Agricoltura, ricalcolo o nuovo cedolino per lo sconto dello 0,8%
Elaborazione di una busta paga necessaria in caso di lavoratori stagionali cessati. Nelle altre circostanze vanno rifatti i conteggi per riconoscere il beneficio
L’esonero contributivo di 0,8 punti percentuali per i periodi paga ricadenti nell’anno in corso, previsto a favore dei dipendenti dall’articolo 1, comma 121, della legge di Bilancio 2022, trova applicazione per tutti i rapporti di lavoro subordinato con la sola eccezione di quello domestico.
Godono dell’agevolazione, dunque, anche gli operai agricoli assicurati nell’ambito della contribuzione agricola unificata (si veda il precedente articolo «Agevolazioni agricole collegate alle mansioni dei lavoratori interessati»). Il beneficio è subordinato alla condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo di 2.692 euro mensile maggiorato del rateo di tredicesima per la competenza di dicembre.
Il 25 febbraio, l’Inps ha pubblicato la circolare 31/2022 con la quale ha reso note le aliquote contributive applicabili per il personale operaio delle aziende agricole, confermando la percentuale dell’8,84 a carico del lavoratore, senza alcun riferimento alla riduzione dello 0,8 per cento.
Le indicazioni generali per il godimento e il recupero del beneficio sono state fornite soltanto con la circolare 43/2022 del 22 marzo che illustra le modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione
L’automatismo previsto per il recupero dell’esonero nel primo trimestre, tuttavia, non solleva da ulteriori adempimenti le aziende assuntrici di manodopera agricola in quanto, in assenza di istruzioni Inps, nella quasi totalità dei casi la quota contributiva dell’8,84% è stata trattenuta per intero. Pertanto, la modifica automatica degli uniemens è utile alla sola corretta tariffazione degli importi che i datori di lavoro inquadrati nella particolare gestione, in cui non vi è autoliquidazione dei contributi previdenziali, dovranno versare.
Non si deve dimenticare che la ratio della disposizione della legge di Bilancio 2022 risiede nella volontà di assicurare ai dipendenti un maggior netto in busta paga con la conseguenza che, per i periodi interessati dall’automatismo, si dovrà procedere comunque ai ricalcoli per restituire gli importi trattenuti in eccesso. L’operazione, se per gli operai agricoli ancora in forza non costituisce un particolare disagio, risulta molto più complicata per gli operai avventizi, i cui rapporti di lavoro di breve durata legata alla stagionalità delle attività potrebbero oggi risultare cessati. In tale evenienza dovrà comunque essere elaborato un cedolino per restituire la differenza dello 0,8 per cento.
L’onere contributivo del lavoratore, peraltro, è deducibile dal reddito di quest’ultimo, con la conseguenza che il rimborso della differenza comporta un incremento dell’imponibile fiscale per il quale si deve procedere a conguaglio secondo l’articolo 23, comma 3, del Dpr 600/1973.