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Agricoltori con esonero Iva, sì al contributo a fondo perduto ma con regole ad hoc se c’è vendita al minuto

Può accedere al beneficio chi nel periodo 2019 ha dichiarato ricavi non superiori a 5 milioni di euro

di Gian Paolo Tosoni

Gli agricoltori in regime di esonero ai fini Iva possono accedere al contributo a fondo perduto (articolo 28, Dl 34/2020), ma con regole diverse se effettuano anche la vendita al minuto nei confronti di consumatori finali.
La norma dispone che il contributo spetta anche ai titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del Tuir e ai soggetti con ricavi di ammontare non superiore a 5 milioni di euro nel periodo 2019. Si ricorda che il contributo a fondo perduto viene commisurato sul minor fatturato registrato nel mese di aprile 2020 in confronto a quello realizzato nello stesso mese dello scorso anno e lo scostamento deve essere superiore a un terzo in quanto il fatturato di aprile 2020 deve essere inferiore a due terzi di quello del mese di aprile 2019.
La circolare dell’agenzia delle Entrate 22 del 21 luglio 2020 esamina la possibilità di trasmettere la domanda e ottenere il contributo a fondo perduto anche per gli imprenditori agricoli che nell’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7mila euro e costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli. L’Agenzia parte dal presupposto che questi soggetti non hanno obblighi contabili ai fini Iva se non la conservazione e numerazione progressiva delle autofatture di vendita emesse dagli acquirenti e le fatture di acquisto. Le autofatture di vendita emesse dagli acquirenti nei mesi di aprile 2019 e 2020 sono il riferimento per determinare lo scostamento del fatturato.
Se il produttore agricolo cede i prodotti nei confronti di privati consumatori (articolo 4, del Dlgs 228/2001) occorre distinguere in due casi.

• se oltre alla vendita al minuto vengono effettuate vendite nei confronti di soggetti passivi Iva i quali hanno emesso autofattura, ai fini del confronto, si considerano soltanto le autofatture ignorando i corrispettivi conseguiti con la vendita al minuto;

• se invece non è stata effettuata alcuna vendita nei confronti di imprenditori, ma tutte le cessioni sono avvenute nei confronti di privati, occorre riesumare qualche scrittura elementare (un registro dei corrispettivi manuale), tenuto al solo fine di dimostrare l'ammontare del volume d'affari.

La circolare della Agenzia richiede un ulteriore requisito secondo il quale il produttore agricolo deve essere iscritto nel Registro delle imprese che per gli agricoltori esonerati non sarebbe obbligatorio.

Altra precisazione contenuta nella circolare riguarda i passaggi interni in presenza di attività separate ai sensi dell'articolo 36 del Dpr 633/72. Tale situazione si presenta quando l'impresa agricola svolge due attività rientranti in due distinti codici Ateco di cui una in regime speciale Iva (ad esempio, produzione di latte e una seconda in regime normale (ad esempio, produzione di energia elettrica). In questa situazione i passaggi interni di beni devono essere sottoposti a fatturazione. L'Agenzia nella circolare 22/E conferma che nel fatturato che si deve assumere per il confronto tra aprile 2019 ed aprile 2020, si considera anche il fatturato relativo ai passaggi interni.

L’Agenzia ritorna poi sul tema delle operazioni fuori campo Iva, ma che volontariamente vengono sottoposte a fatturazione, ricordando quanto affermato nella precedente circolare 9/E/2020 secondo la quale al fatturato vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini Iva. Tale affermazione fa pensare ai compensi percepiti dal soccidario che ha optato per la monetizzazione, operazione da inquadrare fuori campo Iva. Nella conclusione l’Agenzia precisa che se l’operazione rappresenta un ricavo, deve essere considerato attraverso una fattura. Siccome il compenso soccida non viene fatturato, si deve ritenere escluso dal computo del fatturato.