Anche le controllate italiane devono comunicare i dati del country by country
Con il provvedimento direttoriale del 28 novembre sul Cbcr (scambio automatico di informazioni fiscali o country by country reporting) le imprese multinazionali operanti in Italia devono valutare preventivamente se siano soggette all’obbligo e per quali dati. Non tutte dovranno adempiere agli obblighi di reportistica introdotti dalla Legge di bilancio 2016 e dal Dm attuativo 23 febbraio 2017.
L’obbligo di rendicontare in Italia c’è per le controllanti di gruppi di imprese multinazionali fiscalmente residenti con fatturato consolidato, nel periodo d’imposta precedente quello di rendicontazione, di almeno 750 milioni.
L’obbligo tocca pure le controllate italiane che a livello di gruppo superino tale soglia di fatturato, nei casi in cui: la controllante estera non sia ancora tenuta ad adempiere nel proprio Paese; non sia ancora in vigore un accordo qualificante col Paese di residenza della controllante estera che preveda lo scambio automatico delle rendicontazioni al termine dei 12 mesi utili per la presentazione (per il 2016, il 31 dicembre 2017); ci siano inadempienze sistemiche nella giurisdizione della capogruppo.
La controllata italiana sarà esonerata nonostante tali requisiti se la capogruppo estera individui una società “supplente” come propria sostituta per glii obblighi di rendicontazione di gruppo nella propria giurisdizione fiscale. Se quest’ultima risiede fuori Ue, tale opzione sarà possibile solo a fronte di una puntuale verifica di condizioni qualificanti, come l’esistenza di un obbligo di rendicontazione nella giurisdizione fiscale dell’entità incaricata o l’esistenza di un accordo vigente tra le autorità competenti per il periodo di imposta di rendicontazione.
Inoltre, la controllata residente sarà esonerata se la controllante estera presenta la rendicontazione su base volontaria alla propria autorità fiscale, ma solo in presenza di accordo qualificante con l’Italia e di un obbligo di rendicontazione. A tal fine rilevano le rendicontazioni delle capogruppo residenti in Paesi anche ove gli obblighi non siano ancora operativi per l’anno di imposta che inizia il 1° gennaio 2016. Si pensi al caso degli Usa (dove l’obbligo c’è dal 30 giugno 2016). In presenza di più entità residenti nell’Ue, il gruppo potrà individuare un’entità designata, che si impegni a comunicare tutti i dati del gruppo nella propria giurisdizione fiscale.
Per le controllate residenti, quindi, l’obbligo ci sarà se non venga designata una società estera o una supplente o sia designata direttamente l’entità italiana.
All’accurata verifica sulla sussistenza dei requisiti soggettivi dovrà seguire quella sui dati da comunicare, anch’essa non scontata.
La rendicontazione dei valori delle diverse entità del gruppo va ricostruita sulla base delle indicazioni delle Entrate, con particolare riferimento non tanto al Paese di insediamento, quanto alla giurisdizione fiscale di riferimento (corrispondente o meno ad uno Stato, ma dotata di autonomia fiscale). Quindi, pensando ad esempio alla reportistica di una società operante in più Paesi attraverso stabili organizzazioni, questa dovrà essere suddivisa per giurisdizione fiscale. Pur partendo dal dato di bilancio della singola entità, si renderà obbligatorio suddividere le informazioni richieste in base all’operatività delle sue stabili organizzazioni (branch).
I valori di queste ultime andranno depurati dalla rendicontazione della entità cui fanno capo, escluso il capitale dichiarato (incluso in quello della entità-madre, salvo il caso di eventuale obbligo regolamentare nel Paese di insediamento della branch) e degli utili non distribuiti (anch’essi inclusi nella reportistica dell’entità estera e da segnalare - se di competenza della branch - nelle informazioni aggiuntive previste dal provvedimento del 28 novembre).