Controlli e liti

Anche per la Cgt Milano il nuovo onere probatorio vale per le liti già in corso

Il giudici del capoluogo lombardo bocciano la rettifica dei redditi da capitale senza controllo in dichiarazione

immagine non disponibile

di Davide Settembre

Il nuovo comma 5-bis dell’articolo 7 del Dgs 546 del 1992, che pone l’onere della prova a carico del Fisco, si applica ai processi in corso alla data di entrata in vigore della normativa. Lo affermano i giudici della Cgt di Milano con la sentenza 2005/3/2023 pubblicata il 1° giugno scorso (presidente De Sapia, Relatore Botteri) che si aggiunge ad altre pronunce di merito dello stesso segno.

Il caso originava dall’impugnazione (in data 4 luglio 2022) di un atto col quale l’ufficio accertava in capo a una persona fisica, tramite controlli incrociati ex articolo 41 bis del Dpr 600/73, un maggior reddito di capitale che derivava dalla corresponsione di utili da parte di una società della quale il contribuente risultava essere azionista. Il contribuente si difendeva in giudizio argomentando che l’ufficio, nell’atto impugnato, aveva omesso ogni verifica relativa al quadro RF (redditi di impresa in contabilità ordinaria) nel quale al Rigo RF4 (utile) era stato, tra l’altro, imputato l’importo effettivamente percepito e certificato dal sostituto di imposta nell’anno oggetto di accertamento. Per tali ragioni, il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’atto per violazione del divieto di doppia imposizione (articoli 67 del Dpr 600/73 e 163 del Dpr 917/1986).

I giudici hanno accolto il ricorso, ricordando in primis che la legge di riforma del contenzioso (legge 130/2022) ha introdotto nell’articolo 7 del Dlgs 546/1992 il comma 5-bis che prevede che l’ufficio deve provare in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato e, se questa prova manca o è contraddittoria o è insufficiente, il giudice deve annullare l’atto. In particolare, secondo i giudici la norma si applica ai processi in corso alla data di entrata in vigore della citata legge di riforma (16 settembre 2022) e sul punto richiama la Corte di cassazione secondo la quale «la disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell’ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell’impugnazione» (sentenza 26283/2022).

Secondo i giudici, nel caso in esame l’ufficio non aveva assolto tale onere, in quanto il contribuente aveva imputato in dichiarazione il reddito derivante dalla partecipazione e ciò sarebbe dovuto emergere da un raffronto immediato con quanto risultava dalla dichiarazione del sostituto di imposta. L’atto è stato pertanto annullato.

Si evidenzia che anche in altri casi i giudici di merito hanno affermato che la norma in questione deve ritenersi applicabile ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 130/2022 (tra le altre, si vendano le sentenze n. 293/2022 e n. 33/12/2023 della Cgt di Reggio Emilia ). Anche secondo certa dottrina la disposizione normativa si dovrebbe applicare ai procedimenti pendenti a tale data dal momento che la norma ha carattere processuale.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©