Anticipo delle note di variazione Iva con doppio vincolo temporale
Per Assonime l'applicazione va consentita alle procedure avviate prima del 26 maggio. Chiesta più flessibilità per il creditore
Le variazioni dell’imponibile e dell’Iva conseguenti a mancato pagamento sono ammesse all’apertura della procedura concorsuale solo se quest’ultima è avviata dopo il 26 maggio 2021 ed entro il termine per effettuare la detrazione prevista dall’articolo 19 del decreto Iva.
Questi i due aspetti delle modifiche all’articolo 26 del Dpr 633/72 oggetto di discussione e di richieste di modifiche di Assonime nella circolare 17/2021 del 7 giugno. Il documento, che si occupa appunto di commentare le novità dell’articolo 26 introdotte dall’articolo 18 del decreto Sostegni-bis (Dl 73/2021), sottolinea due profili di criticità in riferimento alla decorrenza della novella. Al riguardo, l’articolo 18, comma 2, prevede che l’anticipazione all’apertura della procedura concorsuale della facoltà per il creditore di emettere la nota di credito sia temporalmente limitata alle procedure avviate dopo l’entrata in vigore della modifica normativa, precludendo, di conseguenza, la possibilità di fare lo stesso in riferimento ai corrispettivi non riscossi relativi a procedura iniziate, anche da molto tempo, e non ancora concluse. In concreto, resterebbero fuori dalla riforma normativa i recuperi d’imposta per le situazioni di crisi innescate dall’emergenza sanitaria che, come sottolinea Associazione, sarebbero state tra i motivi per i quali il Legislatore avrebbe adottato tale misura diretta a favorire la liquidità delle imprese. L’altro motivo, si aggiunge, dovrebbe rinvenirsi dell’incompatibilità della precedente versione dell’articolo 26 con il diritto unionale, nello specifico, in riferimento all’orientamento della Corte di giustizia proteso a vincolare la rettifica dell’imponibile e dell’imposta ad una probabilità ragionevole che il credito non sarà saldato piuttosto che all’infruttuosità della procedura (Cgue, sentenza C-335/19, C-246/16). Sicché, modificare la norma solo per il futuro significherebbe lasciare in piedi una disposizione incompatibile per le procedure in corso avviate prima del 26 maggio dando spazio a possibili contestazioni da parte dei contribuenti.
Assonime, poi, focalizza l’attenzione sul dies ad quem della nota di variazione e propone un’interpretazione innovativa della norma. Secondo l’associazione, considerata la provvisorietà della perdita e l’eventualità di una variazione in aumento nel caso in cui la procedura dovesse avere un esito in tutto o in parte positivo, dovrebbe essere lasciata al contribuente la scelta di rinviare la variazione in diminuzione fino alla conclusione della procedura. In tal modo sarebbe evitata la “compressione” del termine ultimo di decadenza del diritto al recupero dell’Iva.