Imposte

Alla fondazione holding si applica il regime fiscale delle imprese

di Gabriele Sepio ed Emanuele Tito

Gli apporti al fondo di dotazione e le erogazioni liberali seguono la fiscalità degli enti profit, se la fondazione svolge attività commerciale. Lo ha affermato ieri l’agenzia delle Entrate nella risposta 187/2019 all’interpello formulato da una fondazione, costituita senza scopo di lucro per realizzare finalità di solidarietà sociale.

Ciò che caratterizza il caso in esame è che gli scopi istituzionali sono perseguiti dalla fondazione mediante un’attività di holding, ragione per cui essa assume, ai fini impositivi, la veste di una qualsiasi società commerciale.

In particolare, i quesiti posti dalla fondazione riguardavano l’esclusione da imposizione degli apporti ricevuti, l’integrale deducibilità delle erogazioni liberali eseguite e la piena detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti di beni e servizi funzionali all’attività esercitata.

Sul primo fronte, l’Agenzia ha escluso l’imponibilità degli apporti al fondo di dotazione dell’ente, sia con riguardo a quelli effettuati in sede di costituzione che in momenti successivi. La normativa fiscale applicabile alle società (articolo 88, comma 4, del Tuir) non assoggetta a tassazione diretta in capo al percipiente questi apporti, non potendosi qualificare come sopravvenienze attive. La risposta all’interpello ha poi chiarito che, anche se gli apporti rappresentano lasciti ereditari da parte dei fondatori o di terzi, essi restano comunque esclusi dall’applicazione dell’imposta di successione. Ciò perché queste attribuzioni di denaro vanno ad integrare direttamente il fondo di dotazione dell’ente, che è destinato al raggiungimento degli scopi istituzionali e non ad utilità private. Circostanza che avrebbe invece legittimato la loro tassazione.

Passando poi al secondo quesito, l’agenzia delle Entrate ha escluso nel caso in esame l’applicazione dei limiti di deducibilità previsti dal Tuir (articolo 100) in relazione agli oneri di utilità sociale, con deducibilità integrale in presenza di un sinallagma e dell’inerenza con l’attività esercitata. A differenza delle società, il cui obiettivo è il perseguimento di un profitto, lo scopo della fondazione è esclusivamente solidale, motivo per il quale i contributi da essa erogati andranno in ogni caso a finanziare attività di pubblica utilità.

Tale circostanza – chiarisce l’Agenzia – deve tuttavia risultare da accordi scritti idonei ad attestare che la controprestazione del soggetto beneficiario incida effettivamente sull’attività della fondazione. Al contrario, per le erogazioni corrisposte al di fuori di accordi, si rendono applicabili i limiti di deducibilità previsti per le società.

In ultimo, l’agenzia delle Entrate ha riconosciuto la detrazione Iva in capo alla fondazione per gli acquisiti inerenti all’attività commerciale, che consiste nel caso di specie nell’attività di direzione e coordinamento sulle partecipate, affiancata da prestazioni di servizi rilevanti ai fini Iva (sponsorizzazione, concessione del marchio, servizi commerciali vari).

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