Imposte

Assegnazione beni ai soci al nodo regimi transitori

L’effetto cambia a seconda che vengano attribuite riserve di utili o di capitale. L’impresa individuale deve fare attenzione al dividendo, imponibile in più misure

di Giorgio Gavelli e Marco Piazza

La riproposizione, a opera della legge di bilancio 2023, dell’assegnazione agevolata dei beni ai soci richiama all’attenzione la disciplina che regola la tassazione, in capo ai soci assegnatari, dell’eventuale imponibile emergente da tale operazione.

Si ricorderà, infatti, che l’imposta sostitutiva (dell’8% o del 10,5%) versata dalla società “chiude (fino a concorrenza dell’ammontare tassato) qualsiasi debito tributario sia in capo alla società, sia in capo al socio” (circolare 26/E/2016), così come accade con l’assoggettamento all’imposta sostitutiva del 13% qualora oggetto di distribuzione siano riserve in sospensione d’imposta (circolare 37/E/2016). Mentre per le riserve in sospensione l’importo imponibile per la società è quello eliminato contabilmente, per le altre riserve l’imposta sostitutiva si paga sulla differenza (ove sussista) tra valore normale/catastale (a seconda della scelta operata) e costo fiscalmente riconosciuto del bene assegnato. Quindi, il socio assegnatario deve valutare l’effetto fiscale dell’operazione nei propri confronti su un importo coincidente con il costo fiscalmente riconosciuto del bene (su cui la società nulla versa a titolo di sostitutiva) ovvero, ma solo se inferiore all’importo, con il valore normale/catastale.

Tanto premesso, l’effetto sul socio cambia a seconda che vengano attribuite riserve di utili o di capitale, poiché nel primo caso si deve tassare un dividendo, mentre nel secondo caso emerge materia imponibile solo se l’importo sopra ricordato eccede il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, configurando il cosiddetto “sottozero”.

In entrambe le fattispecie occorre valutare con attenzione la natura del socio assegnatario, perché la tassazione cambia nelle varie ipotesi. Vediamole distintamente (escludendo il caso di soci non residenti).

In caso di socio persona fisica non in regime d’impresa, il dividendo è attualmente sempre soggetto a ritenuta a titolo d’imposta del 26%, essendo terminato lo scorso 31 dicembre il regime transitorio previsto dall’articolo 1, comma 1006, della legge 205/2017.

Stessa conclusione per il “sottozero” in caso di attribuzione di riserve di capitale in misura eccedente il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, poiché tale differenziale (circolare 26/E/2004, paragrafo 3.1) si qualifica come utile.

Ai sensi dell’articolo 27, comma 1-bis, del Dpr 600/73 la ritenuta è operata sull’intero importo erogato se il socio non comunica il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Inoltre, trattandosi di erogazione in natura, il successivo comma 2 impone al socio di fornire alla società la provvista per versare la ritenuta.

Se il socio assegnatario è una società di capitali, il dividendo concorre a formare la base imponibile per la quota del 5 per cento. Ai sensi del comma 5-bis dell’articolo 86 Tuir, la distribuzione di riserve di capitale per un ammontare eccedente il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione determina una plusvalenza, a cui, in presenza dei requisiti di legge, si applica la participation exemption (articolo 87, comma 6).

Se il socio assegnatario è una impresa individuale o una società di persone commerciale, occorre fare attenzione al fatto che il dividendo è imponibile nelle diverse misure del 40% (utili prodotti sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007), del 49,72% (utili prodotti successivamente ma sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016) o del 58,14% (utili prodotti successivamente), in quanto in questa ipotesi il regime transitorio costituito dai decreti 2 aprile 2008 e 26 maggio 2017 è ancora in vigore.

Per effetto dell’articolo 58, comma 2, Tuir e dell’articolo 2, comma 3 del 26 maggio 2017, l’eccedenza di riserve di capitale rispetto al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione non costituisce materia imponibile per il 50,28% del suo ammontare in presenza dei requisiti della participation exemption.

Nel caso di società semplici, per effetto dell’articolo 32-quater del Dl 124/2019 i dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale. In caso di distribuzione di riserve di capitale il differenziale imponibile è tassato come dividendo.

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