Adempimenti

Aiuti Covid sbloccati per imprese in difficoltà nel 2019: la lista degli interventi

Dai prestiti garantiti al contributo a fondo perduto, l’elenco delle misure che beneficiano dell’apertura della Ue

di Gabriele Ferlito


La Commissione europea ha emesso una comunicazione modificativa del Quadro Temporaneo in materia di aiuti di stato nel contesto dell’emergenza Covid-19, datata 2 luglio. Questa modifica consente ora alle micro e piccole imprese (con non più di 50 dipendenti e non più di 10 milioni di euro di fatturato) di accedere alle misure di sostegno approvate nel contesto del Quadro temporaneo anche se si trovavano in situazione di difficoltà, ai sensi del Regolamento Ue n. 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019. Rimane tuttavia fermo che le imprese non devono essere soggette a procedura concorsuale per insolvenza e non devono avere ricevuto aiuti per il salvataggio, che non hanno rimborsato, o aiuti per la ristrutturazione, con piano di ristrutturazione ancora in essere.
Ma quali sono gli aiuti “sbloccati” dall'intervento della Commissione Ue? Per avere un quadro completo è possibile fare riferimento al sito istituzionale della Commissione, nel quale è disponibile l’elenco delle decisioni sugli aiuti di stato ad essa notificati dai diversi Stati membri per fronteggiare l’emergenza da coronavirus nonché la sintesi dei regimi di aiuti autorizzati per l’Italia e per gli altri Paesi Ue.

Il pacchetto approvato

Le misure di sostegno approvate dalla Commissione e soggette ai limiti ed alle condizioni del Quadro Temporaneo sono le seguenti, in ordine temporale di approvazione delle misure nel contesto dei vari provvedimenti legislativi emessi durante la fase emergenziale:

1) il contributo, pari a 50 milioni di euro per il 2020, per sostenere la produzione e la fornitura di dispositivi medici, come i ventilatori, e di dispositivi di protezione individuale, come mascherine, occhiali, camici e tute di sicurezza (articolo 5 del Dl 18/2020 - Cura Italia);

2) la moratoria sui debiti contratti dalle piccole e medie imprese nei confronti delle istituzioni finanziarie e creditizie (articolo 56 del Dl 18/2020);

3) il potenziamento dell’intervento del Fondo Pmi per il rilascio di garanzie su finanziamenti a sostegno di lavoratori autonomi e imprese (con un massimo di 499 dipendenti) danneggiati dall’emergenza coronavirus (articolo 13 del Dl 23/2020 - Decreto Liquidità);

4) la garanzia statale rilasciata da Sace sui nuovi prestiti concessi dagli istituti di credito alle imprese colpite dall’emergenza del coronavirus (articolo 1 del Dl 23/2020);

5) la garanzia sui nuovi prestiti concessa da Ismea a favore delle imprese del settore agricolo e della pesca (articolo 13 del Dl 23/2020);

6) la cornice normativa entro la quale le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio – a valere sulle risorse proprie e entro i limiti di indebitamento previsti dall’ordinamento contabile - hanno la facoltà di adottare, sino al 31 dicembre 2020, regimi di aiuti alle imprese secondo i massimali e le modalità definiti dal Quadro europeo (articoli 54-62 del Dl 34/2020 – Decreto rilancio);

7) il credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e l’affitto d’azienda (articolo 28 del Dl 34/2020);

8) il credito di imposta per l’adeguamento sanitario degli ambienti di lavoro (articolo 120 del Dl 34/2020);

9) l’abbuono del saldo 2019 e del primo acconto 2020 dell’Irap (articolo 24 del Dl 34/2020);

10) il contributo a fondo perduto (articolo 25 del Dl 34/2020).

Al di fuori di questa casistica, le agevolazioni messe in campo dall’Italia a sostegno di imprese e lavoratori autonomi non sono soggette ai limiti ed alle condizioni previste dal Quadro Temporaneo.Si pensi al credito di imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (articolo 125 del Dl 34/2020). Oppure al c.d. bonus patrimonializzazione (per la quota di agevolazione riferita alla società) per i conferimenti in denaro effettuati entro il 31 dicembre 2020 per l’aumento del capitale sociale di una o più società (articolo 26 del Dl 34/2020).In questi casi, pertanto, pure le imprese di medie e grandi dimensioni (per le quali non vale la richiamata “deroga” introdotta dalla Commissione europea) potranno accedere alle agevolazioni anche se si trovavano in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019.


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