Affrancamento, ultima chiamata per l’opzione
Scade il termine per la scelta. Versamento entro il 16 settembre
È l’ultimo giorno in cui è possibile esercitare l’opzione per l’affrancamento delle azioni o quote di fondi comuni d’investimento detenuti al di fuori dell’esercizio d’impresa in custodia o amministrazione presso intermediari residenti (articolo 1, commi 112 e 113, della legge 197/2022).
La circolare 16/E del 26 giugno 2023 ha fornito le istruzioni operative. Per quanto riguarda il perfezionamento dell’opzione, la circolare afferma che si verifica con il versamento dell’imposta sostitutiva del 14% da parte dell’intermediario; versamento da fare entro il 16 settembre 2023.
La circolare afferma che «il contribuente può avvalersi dell’affrancamento anche prima del versamento dell’imposta da parte dell’intermediario, sempreché sia stata fornita la provvista entro il 30 giugno 2023 e l’intermediario effettui il versamento entro il 16 settembre 2023».
In altri termini, il contribuente può beneficiare della sostituzione del costo medio ponderato originario dell’Oicr con il valore al 31 dicembre 2022, anche in caso di rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni prima del versamento dell’imposta da parte dell’intermediario, a condizione che fornisca la provvista entro il 30 giugno 2023 e che, entro il successivo 16 settembre, l’intermediario proceda effettivamente al versamento dell’imposta.
La condizione posta dalla circolare che, per dare efficacia all’affrancamento anche prima del versamento da parte dell’intermediario dell’imposta sostitutiva, sia necessario che la provvista sia fornita entro il 30 giugno ha creato qualche incertezza interpretativa.
Assogestioni, nella tempestiva circolare 53 del 28 giugno, ha – in proposito – precisato che «la locuzione sempreché sia stata fornita la provvista entro il 30 giugno 2023 va intesa nel senso che, entro la predetta data, il contribuente indichi all’intermediario, normalmente nella stessa comunicazione dell’opzione, la modalità con cui viene fornita dallo stesso la provvista (tramite bonifico) o autorizzi l’intermediario a trarla tramite, ad esempio, il disinvestimento di titoli o l’addebito in conto corrente».
La posizione – che è stata condivisa dall’Abi in una comunicazione inviata ieri alle associate – tiene conto del fatto che se le quote o azioni sono in custodia o in amministrazione presso, ad esempio, una banca, una Sim, una Sgr o una fiduciaria, l’opzione rilasciata dall’investitore deve risalire, di norma, una catena più o meno lunga di intermediari prima di giungere a quello che svolge la funzione di sostituto d’imposta (l’emittente delle quote o azioni o il soggetto incaricato dei pagamenti), il quale deve effettuare i conteggi necessari per calcolare l’imposta e comunicarli, ripercorrendo la catena all’inverso, all’investitore. Al momento dell’opzione, quindi, l’investitore è solo in grado di dichiarare il proprio impegno a versare l’imposta sostitutiva, ma, il più delle volte, non ne conosce neppure l’importo esatto.
Diverso è il caso di coloro che non detengono le quote in custodia o amministrazione presso intermediari residenti. Per questi soggetti l’opzione si esercita in dichiarazione e il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato entro il versamento del saldo imposte per il 2022. Come precisa la circolare 16/E del 2023, nel caso di proroga dei termini di versamento del saldo delle imposte sui redditi si intendono prorogati anche i termini per il versamento dell’imposta sostitutiva. Quindi, come confermato da Assogestioni, considerato che il saldo delle imposte sui redditi può essere fatto anche entro il 31 luglio con la maggiorazione dello 0,4%, anche il versamento dell’imposta sostitutiva può essere effettuato entro la medesima data, versando la maggiorazione dello 0,4%.