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Amministratore Srl: quando è negato l’accesso alla flat tax

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di Cristina Odorizzi

La domanda

Un architetto forfettario partecipa e controlla una Srl (costruzione di immobili). L’architetto è da sempre, e quindi anche da prima dell’adozione del regime forfettario, amministratore unico della società senza percepire alcun compenso e fattura prestazioni professionali alla Srl (ad esempio, la progettazione) per importi che possono eccedere il 50% dell’intero suo fatturato. L’architetto e la società svolgono attività con diversa sezione del codice Ateco. È corretto mantenere il regime forfettario rispettando gli altri requisiti previsti,oppure:
– il contribuente non può essere forfettario in quanto l’attività è considerata “riconducibile” a quella della società solo per il fatto di essere amministratore anche senza compenso;
– l’architetto non può mantenere il regime forfettario solo nel caso in cui il fatturato verso la società superasse il 50% del totale; in tale circostanza è applicabile l’esimenti «dell’ex datore di lavoro» se la medesima condizione (amministratore e fatturazione) era già presente prima del forfait? - A.P.VARESE

Nel caso del lettore potrebbe esserci una causa ostativa al regime forfettario. L’agenzia delle Entrate si è pronunciata con una fattispecie analoga, ma non identica, con la riposta all’interpello 169/2019. Si trattava di architetto amministratore unico di una Srl con Ateco in diversa sezione, ma percipiente compensi come amministratore superiore al 50% dei propri compensi. In tale ipotesi l’agenzia delle Entrate ha ritenuto sussistere fattispecie di diretta riconducibilità dell’attività a quella della società. Leggendo le conclusioni cui è giunta l’Agenzia, sebbene vi siano differenze, sorge il dubbio se nel caso del lettore possano applicarsi le conclusioni della circolare 9/E/2019 o stante la prevalenza di ricavi tratti dalla società, sorga una causa ostativa a nulla rilevando la diversa sezione Ateco delle due entità.
La citata circolare 9/E/2019, infatti, conduce un ragionamento estremamente articolato in relazione alla causa ostativa costituita dall’esercizio da parte delle Srl controllate di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti e professioni.

In primo luogo, la circolare precisa che occorre avere in ogni caso riguardo alle attività effettivamente svolte in concreto dal contribuente e dalla società a responsabilità limitata controllata, indipendentemente dai codici Ateco 2007 dichiarati, per valutarne la correlazione. In particolare, le attività svolte possono dirsi direttamente o indirettamente riconducibili se appartenenti alla stessa sezione dei codici Ateco 2007, inoltre è necessario che la persona fisica che fruisce del regime forfettario effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi tassabili con imposta sostitutiva alla società a responsabilità limitata direttamente o indirettamente controllata, la quale, a sua volta, deduce dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito. Di conseguenza, non saranno ritenute «attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili» tutte le attività autonomamente esercitate dalla società a responsabilità limitata, condizione che sarà ritenuta sussistente, oltre che in assenza di acquisti di beni o servizi dalla persona fisica in regime forfettario, anche – se del caso – nelle ipotesi in cui i costi di questi beni e servizi non fossero fiscalmente deducibili.

Non saranno, inoltre, ritenute «attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili» tutte le attività esercitate dalla società a responsabilità limitata avvalendosi anche di acquisti di beni o servizi dalla persona fisica in regime forfettario, ma che siano classificabili in una sezione Ateco differente da quella in cui sono classificabili le attività esercitate dalla persona fisica in regime forfettario.

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