non rappresentavano riserve indisponibili (ex articolo 6, comma 1, lettera a, del Dlgs 38/2005) e, dunque, erano agevolabili ai fini Ace. Anche in seguito alla pubblicazione del Dm 3 agosto 2017 tali riserve continuano a essere disponibili per i soggetti Ias adopter ma, come è stato precisato nella relazione illustrativa, la finalità è quella di non agevolare utili valutativi, senza attribuire più rilevanza al relativo regime di disponibilità.

Va comunque precisato che non è stata introdotta una riduzione definitiva del beneficio Ace, poiché essa viene meno con il realizzo degli utili sterilizzati (Assonime, circolare 13/2018); ad esempio se un utile da fair value pari a 100, e non agevolato per tale ammontare, viene poi successivamente realizzato, la base Ace registrerà un incremento pari all’ammontare sterilizzato.

Per i soggetti Oic adopter sussistono alcuni dubbi operativi. In primo luogo, non è chiaro se la riserva in cui dovranno essere accantonati (e sterilizzati) gli utili derivanti dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati debba calcolarsi sommando soltanto le variazioni di fair value positive ovvero considerando anche quelle negative, dovendo effettuare una somma algebrica di tutte le variazioni di fair value sui derivati di negoziazione (e della parte inefficace di quelli di copertura).
Inoltre, l’ammontare di tale plusvalore potrebbe differire da quello degli utili d’esercizio. Se la riserva di utili da fair value è inferiore, la sterilizzazione dovrebbe essere pari all’ammontare della riserva stessa. Viceversa, per la parte eccedente (a quello degli utili d’esercizio) potrebbero sterilizzarsi gli utili pregressi, e, in mancanza, anche quelli futuri, ovvero potrebbe sostenersi che a fronte di detta eccedenza non sorge alcun vincolo ulteriore rispetto a quello dell’utile d’esercizio.

In attesa di chiarimenti al riguardo, potrebbe essere utile considerare il tenore logico-sistematico e quello letterale della norma; in particolare, il comma 8 stabilisce che le riserve di utili agevolabili (articolo 5, comma 2, lettera b) non comprendono quelle derivanti dalla valutazione al fair value dei derivati. In altre parole, una parte delle riserve previste dal comma 5, cioè «gli utili accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili», non sono agevolabili. Sembrerebbe, dunque, che gli utili (da accantonare a riserva) dai quali devono essere esclusi quelli derivanti dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati siano gli utili (netti) d’esercizio e non quelli (lordi) specificamente maturati su singole operazioni. Infatti, le variazioni aumentative del capitale investito sono costituite dai conferimenti in denaro e dagli utili (netti di esercizio) accantonati. Inoltre, la lettera del comma 8 riguarda gli utili “derivanti” dalla valutazione al fair value, il che sembrerebbe ipotizzare che gli utili da sterilizzare debbano originare soltanto dagli utili netti dell’esercizio in cui sono maturati i plusvalori sugli strumenti finanziari derivati. Una sterilizzazione anche degli utili pregressi e futuri, infatti, avrebbe forse richiesto un tenore letterale differente (ad esempio, «non assumono rilevanza le riserve formate con utili in presenza di variazioni positive del fair value degli strumenti finanziari derivati»).

Pertanto, la sterilizzazione dovrebbe presupporre l’esistenza di utili d’esercizio, e, nell’ipotesi di eccedenti riserve di utili derivanti dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati, ridurre la base Ace per un importo pari agli utili netti d’esercizio. In assenza di utili d’esercizio, dunque, non dovrebbe aver luogo alcuna sterilizzazione.

Ace - Dm Economia 3 agosto 2017

Ace - relazione illustrativa Dm Economia 3 agosto 2017

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