Professione

Antiriciclaggio, per gli operatori non finanziari profilatura e verifica dei clienti

Le misure per i soggetti che svolgono professionalmente l’attività di trattamento del contante

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di Valerio Vallefuoco

Pubblicato il 5 febbraio il provvedimento della Banca d’Italia in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari che svolgono professionalmente l’attività di trattamento del contante. Il provvedimento era stato sottoposto a consultazione pubblica nel settembre del 2019, sul sito internet di Bankitalia. Il testo definitivo tiene conto delle modifiche apportate al decreto antiriciclaggio dal Dlgs 125/2019, adottato in sede di recepimento della V direttiva antiriciclaggio (direttiva Ue 2018/843) ed entrato in vigore in costanza di consultazione.
Non diversamente da quanto prescritto per gli altri soggetti obbligati, anche gli operatori non finanziari che svolgono professionalmente l’attività di trattamento del contante, sono chiamati a conformare la loro operatività al cosiddetto principio dell'approccio basato sul rischio. Di conseguenza, le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica non sono uguali per tutti, ma ciascuno dovrà graduarne la frequenza e l’estensione in modo coerente con l’effettiva esposizione ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Non di meno, il decreto antiriciclaggio detta dei criteri generali applicabili alla generalità dei soggetti obbligati.

Profilatura della clientela
In questo contesto, il provvedimento di Bankitalia specifica le regole generali al fine di renderle fruibili agli operatori del settore. In particolare, vengono prima di tutto fornite le coordinate necessarie per procedere alla cosiddetta profilatura della clientela. Tale operazione dovrà prendere in considerazione sia i fattori di rischio di carattere soggettivo, che rimandano immediatamente al tipo di cliente, sia fattori di rischio di tipo oggettivo, riguardanti cioè l’operazione o il rapporto continuativo. Tra i criteri generali concernenti il tipo di cliente, vi sono ad esempio alcuni indici reputazionali (che vengono individuati dall’allegato 1 del provvedimento), quali la sussistenza di procedimenti penali, procedimenti per danno erariale o per responsabilità amministrativa ai sensi del Dlgs 8 giugno 2001 n.231. Si precisa che nell’identificare i fattori di rischio inerenti a un cliente, gli operatori debbono considerare anche il titolare effettivo e, ove rilevante, l’esecutore. Sotto il profilo oggettivo, invece, vengono indicati come fattori di rischio, ad esempio, la presenza di una quantità ingiustificata, in relazione all’attività svolta, di banconote di taglio apicale fra quelle oggetto di trattamento.

L’adeguata verifica
Quanto agli obblighi di adeguata verifica propriamente detti, il provvedimento dedica particolare attenzione agli obblighi semplificati, materia riformata dal Dlgs 90/2017, che ha eliminato le fatti-specie di qualifica ex lege come a basso rischio. Sul punto, il Provvedimento andando ad integrare la norma primaria indica come possibile fattore di “basso rischio” anche lo status di intermediario bancario e finanziario e di intermediario bancario e finanziario comunitario o con sede in un Paese terzo con efficace regime di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Quanto, invece, agli obblighi rafforzati di adeguata verifica, Bankitalia indica alcuni elementi che meritano di essere approfonditi dagli operatori del settore. Si tratta della destinazione e dell'origine delle banconote trattate. Quanto alla destinazione, occorre verificare in sede di adeguata verifica rafforzata se le banconote trattate debbano essere tenute a disposizione del cliente nel caveau dell’operatore, o se debbono invece essere consegnate ad altro operatore o immesse nella giacenza di una banca specifica o indicata di volta in volta dal cliente. La verifica circa l’origine, assume particolare rilievo ove il trattamento del contante derivi da un'occasionale richiesta di soggetti che non svolgono attività di tipo commerciale o che comunque giustifichi il possesso di contante.

L’entrata in vigore
Le disposizioni del Provvedimento entreranno in vigore il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Gli operatori interessati avranno due mesi di tempo da questa data per conformarsi alle nuove norme regolamentari per ciò che concerne i rapporti continuativi.

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