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Affrancamento da conferimento d’azienda con effetto successivo

La rilevanza fiscale si ha nell’anno successivo al conferimento con la conseguente perdita dell’ammortamento nell’anno del conferimento

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di Cristina Odorizzi

La domanda

Nel corso dell’anno 2018 una società, a seguito di un conferimento di un ramo d’azienda a saldi aperti, ha acquisto un bene il cui valore di perizia è maggiore rispetto al valore contabile. Nel 2019, nel modello Redditi 2019 – anno 2018, la società ha compilato il quadro RQ e ha versato la prima delle tre rate dell’imposta sostitutiva per l’affrancamento del maggior valore. L’imposta sostitutiva è stata calcolata sul maggior valore del bene attribuito dalla perizia al netto della quota di ammortamento dell’esercizio 2018. Come previsto dall’articolo 176, comma 2 ter del Tuir, il riconoscimento fiscale del maggior valore originato dall’operazione straordinaria avviene nell’esercizio dell’opzione di affrancamento mediante il versamento dell’imposta sostitutiva (quindi, in questo caso, nell’esercizio 2019). Ne consegue che, nell’anno di imposta 2018, è presente un disallineamento tra il valore civilistico e il valore fiscale del bene, che comporta una variazione in aumento pari alla maggior quota di ammortamento non riconosciuta. Si chiede pertanto, se tale variazione è permanente o temporanea. In quest’ultimo caso, quando sarà deducibile il maggior ammortamento non dedotto nell’anno 2018?
C. D. - Torino

In caso di conferimento la società conferitaria, in base all’articolo 176, comma 2-ter del Tuir, può optare per l’applicazione - in tutto o in parte - di un’imposta sostitutiva sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all’azienda ricevuta; l’opzione va esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione o, al più tardi, in quella del periodo...