Imposte

Addio al bonus per la prima casa venduta dopo la separazione «sprint» dal coniuge

Le Entrate: l’accordo stipulato davanti al sindaco non può contenere patti di trasferimento patrimoniale

di Angelo Busani

Dato che l’accordo di separazione coniugale stipulato innanzi al Sindaco «non può contenere patti di trasferimento patrimoniale» (articolo 12, dl 132/2014), se i coniugi concordano, separandosi, di vendere la casa già adibita a residenza familiare, non si tratta di un atto qualificabile come rientrante nell’ambito del procedimento di separazione coniugale: è l’orientamento espresso dall’agenzia della Entrate nella risposta a interpello 80 del 27 febbraio 2020.

Da questa risposta consegue, pertanto, che se si tratta della vendita di una casa acquistata (con l’agevolazione “prima casa”) da meno di 5 anni, si rientra nell’ambito delle alienazioni che provocano la decadenza dall’agevolazione ottenuta in sede di acquisto e non si può invocare, per sottrarsi a tale decadenza, la normativa di cui all'articolo 19, legge 74/1987, la quale dispone l'esenzione da «imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa» per tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di separazione coniugale, di scioglimento del matrimonio e di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

È pacifico, infatti, che la normativa di cui all’articolo 19, legge 74/1987, impedisce di trattare, come causa di decadenza dall’agevolazione, l'alienazione infraquinquennale (rispetto alla data in cui è stato stipulato l’acquisto beneficiato con l'agevolazione “prima casa”) che venga concordata dai coniugi sia in sede di separazione coniugale omologata dal Tribunale sia in sede di “negoziazione assistita” di cui all'articolo 6 del Dl 132/2014.

Si tratta, dunque, di capire se anche la separazione “sprint” innanzi al Sindaco sia equiparabile alle altre due procedure di separazione coniugale. La risposta delle Entrate è negativa sulla base, come detto, della osservazione che la separazione in Comune non concerne aspetti patrimoniali e che, quindi, qualsiasi atto di natura patrimoniale compiuto dai coniugi in connessione con la separazione personale non potrebbe definirsi come atto “relativo al procedimento” di separazione.

Ma si tratta di una conclusione difficilmente plausibile, sia se considerata in sé e per sè, sia in quanto appare contrastante con l’opinione espressa dal ministero dell’Interno nella sua circolare 19 del 28 novembre 2014, ove venne affermato che, così come accade nel caso della negoziazione assistita, anche nel caso della separazione sprint in Comune i coniugi raggiungono un «accordo che produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale».

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