Imposte

Agevolato dal 110% anche il cambio di finestre di misure e forme diverse

Il punto non è mai stato chiarito in ufficiale, ma la prassi anche dell’Enea si limita a richiamare la «sostituzione»

di Alessandro Borgoglio

Sono ancora molti i dubbi rimasti irrisolti sugli interventi agevolabili dal 110% e alcuni di essi sono frutto di stratificazioni normative multisettoriali e derivano addirittura dalla disciplina afferente a vecchie agevolazioni, peraltro ancora in vigore: si tratta, per esempio, della sostituzione di finestre comprensive di infissi, intervento ammesso tanto al vecchio ecobonus del 50-65% quanto al nuovo superbonus del 110%, per cui non è mai stato chiarito ufficialmente se possano essere agevolabili interventi di sostituzione con nuovi componenti di diversa misura e/o forma.

Il riferimento all’ecobonus ordinario
L’articolo 119, comma 2, del Dl 34/2020 agevola al 110% gli interventi trainati - eseguiti congiuntamente a quelli trainanti - di cui all’articolo 14 del Dl 63/2013. Cioè l’articolo di riferimento del vecchio ecobonus al 50-65%, il quale, con una serie di rinvii normativi, riporta al comma 345 della legge 296/2006, per cui «per le spese documentate… relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall’imposta lorda … degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro …, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U».

Il decreto Requisiti del Mise del 6 agosto 2020 agevola all’articolo 2 «Tipologia e caratteristiche degli interventi», comma 1, lettera b), numero ii), «la sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati».

Il successivo articolo 5, comma 1, lettera b), stabilisce poi che sono ammessi gli «interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi, purché detta trasmittanza non sia inferiore ai pertinenti valori di cui all'Allegato E, attraverso: i. miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso; ii. miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti con integrazioni e sostituzioni; iii. coibentazione o sostituzione dei cassonetti nel rispetto dei valori limite delle trasmittanze previsti per le finestre comprensive di infissi».

Le indicazioni di Enea ed Entrate sulla «sostituzione»
Secondo il vademecum dell’Enea sulla sostituzione di serramenti e infissi, l’intervento, per essere agevolabile, deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti e/o di loro parti (e non come nuova installazione); l’infisso interessato dall'intervento deve delimitare un volume riscaldato verso l'esterno o verso vani non riscaldati; i valori di trasmittanza termica finali devono essere inferiori o uguali ai valori limite riportati nel decreto Requisiti del Mise; devono essere, inoltre, rispettate le pertinenti norme nazionali e locali in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).

La prassi ufficiale delle Entrate si limita a chiarire che «per gli interventi riguardanti le finestre comprensive di infissi, la detrazione compete per le spese relative ad interventi che determinano: un miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso; un miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni» (circolare 19/E/2020, pagina 323).

Da nessuna parte - né nella legge né nei decreti - è quindi imposto che la sostituzione della finestra deve essere di dimensioni e forma esattamente uguali a quella precedente e, a ben vedere, neanche le indicazioni delle Entrate e dell’Enea depongono in tal senso, dal momento che non citano neppure tali caratteristiche. Peraltro, una simile condizione sarebbe inconciliabile con la nuova definizione di ristrutturazione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del Dpr 380/2001, per cui è ora ammessa la demolizione e ricostruzione anche con sagoma e prospetti diversi, il che quasi sempre comporta una modifica delle pareti finestrate.

Insomma, pare che il legislatore abbia usato il termine «sostituzione» per indicare che non si può agevolare l'installazione ex novo di una finestra, ma non per imporre un obbligo di sostituzione di un componente esattamente uguale per forma e misura a quello precedente.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©