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Addio all’esterometro da luglio 2022, con la proroga più tempo per adeguare i flussi

I dati delle operazioni verso e da soggetti non stabiliti in Italia andranno inviati con il tracciato Xml dell’e-fattura

Dal 1° luglio 2022 diventeranno pienamente operative e vincolanti le nuove regole di trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere in sostituzione dell'esterometro. È quanato stabilisce un emendamento al decreto fisco lavoro approvato al Senato (ora il testo è all’esame della Camera), che ha fatto slittare la scadenza attualmente fissata al 1° gennaio 2022.

Con il provvedimento direttoriale 28 ottobre 2021, identificato con protocollo numero 293384, l'agenzia delle Entrate ha così individuato le modalità operative di compilazione del tracciato xml, da veicolare attraverso Sdi ai fini dell'assolvimento dell'adempimento comunicativo, cui i soggetti passivi dovranno attenersi per far fronte agli adempimenti richiesti.

A tal fine è stato modificato il provvedimento 89757 del 30 aprile 2018 contenente le regole in materia di e-fattura e pubblicata anche la versione aggiornata delle relative specifiche tecniche 1.7.

Dalla lettura di tali regole emergono particolari punti di attenzione, soprattutto quanto ai dati da inviare relativi al flusso passivo di fatturazione: da ricordare come gli adempimenti consistenti nell'integrazione ovvero nell'autofatturazione dei documenti ricevuti dall'estero riguardano intanto tutte le operazioni, a prescindere dalla loro rilevanza Iva. Per esempio, quanto alle prestazioni di servizi acquistati dall'estero, si dovrà utilizzare il tipodocumento TD17 per comunicare i dati relativi a prestazioni di servizi non rilevanti a fini Iva in Italia, quando effettuate da un soggetto non stabilito e ricevute da un soggetto passivo italiano.

Non si tratta naturalmente di una novità in quanto l'esterometro, come indicato dalle Entrate con la circolare 14/E del 17 giugno 2019, consiste di per sé in un adempimento che, a differenza del precedente "spesometro" (di cui all'articolo 21 del Dl 78/2010), non riguarda le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, ma tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, a prescindere quindi dalla loro rilevanza a fini Iva.

Quello che cambierà da luglio 2022 non è tanto e solo la modalità di invio, con utilizzo dei tipidocumento TD17, TD18 e TD19 del tracciato xml della e-fattura, ma soprattutto la tempistica di trasmissione, non più trimestrale ma con una cadenza più stringente collegata al momento di ricezione del documento di acquisto o di effettuazione dell'operazione.

Tra le altre novità il suggerimento contenuto nelle specifiche tecniche di attribuire un progressivo numerico ad hoc alle integrazioni trasmesse a SdI, popolandone il relativo campo nel tracciato xml inviato.

Con l'addio all’esterometro, infatti, i dati delle operazioni verso e da soggetti non stabiliti in Italia andranno obbligatoriamente inviati utilizzando il tracciato xml della e-fattura. Mentre i flussi attivi di fatturazione continueranno a prevedere l'indicazione del codice convenzionale a sette ics nell'elemento "codicedestinatario", per le operazioni passive estere l'integrazione o l'autofattura andranno inviate utilizzando i tipidocumento TD17, TD18 e TD19 entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricezione del documento (per le operazioni intra-Ue) o di effettuazione dell'operazione (per quelle extra-Ue come precisato dalle specifiche tecniche).

Ciò comporta innanzitutto la necessità di rivedere i meccanismi di contabilizzazione e gestione delle fatture passive, al fine di rispettare la tempistica di invio dei dati laddove l'operazione si consideri effettuata prima della ricezione del documento di spesa. In secondo luogo, si dovrà intervenire sui tracciati xml generati, compilandoli con i dati richiesti e indicando obbligatoriamente la propria partita Iva in qualità di cessionari/committenti pena lo scarto del documento.

La norma primaria che ha introdotto l'obbligo è contenuta all'articolo 1, comma 3-bis del Dlgs 127/2015, il quale obbliga i soggetti passivi Iva, residenti o stabiliti in Italia, a trasmettere all'agenzia delle Entrate con cadenza periodica, per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2019 in avanti, i dati delle operazioni attive effettuate nei confronti dei clienti non stabiliti nel territorio nazionale (comprendendo sia quelli Ue che extra-Ue) nonché di quelle passive ricevute da fornitori non stabiliti in Italia.

Nella comunicazione sono riepilogate le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate e ricevute verso e da soggetti non residenti, non stabiliti. La comunicazione non è obbligatoria per le predette operazioni per le quali è stata presentata una dichiarazione doganale (testualmente: è stata emessa una bolletta doganale) ovvero per le quali siano state emesse e ricevute fatture elettroniche.

Con la legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 1103, legge 178/2020), sono state nella sostanza modificate le modalità e le tempistiche di invio della comunicazione, sinora trasmessa con cadenza trimestrale, delle operazioni con soggetti non residenti o non stabiliti nel territorio nazionale.

La trasmissione dei dati relativi alle operazioni con clienti e fornitori non residenti andrà effettuata esclusivamente utilizzando il formato della fatturaelettronica, rispettando le tempistiche di invio previste per le-fatture attive, e quindi entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione ovvero entro il quindici del mese successivo se trattasi di fatturazione differita, e di quelle passive coincidente con il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione (intra-Ue) o di effettuazione dell'operazione stessa (extra-Ue).

Questi termini permettono anche di allineare le tempistiche di trasmissione dei dati delle operazioni con l'estero alle annotazioni da effettuare per le medesime operazioni sui documenti contabili e fiscali, consentendo all'agenzia delle Entrate di elaborare in modo più completo le bozze dei registri Iva, delle liquidazioni periodiche e della precompilata Iva.

La modifica normativa, secondo la relazione illustrativa della Legge di Bilancio 2021, è proprio finalizzata a semplificare gli adempimenti a carico dei soggetti passivi Iva, prevedendo che possa essere usato un unico canale di trasmissione, il Sistema di interscambio, sia per trasmettere le fatture elettroniche, sia per inviare all'Agenzia i dati delle operazioni con l'estero.

La trasmissione dei dati riferiti alle operazioni poste in essere verso i soggetti non residenti deve avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture e quindi, in linea generale, dodici giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni, quali, per esempio, il giorno 15 del mese successivo per la fatturazione differita. Per le operazioni ricevute da cedente o prestatore estero, l'invio andrà effettuato entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa. In questo senso, sarebbe opportuno il richiamo alla registrazione dell'operazione e non al momento della ricezione (anche se sul punto l'agenzia delle Entrate, in occasione di Telefisco 2021, lo aveva espressamente escluso).

È stato inoltre contestualmente rimodulato il trattamento sanzionatorio applicabile in caso di omessa o errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, con sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400 mensili.

La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite per l'invio, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

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