Imposte

Ace, utile a riserva senza rettifica per gli interessi figurativi

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di Luca Gaiani

Utile destinato a riserva da non rettificare, ai fini Ace, per gli interessi passivi figurativi su finanziamenti soci infruttiferi. L’utile rilevante per l’agevolazione è sempre quello che risulta dal bilancio d’esercizio, e ciò anche se l’incremento patrimoniale rilevato a monte, in applicazione del costo ammortizzato, non ha concorso a formare la base Ace. Il chiarimento è stato fornito dall’agenzia delle Entrate nel corso del videoforum dell’Esperto risponde ( clicca qui per consultarlo ).

Finanziamenti infruttiferi

Le società che applicano il criterio del costo ammortizzato per la valutazione in bilancio dei crediti e dei debiti con scadenza oltre 12 mesi devono rilevare, per i finanziamenti infruttiferi o a tassi non di mercato, gli interessi figurativi attivi o passivi da imputare lungo la durata della operazione. Se si tratta di finanziamenti concessi a controllate, o ricevuti da soci di controllo, la contropartita iniziale dello scorporo degli interessi impliciti è, rispettivamente, il valore della partecipazione (crediti) (Oic 15) o una riserva del patrimonio netto (debiti) (Oic 19).

Ai fini dell’Ace, il Dm 3 agosto 2017 stabilisce, all’articolo 5, comma 5, che questo incremento patrimoniale che si verifica nella società debitrice non si assume ai fini del calcolo della base dell’agevolazione. Corrispondentemente, l’articolo 10, comma 2, non considera rilevanti, tra le sterilizzazioni antielusive, gli aumenti di valore delle partecipazioni in società controllate, che si verificano nella società che ha erogato il finanziamento.

Questa impostazione, basata, come chiarito dalla relazione ministeriale al Dm, sulla rappresentazione giuridico formale dei finanziamenti infruttiferi, ha fatto sorgere un dubbio circa la sorte, sempre ai fini del calcolo dell’agevolazione, degli interessi figurativi attivi e passivi imputati nel conto economico degli esercizi successivi da creditrice e debitrice.

Interessi da non rettificare

Si consideri, ad esempio, un finanziamento infruttifero di durata quinquennale che ha generato uno scorporo di interessi passivi impliciti pari a 100 e dunque l’iscrizione di una riserva di pari importo. Ipotizzando per semplicità che la contabilizzazione negli oneri finanziari avvenga per un valore di 20 per ogni esercizio, la società, dopo aver contabilizzato la riserva iniziale, irrilevante per la base Ace, si troverà ad evidenziare ogni anno un utile destinabile a riserva, che risulta inferiore di 20 a quello che si sarebbe generato senza tale valutazione.

Come è stato evidenziato dal documento sulla fiscalità delle imprese Oic-adopter, redatto dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti e dalla fondazione nazionale commercialisti, era opportuno che il Dm Ace prevedesse, come è stato fatto ai fini Ires (Dm 8 giugno 2011), l’irrilevanza fiscale di questi componenti reddituali ai fini del calcolo dell’utile destinato a riserva. In assenza di una simile disposizione, e mancando altresì chiarimenti nella relazione ministeriale, l’interrogativo è stato rivolto alle Entrate nel corso del video-forum del 24 maggio scorso.

Nella risposta, l’Agenzia si è attenuta al dato letterale della norma che prevede che l’utile destinato a riserva si assume, ai fini Ace, nella sua quantificazione di bilancio, senza variazioni fiscali. Ad esempio, nel caso di conferimento in natura, è stato precisato, l’aumento di capitale non rileva ai fini dell’agevolazione, ma l’utile non viene per tale fatto neutralizzato delle quote di ammortamento del bene conferito. Di conseguenza, anche in presenza di interessi figurativi iscritti come contropartita di incrementi patrimoniali irrilevanti (finanziamenti soci infruttiferi valutati al costo ammortizzato), l’utile di esercizio destinato a riserva, da considerare per l’Ace, non dovrà essere in alcun modo rettificato né in aumento né in diminuzione.

Le risposte delle Entrate/1

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