L'esperto rispondeImposte

Ammortamento da utilizzare anche per i cespiti temporaneamente «fermi»

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di Gianluca Dan

La domanda

Nel caso di non utilizzo di un bene strumentale in uno specifico esercizio, è possibile non calcolare la quota di ammortamento fiscale (sentenza corte di Cassazione n. 21239 del 13 settembre 2017) e riprendere l’ammortamento negli esercizi successivi oppure quanto affermato nella sentenza riguarda solo i beni fuoriusciti dal sistema produttivo?
P. V. – Treviso

Per rispondere al lettore, si deve partire dal trattamento contabile dell’ammortamento come indicato nel principio contabile Oic 16, paragrafo 57, il quale prevede che l’ammortamento deve essere calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati. Tale trattamento discende dal fatto che nonostante il mancato utilizzo il bene è comunque soggetto a riduzione di valore per svariati motivi quali ad esempio l’obsolescenza tecnica e/o economica. Dal punto di vista fiscale l’ammortamento imputato a conto economico è deducibile ai sensi dell’articolo 102 del Tuir, Dpr 917/1986. Eventuali limitazioni alla deducibilità stabilite dall’articolo indicato andranno neutralizzate mediante apposite variazioni in aumento in sede di dichiarazione dei redditi.
Nel caso della sentenza citata dal lettore, il principio che si desume è che in caso di interruzione dell’ammortamento civilistico anche quello fiscale viene meno per il principio di previa imputazione al conto economico previsto dall’articolo 109 del Tuir, Dpr 917/1986.

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