Aiuti al settore dell’editoria, il calendario delle domande
Alle edicole tempo fino al 30 ottobre. Per i servizi digitali 20 ottobre-20 novembre
Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 28 settembre i Dpcm del 3 e 4 agosto 2020 relativi rispettivamente alle disposizioni applicative per la concessione del credito di imposta per i servizi digitali alle imprese editrici e al contributo una tantum a favore delle edicole.
Le due agevolazioni fanno parte del pacchetto di misure previste dal decreto Rilancio (Dl 34/2020 convertito in legge 77/2020) a sostegno del settore editoriale colpito dagli effetti economici prodotti dall’emergenza sanitaria, che comprende anche il potenziamento del credito di imposta sugli investimenti pubblicitari, il tax credit per edicole e imprese di distribuzione stampa, l’incremento della percentuale di resa forfettaria dei giornali nell’ambito del regime speciale Iva di cui all’articolo 74, primo comma, lettera c), del Dpr 633/1972, e il credito di imposta per l’acquisto della carta dei giornali.
I regolamenti hanno fissato i termini per l’invio delle domande di accesso ai benefici dal 1° al 30 ottobre 2020 per il contributo una tantum alle edicole, e dal 20 ottobre al 20 novembre 2020 per il credito di imposta servizi digitali.
Il contributo una tantum
L’articolo 189, comma 1, del decreto Rilancio ha riconosciuto un contributo una tantum fino a 500 (entro il limite di 7 milioni di euro per l’anno 2020, che costituisce tetto di spesa) alle persone fisiche esercenti punti di vendita esclusivi (di cui all’articolo 2 del Dlgs 170/2001) per la rivendita di giornali e riviste (codice di classificazione Ateco 47.62.10, quale codice di attività primario), non titolari di redditi di lavoro dipendente o pensione.
Il contributo è concesso a ciascuna impresa individuale nel rispetto del limite di spesa indicato, previa istanza diretta al Dipartimento per l’Informazione e l’editoria della presidenza del consiglio dei ministri, attraverso la procedura disponibile nell’area riservata del portale www.impresainungiorno.gov.it.
Il termine per l’invio della domanda telematica è fissato nel periodo compreso tra il 1° e il 30 ottobre 2020.
La domanda deve includere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta e sottoscritta attraverso la suddetta procedura telematica, attestante il possesso di ognuno dei requisiti richiesti nonché gli estremi del conto corrente intestato al beneficiario.
Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procederà alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo astrattamente spettante.
L’elenco dei beneficiari (da approvare entro il 29 novembre 2020 con decreto del Capo del Dipartimento) sarà immediatamente pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento informazione e editoria.
Il contributo è erogato mediante accredito sul conto corrente intestato al beneficiario dichiarato nella domanda e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del T.U.I.R.
Tax credit per servizi digitali
Si tratta di un credito di imposta destinato alle imprese editrici quotidiani e di periodici iscritte al ROC (con codice di classificazione Ateco «58 Attività editoriali»: 58.13 edizioni di quotidiani e 58.14 edizione di riviste e periodici), che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato.
Il credito di imposta è pari al 30% della spesa effettiva sostenuta (secondo quanto previsto dall’articolo 109 del Tuir) nell’anno 2019 per l’acquisizione dei seguenti servizi digitali:
server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale;
information technology di gestione della connettività.
Le imprese editrici che intendono accedere al beneficio devono presentare la relativa domanda, per via telematica, al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della presidenza del consiglio dei ministri, tra il 20 ottobre e il 20 novembre 2020, attraverso la procedura disponibile nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it.
Entro il 31 dicembre 2020 il Dipartimento per l’informazione e l’editoria formerà l’elenco dei beneficiari con il relativo importo spettante. Qualora il totale dei crediti di imposta richiesti risulti superiore alle risorse disponibili (8 milioni di euro per il 2020), si procederà al riparto proporzionale tra tutti i soggetti aventi diritto.
Il beneficio è concesso ai sensi e nei limiti del regolamento Ue 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti de minimis. Sono previste le usuali clausole che disciplinano gli analoghi crediti di imposta sia sotto il profilo dell’utilizzabilità (esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 241/1997), sia per quanto riguarda i controlli e le revoche relativi agli eventuali casi di indebita fruizione.
Il credito d’imposta in esame è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse.
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