Imposte

Agevolazione anche per le società di comodo

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di Mario Cerofolini e Lorenzo Pegorin

L'Ace si applica anche alle società di comodo. È uno dei principali chiarimenti della circolare 12/E/2014 (paragrafo 1.3) che, riprende i concetti già chiariti in precedenti interventi di prassi sul tema (circolare 3/E/2013).
Il principio che in questa sede è altresì ribadito riguarda la particolarità secondo cui, qualora la base imponibile sia costituita dal reddito minimo presunto dove vengono tassate le società di comodo, tale base imponibile deve essere ridotta delle eventuali agevolazioni fiscali applicabili, fra cui rientra anche l'Ace.
L'agevolazione pertanto non viene meno qualora il beneficiario non superi il test di operatività. Le società di comodo, nell'ipotesi in cui registrino una variazione patrimoniale rilevante ai fini dell'applicazione del beneficio in questione, potranno ridurre il reddito minimo dichiarato per un importo pari al rendimento nozionale del capitale proprio.
Sotto il profilo operativo, l'agevolazione si determina sia per le società di capitali che per quelle di persone secondo le regole applicative proprie di ciascuna tipologia di società.
Nell'ambito delle società di capitali l'Ace deve essere portata a riduzione del reddito d'impresa imponibile direttamente nel quadro RN.
Più nel dettaglio, come precisato dalle istruzioni al modello nel rigo RN6:
-in colonna 1 va riportato il reddito minimo calcolato secondo le regole applicabili alle società di comodo (determinato nel rigo RS125);
-in colonna 4 (l'anno scorso era in colonna 3) va indicato l'importo dell'Ace indicata nel rigo Rs113, colonna 12;
-in colonna 5 si determina il reddito imponibile su cui applicare l'imposta pari alla differenza fra l'ammontare di cui in colonna 1 e quello in colonna 4 sopra riepilogati.
Per le società di persone, invece, la fruizione avviene direttamente nell'apposito quadro dedicato alla verifica dell'operatività e alla determinazione del reddito minimo dei soggetti non operativi.
Nello specifico, infatti, l'Ace trova evidenza nel relativo prospetto inserito nel quadro RS. In particolare il reddito presunto deve essere indicato al rigo RS18 (colonna 5) e va successivamente ridotto dell'agevolazione in questione che va indicata al successivo rigo RS19 (colonna 1 e 4). Nel rigo RS20 va, infine, indicato il reddito imponibile minimo quale differenza, appunto, tra il reddito presunto e l'Ace spettante. Il reddito minimo così rettificato andrà quindi riportato nel quadro RN (rigo RN10) quale reddito imputabile ai soci.
Al riguardo va evidenziato che stante il particolare meccanismo di calcolo dell'Ace per i soggetti Irpef che prevede la rilevanza dell'intero patrimonio esistente alla fine dell'esercizio a prescindere dalla natura delle riserve l'abbattimento del reddito minimo potrebbe in alcune situazioni essere anche consistente.

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