Diritto

Affitti, sanzione ridotta a un anno per la registrazione tardiva

Per la Ctp di Brescia il ravvedimento può essere riferito anche a un sola annualità

di Beatrice Santoro

In caso di tardiva registrazione del contratto di locazione, il contribuente può ravvedersi versando la sanzione anche solo con riferimento alla prima annualità. La norma, infatti, consente il pagamento dell’imposta di registro complessiva ovvero frazionata con la conseguenza che l’eventuale regolarizzazione deve riguardare la scelta operata.
Ad affermarlo è la sentenza n. 267/2020 della Ctp di Brescia – sezione 2 (presidente Chiappani, relatore Mottola), depositata lo scorso 9 luglio.
Il fatto

La vicenda trae origine dalla tardiva registrazione di un contratto di locazione, rispetto alla quale il contribuente aveva effettuato il ravvedimento operoso. L’agenzia delle Entrate notificava un atto di contestazione, per recuperare una maggiore sanzione non corrisposta. Secondo l’Ufficio, in ipotesi di tardiva registrazione, l’'imposta è sempre dovuta per l’intero ammontare con la conseguenza che la sanzione va calcolata su tale valore e non sul canone di una singola annualità.

Il provvedimento veniva impugnato dinanzi al giudice tributario eccependo, in estrema sintesi, che la sanzione doveva interessare solo il primo anno. I giudici, in accoglimento del ricorso, hanno annullato l’avviso di liquidazione impugnato, pur compensando le spese di lite.

La sentenza

La Ctp primariamente ha chiarito che in seguito alla riforma del sistema sanzionatorio, la responsabilità è condizionata alla circostanza che il contribuente abbia posto in essere una condotta cosciente e volontaria. In tale contesto, è stato però introdotto l’istituto del ravvedimento operoso che ha la dichiarata finalità di “premiare” chi regolarizza autonomamente il comportamento errato, escludendo la possibilità per l’amministrazione di irrogare ulteriori sanzioni sui versamenti omessi. Nella specie, l’articolo 17 Tuir, che disciplina la registrazione dei contratti di locazione, espressamente prevede che “l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto ovvero annualmente sull’ammontare relativo a ciascun anno”. Il collegio bresciano ha così rilevato che il legislatore, nella primaria fase della liquidazione dell’imposta, consente al contribuente di esercitare una scelta sulla modalità di versamento: se in unica soluzione ovvero per singolo rateo. Il contribuente è così libero di individuare la modalità di assolvimento dell’imposta senza necessità di assenso da parte dell’amministrazione. L’omissione del versamento costituisce così base di riferimento della sanzione in quanto colpisce l’irregolarità che ha interessato la condotta scelta (liquidazione e versamento sull’intero o sul rateo).I giudici bresciani hanno altresì rilevato che una diversa interpretazione risulterebbe in contraddizione con la norma che da un lato riconosce la facoltà al frazionamento, dall’altra l’eventuale ritardo dovrebbe essere sanzionato sul totale. Tale ipotesi, secondo la Ctp sarebbe ammissibile solo in assenza di un comportamento volontaristico espresso dal contribuente. Nella specie, però, il ravvedimento prima di qualunque controllo, palesava l’opzione scelta dall’interessato. Da qui l’accoglimento del ricorso.


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