L'esperto rispondeImposte

Iva, indetraibilità specifica per il prestito occasionale della Srl ai soci

Il prestito di denaro concesso a titolo oneroso configura di regola una prestazione di servizi rilevante ai fini Iva

immagine non disponibile

di Anna Abagnale

La domanda

Una srl, partecipata da due srl, rispettivamente al 50%, concede un prestito oneroso ai due soci. La partecipata, oltre al contratto di mutuo, stipulato per corrispondenza, soggetto a registrazione in caso d’uso al 3%, emetterà fattura alle società mutuatarie solo per gli interessi maturati al momento dell’incasso in esenzione Iva ex articolo 10 , fermo restando la rilevazione contabile per competenza. Si chiede se la partecipata, essendo entrambi i soggetti (mutuante e mutuataria) imprese titolari di partita Iva, dovrà emettere fattura anche per la sorta capitale data a mutuo esente articolo 10. In caso affermativo deve procedere al calcolo del prorata Iva?
R. R. - Napoli

Il prestito di denaro concesso a titolo oneroso configura una prestazione di servizi rilevante ai fini Iva, a norma dell’articolo 3, comma 2, n. 3, del Dpr 633 del 1972. Per effetto dell’articolo 13, comma 1, del predetto decreto, secondo cui «la base imponibile delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al.... prestatore» la base imponibile dell’Iva è rappresentata dagli interessi quali corrispettivi per il capitale concesso (in tal senso CgUe, ...