Controlli e liti

Anche la Svizzera nello scambio dei rendiconti country by country

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di Roberto Bianchi e Samuele Vorpe

Anche la Svizzera ha sottoscritto un accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazione country by country (Accordo Srpp). Questa convenzione prevede lo scambio automatico delle rendicontazioni afferenti la ripartizione, a livello mondiale, del volume d’affari e delle imposte versate, oltre alla divulgazione di ulteriori indicatori relativi ai gruppi di imprese multinazionali e riguardanti le informazioni sulle principali attività economiche degli enti costitutivi il gruppo, nella circostanza in cui il loro volume d’affari annuale complessivo risulti almeno pari a 900 milioni di franchi svizzeri.

In genere la rendicontazione country by country viene predisposta dalla casa madre e inviata, in maniera automatica, dall’autorità fiscale dello Stato di residenza di quest’ultima alle omologhe autorità tributarie in cui hanno la residenza fiscale gli enti costitutivi, ovvero le società partecipate o le relative stabili organizzazioni.
L’Accordo Srpp è il frutto del lavoro congiunto dell’Ocse e degli stati del G20 nell’ambito del progetto Beps, che persegue l’obiettivo di contrastare l’erosione della base imponibile e il trasferimento artificiale degli utili delle società verso paesi a bassa fiscalità.
Tra le 15 misure disciplinate dal progetto Beps, rese pubbliche il 5 ottobre 2015 con la divulgazione dei rispettivi rapporti, l’Azione 13 si occupa di esaminare la documentazione in materia di prezzi di trasferimento e di introdurre una nuova rendicontazione country by country.

Il funzionamento dell’accordo Srpp si può senz’altro definire simile a quello previsto dalla convenzione multilaterale del 29 ottobre 2014 tra autorità competenti, concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Accordo Sai) poiché, come quest’ultima, si fonda sull’articolo 6 della Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’Ocse del 25 gennaio 1988 e risulta essere afferente alla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, così come emendata dal protocollo del 27 maggio 2010 (Convenzione Maat).

Considerato che l’accordo Srpp contiene delle norme di diritto materiale, il legislatore svizzero ha dovuto elaborare una legge federale di attuazione, la cosiddetta legge federale sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni country by country di gruppi di imprese multinazionali (Lsrpp), approvata dalle Camere federali il 16 giugno 2017, al fine di disciplinare le norme di diritto procedurale e penale riferite all’Accordo Srpp.

La Lsrpp segue l’impostazione del modello di legislazione proposto dall’Ocse con l’Azione 13 e pertanto quello della Legge federale del 18 dicembre 2015 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (Lsai).
L’entrata in vigore dell’Accordo Srpp, anch’esso approvato il 16 giugno 2017 mediante Decreto federale, così come della citata legge federale di applicazione, è prevista per il 1 gennaio 2018. Tra i principali obiettivi perseguiti del progetto Beps vi è la trasparenza fiscale delle imprese multinazionali. Per raggiungerlo l’Ocse ha voluto riesaminare la documentazione riguardante i prezzi di trasferimento infragruppo. In particolare, attraverso la rendicontazione country by country, si è voluto mettere a disposizione delle autorità fiscali dei paesi in cui sono residenti le diverse imprese che compongono il gruppo internazionale, le informazioni che consentono di valutare i maggiori rischi in materia di prezzi di trasferimento, così come i pericoli connessi all’erosione della base imponibile e al trasferimento degli utili.

Quanto previsto dall’Azione 13 in materia di rendicontazione country by country rappresenta per gli Stati interessati uno standard minimo. Si osserva inoltre che questa Azione va a sostituire il Capitolo V delle Linee Guida dell’Ocse sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali.
Secondo l’Azione 13 i gruppi di imprese multinazionali sono tenuti a preparare tre documenti in materia di prezzi di trasferimento e in particolare una rendicontazione country by country, un master file e un local file.
L’obiettivo dell’Azione 13 è pertanto quello di fornire alle autorità fiscali uno strumento efficace per valutare il rischio legato al transfer pricing, inseguendo un bilanciamento tra le esigenze delle autorità, in termini di mole e qualità delle informazioni a disposizione e gli oneri amministrativi per le imprese.

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