Aiuti Covid alle imprese, nessun obbligo di informativa per i finanziamenti con garanzia pubblica
Aiuti Covid
In riferimento agli obblighi di informativa dei benefici pubblici ex lege 124/2017, che devono essere assolti dalle imprese, a seconda dei casi, nella nota integrativa, oppure a mezzo pubblicazione sui propri siti internet o sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, sono sorti dei dubbi proprio in riferimento alle garanzie pubbliche rilasciate sui finanziamenti bancari, nell’attuale emergenza Covid-19, dal Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese (Pmi) e da Sace a norma degli articoli 1 e 13 del decreto legge 23/2020, convertito nella legge 40/2020.
Va premesso che queste garanzie rientrano tra le misure temporanee di aiuti di Stato contenute nel “Temporary framework” di cui alla comunicazione della commissione Ue n. 1863/2020 e ritenute compatibili con il mercato interno a norma dell’art. 107 del Tfue.
Si ricorda che, affinché sia qualificabile quale aiuto di Stato, la misura di favore deve essere selettiva, in quanto deve essere tale da “favorire talune imprese o talune produzioni” (comunicazione Ue n. 2016/C 262/01).
In secondo luogo, si ricorda che mentre in base alla formulazione originaria della legge 124/2017, gli obblighi di informativa riguardavano “sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere.
La formulazione attuale della legge 124/2017 (come modificata dal decreto legge 34/2019, convertito nella legge 58/2019) stabilisce, invece, che gli obblighi di informativa riguardano “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”. In base al testo attuale, come modificato, il documento Assonime-Cndcec maggio 2019 ha evidenziato che, «per limitare gli obblighi di trasparenza a quanto effettivamente utile per mettere in luce possibili criticità nei rapporti tra soggetti pubblici ... e mondo delle imprese, sono esclusi dalla disciplina … i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale (agevolazioni fiscali, contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni)».
La disciplina in esame si concentra, dunque, «sui rapporti bilaterali, in cui un dato soggetto riconducibile alla sfera pubblica attribuisce un vantaggio ... a una specifica impresa. Si tratta di un importante miglioramento, che rende gli obblighi di trasparenza meglio focalizzati». In senso analogo, la circolare Assonime n. 32/2019 (paragrafo 2.3) ha sottolineato che, «in base all’attuale testo, oggetto dell’obbligo di trasparenza sono le attribuzioni di vantaggi economici ... derivanti da un rapporto bilaterale tra un soggetto pubblico e uno specifico beneficiario».
Dove si condividesse questa impostazione, le garanzie pubbliche rilasciate dal Fondo centrale di garanzia per le Pmi e da Sace sui finanziamenti bancari potrebbero essere esclusi dagli obblighi di informativa. Più in generale, le misure di sostegno all’economia concesse dal Governo, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da coronavirus, non sembrano dovere essere oggetto dell’informativa in esame, trattandosi di aiuti aventi carattere generale, in quanto basate su un regime generale. Non risultano tuttavia chiarimenti ufficiali in merito a conferma della posizione sopra chiarita.
Per completezza di argomento, si ricorda che, anche ove si propendesse per una interpretazione estensiva degli obblighi di informativa, per gli aiuti di Stato contenuti nel Registro nazionale di cui all’articolo 52 della legge 234/2012, sono previste alcune semplificazioni, che consentono di indicare in Nota integrativa o sul sito internet soltanto l’esistenza degli aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro, senza necessità di specificare i dettagli dei benefici ricevuti.
Si evidenzia, da ultimo, che le garanzie rilasciate dal Fondo centrale e da Sace non dovrebbero essere indicate nel prospetto “aiuti di Stato” del quadro RS del modello Redditi in quanto non hanno natura fiscale.
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