L'esperto rispondeContabilità

Alle rimanenze dei capi di abbigliamento si applica il valore normale medio dell’ultimo mese dell’esercizio

Si tratta di beni fungibili e ai fini della deducibilità della relativa svalutazione va applicato l’articolo 92, comma 5 del Tuir

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Cristina Odorizzi

La domanda

La srl Alfa esercita l'attività di commercio al dettaglio di capi di abbigliamento, di livello medio alto, di produzione di case rinomate. Per gli abiti, cappotti, scarpe, si pone il problema della valutazione delle rimanenze atteso che, secondo il diverso andamento della moda, i modelli variano da anno in anno. Ciò posto, detti capi vanno considerati "beni fungibili" oppure, come dovrebbe essere, "beni infungibili"? La valutazione dei predetti va effettuata tenendo conto del loro declassamento con il passare delle stagioni, quindi considerando i criteri di cui al n.9 dell'articolo 2426, Codice civile «al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato..» con la perdita, implicita, che si concretizza rappresentandone il valore minore rispetto al costo, con la relativa deducibilità fiscale? L'articolo 83 del Tuir, per la stretta derivazione, si applica considerando il valore di bilancio? L'eventuale fondo svalutazione delle rimanenze non sarebbe deducibile?
C. G. - Benevento

In premessa si ricorda che il Dl 244/2017 ha introdotto, ai fini Ires, modifiche all’articolo 83 del Tuir, che statuisce un principio di derivazione rafforzata del reddito imponibile dalle risultanze di bilancio, e modifiche specifiche di singoli articoli del Tuir, per coordinarli con le nuove disposizioni civilistiche. Tuttavia l’estensione del principio di derivazione rafforzata trova però il suo limite, in analogia con quanto sinora stabilito per i soggetti Ias-adopter, nei fenomeni meramente ...