Adempimenti

Anche il carburante agricolo con l’e-fattura

immagine non disponibile

di Alessandra Caputo e Gian Paolo Tosoni

Fattura elettronica anche per le vendite di carburante agricolo e per le cessioni nell’ambito del rapporto soci-cooperative. La circolare n. 8 delle Entrate e il provvedimento con le regole tecniche non lasciano scampo e vanno ben oltre il dato letterale della norma. Il comma 920 della legge 205/2017, infatti, prevede l’obbligo della e-fattura solo per gli acquisti di carburante effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione mentre la circolare prevede che, dal 1° luglio 2018, il nuovo obbligo si applica per le cessioni di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. Il comma 922 pone l’obbligo del pagamento con strumenti tracciabili per gli autoveicoli di cui all’articolo 164 del Tuir in cui non ci sono, ad esempio, i trattori. La circolare, invece, ribadisce che la fattura elettronica si deve emettere per le cessioni di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori per autotrazione. Non si deve emettere il documento in caso di carburanti per gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio ecc. Qualora la fornitura riguardi autotrazione e altri servizi, la fattura deve essere comunque in forma elettronica.

Pertanto, la risposta al lettore che ha chiesto alla casella «Il mio giornale» se anche le cessioni di carburante agricolo siano soggette a e-fattura dal 1° luglio 2018, è affermativa. I trattori agricoli non sono iscritti al Pra ma all’Uma (utenti motori agricoli), ma comunque viaggiano per strada e quindi vi rientrano. Le imprese agricole quindi da luglio riceveranno la e-fattura per i carburanti acquistati. Essi potranno chiedere alle Entrate il «codice destinatario» da comunicare al fornitore. Tuttavia ove l’acquirente non ne sia in possesso il fornitore imputerà il predetto codice in sette zeri e trasmetterà la fattura via Pec.

Altra domanda al Sole 24 Ore riguarda la rivendita di carburante da parte di una cooperativa di autotrasportatori. Una realtà diffusa in cui i trasportatori di merci per conto terzi sono riuniti in cooperativa la quale acquista all’ingrosso il carburante che conserva in proprie cisterne alle quali si riforniscono i soci; quindi la coop a sua volta emette fattura. Anche la fattura emessa dalla coop ai soci deve essere elettronica. La fattura può essere riepilogativa mensile se il prelievo di carburante è provato da un documento di consegna fra coop e socio. La fattispecie potrebbe anche essere inquadrata nel contratto di somministrazione e quindi si può emettere una unica e-fattura al momento del pagamento. Anche se la coop agisce su mandato dai soci, ai fini Iva si tratta di due distinte operazioni.

Ma l’obbligo della fattura elettronica coinvolge gli agenti di commercio che lavorano viaggiando. La procedura consigliabile è il contratto di netting o simili in cui l’acquirente possiede una carta elettronica da usare per il rifornimento, con appoggio sul proprio conto. La fornitura può essere documentata da un buono di consegna emesso dalle attrezzature automatiche presenti nei distributori stradali. E quindi la fattura elettronica differita può essere emessa mensilmente.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©