Affitti, la cedolare esclude il registro sulla clausola per gli interessi moratori
La Cgt Lombardia: niente imposta di registro e di bollo sulla clausola che impone interessi moratori per il ritardato pagamento di canoni di locazione
Niente imposta di registro e di bollo sulla clausola che impone interessi moratori per il ritardato pagamento di canoni di locazione. A maggior ragione se il contribuente ha optato per la cedolare. Così si è espressa la Corte di giustizia tributaria (Cgt) di II grado della Lombardia, con la sentenza 4087/2/2022 del 25 ottobre (presidente Giordano, relatore Malanetto), in un contenzioso in cui il contribuente è stato sostenuto da Confedilizia. Bocciato quindi l’appello del Fisco, che aveva proseguito la lite dopo aver perso davanti alla Ctp Varese (sentenza 170/1/2021, sul Sole 24 Ore del 24 maggio 2021).
La pronuncia dei giudici lombardi si inserisce nel filone seguito da alcuni uffici territoriali delle Entrate, che considerano come “disposizioni autonome” – soggette al prelievo di 200 euro oltre al bollo – alcune clausole inserite nei contratti.
Nel caso specifico, il Fisco ha ritenuto che la pattuizione degli interessi moratori fosse una «clausola autonomamente tassabile in quanto presunta espressione di un autonomo negozio e quindi autonoma capacità contributiva». E ha inviato al locatore due avvisi di liquidazione: uno per il registro, l’altro per il bollo.
I giudici di secondo grado hanno respinto questa impostazione, condannando le Entrate al rimborso delle spese. In primo luogo, per la Cgt non si può invocare la tassazione della clausola come atto distinto dalla locazione, perché «le disposizioni derivano (...) le une dalle altre». Si legge nella sentenza: «Non ha alcun senso disquisire di ritardo nel pagamento del canone se non sul presupposto dell’esistenza dell’unica obbligazione di pagarlo tempestivamente». In secondo luogo, non si può considerare la penale come negozio soggetto a condizione sospensiva, perché così facendo «si riconduce a quella che per definizione è sempre un aspetto eventuale ed accessorio del contratto (la condizione) addirittura l’adempimento, cioè la necessaria attuazione dell’accordo contrattuale».
A conclusioni analoghe sono giunte altre due recenti sentenze “gemelle” della Cgt Lombardia (le n. 4199 e 4202, sezione 21, depositate il 2 novembre, entrambe con presidente Barbaini e relatore Vicuna). Le pronunce riguardano una penale prevista «in caso di ritardata restituzione degli immobili e/o inadempimento» e hanno ritenuto che tale clausola «non possa considerarsi una “disposizione” distinta». Peraltro, le due sentenze compensano le spese del giudizio, citando precedenti non conformi (Ctr Lombardia 2311/21/2019, pro Fisco; e 2231/2/2020 e 4690/7/2019, pro contribuente).
La sentenza 4087, però, contiene anche un riferimento alla cedolare secca: «Non si comprende l’impostazione dell’ufficio che oltre a moltiplicare in modo improprio la tassazione ne ha altresì preteso l’applicazione in un contesto che la avrebbe esclusa». Come dire: dove c’è la cedolare, bollo e registro non si applicano mai. Neppure se ci fossero clausole autonome.