Imposte

Addizionali regionali e comunali, manovrabilità entro limiti statali

di Luigi Lovecchio

Trasformazione delle addizionali regionali e comunali all’Irpef in sovraimposte con tendenziale invarianza di gettito per gli enti locali. Le aliquote di base dei nuovi tributi saranno inoltre manovrabili da comuni e regioni entro i limiti stabiliti dalle norme statali. E infine, revisione della quota Imu sui fabbricati di categoria D.

L’articolo 8 del Ddl delega si occupa anche dei prelievi correlati all’Irpef, destinati ai diversi livelli di governo. A ben vedere, non è chiaro quale sia il nuovo modello che ha in mente il legislatore, poiché, stando alle regole “classiche”, le attuali addizionali sono già in realtà delle sovraimposte.

In proposito, si ricorda che, a legislazione vigente, le addizionali comunali e regionali si calcolano sulla stessa base imponibile Irpef (il reddito complessivo al netto degli oneri deducibili). In particolare, l’addizionale regionale ha aliquota di base pari all’1,23% che può essere aumentata fino al 3,33%. L’addizionale comunale non ha aliquota base, ma un limite massimo dell’0,8%. Entrambe possono essere azzerate dagli enti impositori. Sulla struttura di legge si possono inserire numerose variabili locali che vanno da soglie di reddito di esenzione, alla graduazione in funzione degli scaglioni Irpef di reddito fino a una variegata tipologia di agevolazioni.

Ora, secondo l’impostazione tradizionale, una aliquota che si applica sulla medesima base imponibile di un’altra imposta principale si definisce come sovraimposta. Al contrario, una maggiorazione dell’aliquota dell’imposta principale si dovrebbe considerare una sovraimposta. Stante tale tradizionale classificazione, si comprendono i dubbi circa l’effettivo obiettivo che si vuole raggiungere: “ribattezzare” più correttamente gli attuali prelievi (da addizionali a sovraimposte) o effettivamente sostituirli secondo lo schema che sinora caratterizzava le addizionali (ovvero una maggiorazione dell'imposta)?

La delega prevede un potere di manovra da parte dei comuni e delle regioni, seppure entro limiti circoscritti dalla legislazione di riferimento. Non è dato sapere se tale potere riguarderà solo le aliquote o anche eventuali agevolazioni. Si stabilisce inoltre la parità di gettito attesa dalla riforma.

Nella stessa disposizione si annuncia anche la revisione della riserva di gettito relativa all’Imu sugli immobili di categoria catastale D. Al riguardo, si ricorda che su tali fabbricati una quota pari allo 0,76% è destinata allo Stato ed è pagata con appositi codici tributo. Anche in questo caso, la revisione deve avvenire senza oneri aggiuntivi per lo Stato, operando quindi sul sistema dei trasferimenti.

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