Acquisti da costruttore, detrazione dell’Iva per la quota pagata nel 2023
Cumulabilità con il box auto acquisti (non quello con costruzione in appalto), solo se è pertinenziale e la compravendita avviene contestualmente all’immobile agevolato
Non è possibile fruire della detrazione del 50% dell'Iva pagata in anni diversi dal 2023 (circolare 18 maggio 2016, n. 20/E, paragrafo 10.3). La detrazione Irpef del 50% dell’Iva pagata nel 2023 (come per quella pagata nel biennio 2016-2017) per l’acquisto «di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B», è cumulabile con il box auto acquisti (non quello con costruzione in appalto), solo se il box è pertinenziale e l’acquisto avviene «contestualmente all’immobile agevolato» (requisito richiesto solo ai fini della detrazione del 50% dell’Iva dalle circolari 18 maggio 2016, n. 20/E, paragrafo 10.1 e 27 aprile 2018, n. 7/E; articolo 16-bis, comma 1, lettera d, Tuir). Per il pagamento, è sufficiente che il pagamento sia tracciato.
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