Anche l’usufruttario può detrarre la rimozione dell’amianto
La risposta è affermativa. Come espressamente precisato dall’amministrazione finanziaria, la detrazione Irpef del 50% per il recupero edilizio delle abitazioni spetta, oltrechè al proprietario o detentore dell’immobile, anche ai soggetti titolari di diritti reali sullo stesso, quali il nudo proprietario o l’usufruttuario (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 2, lettera c, n. 1 e n. 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di bilancio per il 2017; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it, Cm 57/E/1998). Le relative spese possono essere ripartite liberamente tra i due soggetti sulla base delle fatture a ciascuno dei due intestate e dei bonifici eseguiti distintamente dagli stessi. Pertanto se le spese per la rimozione dell’amianto di edificio residenziale sono sostenute interamente dall’usufruttario (fattura a lui intestate e bonifici da lui eseguiti), la detrazione compete interamente a lui, anche se i due soggetti (usufruttuario e nudo proprietario non convivono).
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