Imposte

Alberghi, sulla rivalutazione i nodi decorrenza e Redditi

Nella conversione del Dl Sostegni estensione a chi si limita a locare l’immobile o l’azienda. Rimane da chiarire se il perfezionamento passa per il modello dichiarativo

di Paolo Meneghetti

La rivalutazione del settore alberghiero e termale presenta una serie di peculiarità e criticità. La norma si limita a citare la locuzione «soggetti operanti nei settori alberghiero e termale che non adottano principi contabili internazionali». Per dare un perimetro certo a tali soggetti è utile il riferimento al Codice Ateco 55 (cui si somma il codice Ateco del settore termale 960420), considerando che esso è citato dalla circolare delle Entrate 14/E/20 a proposito del credito d’imposta locazioni, per la cui fruizione le strutture alberghiere non sottostanno al limite di fatturato di 5 milioni di euro.

L’ambito soggettivo è certamente ampliabile ai soggetti che non gestiscono direttamente l’azienda alberghiera ma lo fanno indirettamente tramite affitto di azienda (interpelli 637/2020 e 200/2021) e, grazie a un emendamento inserito nella conversione in legge del decreto Sostegni, la rivalutazione viene estesa anche a chi si limita a locare l’immobile/albergo non necessariamente l’azienda/albergo. Il passaggio innovativo non è di poco conto perché ciò che emerge quale condizione per accedere ad una rivalutazione molto conveniente, è semplicemente la destinazione dell’immobile.

Le criticità sulla decorrenza

La rivalutazione del settore alberghiero presenta l’aspetto innovativo della decorrenza. In base al comma 3 del articolo 6-bis, Dl 23/20 il nuovo valore rivalutato è riconosciuto ai fini fiscali a decorrere dallo stesso esercizio in cui è stata eseguita la rivalutazione, quindi già dal periodo d’imposta 2020.

Qui però si pone un problema civilistico generato dal documento Oic 7, par. 17 che recita: «Nel bilancio in cui è eseguita la rivalutazione, gli ammortamenti sono calcolati sui valori non rivalutati, in quanto la rivalutazione è ritenuta un’operazione successiva e pertanto l’ammortamento di tali maggiori valori è effettuato a partire dall’esercizio successivo alla loro iscrizione». Ma se gli ammortamenti 2020 vanno stanziati sul valore ante rivalutazione come si potrà ottenere la deduzione del costo? Si potrà operare una esplicita deroga al principio di derivazione semplice di cui all’articolo 9, comma 4 del Tuir, in forza del quale un componente è deducibile solo se esso è transitato a conto economico?

Vero è che lo stesso articolo 109 del Tuir alle lettere a) e b) ammette delle deroghe alla derivazione semplice, ma sarebbe necessario che l’agenzia delle Entrate si pronunciasse con urgenza su tale problema per dare una soluzione certa ai contribuenti. In assenza di chiarimenti in tempo utile sembra preferibile l’imputazione, per così dire, «anticipata» già nel 2020, degli ammortamenti sul valore rivalutato a conto economico.

Il perfezionamento

Secondo una interpretazione della agenzia delle Entrate, la rivalutazione dei beni si perfeziona dal punto di vista fiscale con la compilazione del modello redditi. Da ultima la circolare 14/2017 che al paragrafo 7 afferma: si evidenzia che l’esercizio dell’opzione per la rivalutazione dei beni d’impresa è senz’altro perfezionato con l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei maggiori valori rivalutati e della relativa imposta sostitutiva. Ma in una rivalutazione con effetto fiscale nel quale non si versa alcuna imposta sostitutiva e quindi non si compila il quadro RQ, come si certifica il perfezionamento?

Infatti il quadro RQ, che pure prevede alla sezione XXV l’esposizione della imposta sostitutiva, è limitato alle imprese alberghiere che vorranno affrancare il saldo attivo, imprese che saranno certamente un numero limitato rispetto a coloro che eseguiranno la mera rivalutazione gratuita dei beni. Sul punto va notato che un passaggio nel modello Redditi 2021 è comunque riscontrabile a prescindere dal quadro RQ, basti pensare al quadro RS, prospetto riserve, che accoglie la nuova riserva in sospensione d’imposta.

Sembra di poter dire, in conclusione che se il perfezionamento della rivalutazione fiscale avviene con la compilazione del modello Redditi assume notevole importanza il quadro RS, prospetto riserve, a meno di non ritenere che il perfezionamento stesso, per il settore alberghiero, non sia «sganciabile» dal modello Redditi.

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